L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto lo stauto della regione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70; Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497; Visto il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431; Visto il decreto n. 8609 del 24 dicembre 1994, con il quale si e' ricostituita per il quadriennio 1995-99 la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Enna; Vista la nota n. 13364 del 17 novembre 1992, con la quale la provincia regionale di Enna, previo studio geologicotecnico, proponeva alla Soprintendenza di Enna di convocare la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Enna per valutare le opportunita' di ratificare la proposta di vincolo sull'area di monte Scalpello; Visto il verbale n. 16 del 28 settembre 1995, pubblicato all'albo pretorio del comune di Agira dal 3 gennaio 1996 al 2 aprile 1996, con il quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Enna ha individuato come area di notevole interesse paesaggistico la dorsale di monte Scalpello ricadente nel territorio comunale di Agira (Enna); Considerato che con decreto n. 7092 del 29 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 46 del 9 settembre 1995, e' stata dichiarata temporaneamente immodificabile l'area di monte Scalpello, ricadente nel territorio del comune di Castel di Judica (Catania), limitrofa a quella oggetto della suddetta deliberazione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Enna, insieme alla quale forma un bene ambientale avente unitarie caratteristiche tipologiche e geomorfologiche; Considerato che per le medesime motivazioni risulta attivata la procedura per la dichiarazione di pubblico interesse ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 e dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, della porzione di monte Scalpello ricadente nel territorio comunale di Castel di Judica (Catania), ed in tal senso, e' stata convocata la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, con nota n. 999 del 27 giugno 1997; Viste le motivazioni, oltremodo congrue ed esaustive, della proposta di vincolo che descrive una perimetrazione che include per intero il limite provinciale nord orientale di Enna sulla catena montuosa degli Erei, identificata cartograficamente nella tavola I.G.M., scala 1:25.000 "Catenanuova" (foglio n. 269 IV SE) e piu' precisamente: partendo dal km 41 della strada statale 192 (ex s.s. n. 25 Gerbini-Stazione Raddusa) punto di incontro con il limite di confine tra la provincia di Enna e quella di Catania, si procede in direzione ovest, costeggiando la suddetta s.s. n. 192, che rimane inclusa nel vincolo, fino all'incrocio con la regia trazzera Regalbuto-Caltagirone, si prosegue in direzione sud, sino al bivio con la strada comunale Saraceni e si continua seguendo il tracciato di quest'ultima, in direzione sudest, sino ad intersecare il limite di confine tra le due provincie in contrada S. Nicolella. Da questo punto, infine, si segue questo limite di confine, in direzione nordest sino al punto di partenza; Rilevato che l'imposizione di un vincolo di paesaggio, ai sensi della legge n. 1497/39, non determina la imposizione di limiti specifici, ma impone la preventiva autorizzazione soprintendentizia per le modificazioni che si intendono apportare all'aspetto esteriore dei beni protetti, indipendentemente dalla natura delle innovazioni stesse (T.A.R. Campania-Napoli, V sezione - 17 maggio 1994, n. 197; T.A.R. Calabria-Catanzaro 9 marzo 1994, n. 283; T.A.R. Lombardia-Brescia - 21 novembre 1988, n. 927 e T.A.R. Campania-Napoli V sezione - 28 luglio 1992, n. 249). Appare necessario specificare che il vincolo attestandosi su sistemi collinari di valenza paesaggistica, aventi peculiari caratteristiche morfologicoterritoriali, gia' identificate all'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, deve salvaguardare quel contesto ambientale di notevole interesse paesaggistico, rispetto a costruzioni, interventi o attivita' che risultino incompatibili perche' non corrispondenti alle caratteristiche originali dei materiali e delle tecniche costruttive e alla cultura tradizionale dei luoghi; Viste le opposizioni avanzate dal sindaco del comune di Agira, dalla ditta Tirendi Epifanio, dalla ditta Sud Inerti S.r.l. e dall'ing. capo del Distretto minerario di Caltanissetta qui di seguito specificate: 1) osservazioni avanzate dal sindaco di Agira datata 29 marzo 1996, qui pervenuta il 5 aprile 1996: le osservazioni mettono in rilievo la non idoneita' dell'utilizzazione della mappa militare edita dall'I.G.M., definita vetusta e generica per la redazione della proposta di vincolo e della relativa definizione cartografica ritenuta, tra l'altro, eccessiva nella sua estensione fino alla s.s. 192, avendo inglobato nell'area vincolata terreni agricoli comuni molto diversi dalle rocce "aspre ed impervie" che caratterizzano la cima del monte. Inoltre, viene evidenziata la mancata convocazione del rappresentante dell'amministrazione comunale alla seduta del 28 settembre 1995 della commissione provinciale BB.NN. di Enna, nella quale e' stato approvato il verbale di apposizione del vincolo; 2) reclamo inoltrato dalla ditta Tirendi Epifanio datato 30 marzo 1996, qui pervenuto il 5 aprile 1996: l'osservazione dell'opponente, che e' titolare di una concessione estrattiva di cava di pietra calcarea su monte Scalpello, ricalca in gran parte il ricorso, presentato in data 20 maggio 1996 al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione di Catania, per l'annullamento del verbale del 28 settembre 1995 della commissione provinciale BB.NN. di Enna, respinto dallo stesso tribunale in data 12 giugno 1996. In particolare, e' rilevato che la commissione, nell'apposizione del vincolo non ha tenuto conto dell'importanza socio economica delle cave e viene affermata la non veridicita' dell'esistenza di bellezze geologiche, paleontologiche, archeologiche ed architettoniche dell'area vincolata. Inoltre si evidenzia il fatto che tra i membri della commissione non vi fu unanimita' per l'apposizione del vincolo; 3) reclamo avanzato dalla ditta Sud Inerti S.r.l. datato 30 marzo 1996, qui pervenuto il 5 aprile 1996, la quale, titolare di una concessione estrattiva in cava di materiale calcareo in contrada S. Nicolella su monte Scalpello, ribadisce esattamente le stesse osservazioni prodotte dalla ditta Tirendi; 4) osservazioni avanzate dall'ingegnere capo del Distretto minerario di Caltanissetta con nota n. 1472 del 2 marzo 1996, il quale, sentito l'ing. Angilella, rappresentante del Distretto minerario in seno alla commissione, rileva che non vi sarebbe stata unanimita' tra i membri della commissione, in quanto il Distretto minerario avrebbe fatto presente la rilevanza dell'attivita' estrattiva per l'economia della zona ed avrebbe suggerito di stralciare dall'area del vincolo le zone interessate dalle cave. Inoltre, a fine seduta non sarebbe stata effettuata votazione alcuna; Viste le controdeduzioni della Soprintendenza di Enna, prodotte con la nota n. 5126 del 31 novembre 1996; Ritenuto, in riferimento all'osservazione proposta dal sindaco di Agira: l'utilizzazione, ai fini della perimetrazione dell'area da vincolare, della carta d'Italia edita dall'I.G.M. in scala 1:25.000, e piu' specificatamente della tavoletta "Catenanuova - foglio n. 269, IV SE", basandosi su limiti identificabili con certezza (limiti amministrativi strade, linee ferrate, fiumi, ecc.), dei quali e' stata accertata l'effettiva esistenza e l'esatta rappresentazione cartografica, risulta essere idonea e congrua all'uso effettuatone. La questione di legittimita' del vincolo, per il fatto che la delimitazione dell'area da sottoporre a misure di salvaguardia e tutela abbia compreso oltre la cima del monte anche i terreni agricoli che si estendono sino alla s.s. 192, e' manifestamente infondata, poiche' la qualita' del luogo non e' misurabile in metri quadrati (T.A.R. Lombardia, IV - 11 febbraio 1995, n. 160). Dalla vetta di monte Scalpello, che con i suoi 583 metri di altitudine e' una emergenza predominante sul territorio circostante, si coglie l'intero sviluppo del monte nell'ampio contesto della Piana di Catania, del sottostante fiume Dittaino e dei rilievi montuosi circostanti, da cio' l'esigenza di tutela degli ambiti territoriali prossimi al monte. La norma contenuta nel terzo comma dell'art. 2 della legge n. 1497/39 e nell'art. 4 del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40 e' stata modificata dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, recepita dalla regione siciliana con modificazioni le quali hanno innovato la composizione e le funzioni della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche e hanno specificato le funzioni del Soprintendente per i beni culturali ed ambientali (legge regionale n. 80/1977). A seguito delle suddette disposizioni, nella commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche non e' piu' prevista la partecipazione del sindaco del comune interessato. Per quanto sopra considerato, si ritiene di dover respingere la suddetta osservazione; Rilevato in riferimento a quanto emerge dai reclami proposti da Tirendi Epifanio e dalla Sud Inerti S.r.l. nonche', sotto piu' rimessi profili, dalle osservazioni dell'ing. capo del Distretto minerario di Caltanissetta, il vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ha come fine la tutela e la salvaguardia del paesaggio e si attua attraverso un uso piu' attento della risorsa primaria che e' costituita dal territorio. La proposta del vincolo paesaggistico di monte Scalpello e' stata realizzata in coerenza ad un interesse pubblico costituzionalmente garantito, che persegue la finalita' della protezione delle bellezze naturali e panoramiche e si attua attraverso il controllo e l'approvazione delle attivita' che possono modificare e stravolgere l'aspetto esteriore della localita' da tutelare, disponendo, altresi', che qualunque altro interesse sia in armonia con quel contesto naturale. La tutela del paesaggio, infatti, e' di interesse preminente su qualsiasi interesse pubblico e privato e non richiede alcuna comparazione con l'interesse del privato. L'affermazione che "monte Scalpello e' privo dei rilevanti e notevoli aspetti che lo caratterizzano, assieme alla sua conformazione fisica, come quadro naturale e bellezza panoramica accessibile al pubblico, dal quale si possono apprezzare tali bellezze", e' indimostrata e priva di giuridica consistenza, in quanto la legge rimette soltanto alla proposta di vincolo della commissione BB.NN.PP. - organo all'uopo preposto - la valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per l'apposizione di un vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge n. 1497/39 e dell'art. 9 del R.D. n. 1357/40. Si ribadisce, pertanto, che il monte rappresenta, con le contestuali valenze geologiche, paleontologiche, archeologiche ed architettoniche, un quadro naturale con notevoli emergenze ambientali e paesistiche, ben visibile dalle ampie pianure e vallate circostanti ed assume, quindi, la peculiare ed imprescindibile connotazione di "vista" e "veduta panoramica". Dalla lettura del verbale della seduta del 28 settembre 1995 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Enna, avente all'ordine del giorno la proposta di vincolo paesaggistico su monte Scalpello, ai sensi della legge n. 1497/39, si evince che l'esperto aggregato, ing. Leonardo Angilella, rappresentante del Distretto minerario di Caltanissetta, nulla ebbe a dire contro l'apposizione del vincolo paesaggistico. Il fatto, infine, che non vi fu motivo di effettuare una votazione formale, a fine seduta, rafforza, secondo quanto affermato dalla Soprintendenza, l'unanimita' di intenti della commissione BB.NN.PP. di Enna. Ogni diversa manifestazione di volonta' o ogni diversa opinione espressa dal rappresentante del Distretto minerario, peraltro non idoneamente comprovata, non avrebbe avuto l'effetto di modificare la proposta espressa dalla commissione, la cui validita' rimane, sotto tale profilo, confermata, anche nell'ipotetico dissenso del membro aggregato. Per quanto sopra considerato si propone di respingere i suddetti reclami e osservazioni; Per quanto sopra esposto; Decreta: Art. 1. Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, e' dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, come bellezza di insieme e panoramica, l'area di monte Scalpello, ricadente nel comune di Agira, meglio descritta nel verbale del 28 settembre 1995 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Enna (allegato 1), all'interno del perimetro visualizzato nella planimetria "Catenanuova, 269 IV SE, carta d'Italia dell'I.G.M., scala 1:25.000" (allegato 2), documenti ai quali si rimanda, quali parti integranti e sostanziali del presente decreto, secondo i limiti descritti in premessa, per le motivazioni riportate nel verbale della sedutadel 28 settembre 1995 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Enna.