L'ASSESSORE
                 PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
                    E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto lo stauto della regione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637;
  Visto il  testo unico  delle leggi  sull'ordinamento del  Governo e
dell'Amministrazione della regione  siciliana, approvato con D.P.Reg.
28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  Visto il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Visto il decreto n.  8609 del 24 dicembre 1994, con  il quale si e'
ricostituita per  il quadriennio  1995-99 la  commissione provinciale
per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Enna;
  Vista  la nota  n. 13364  del  17 novembre  1992, con  la quale  la
provincia   regionale  di   Enna,  previo   studio  geologicotecnico,
proponeva  alla Soprintendenza  di Enna  di convocare  la commissione
provinciale per  la tutela delle  bellezze naturali e  panoramiche di
Enna  per  valutare le  opportunita'  di  ratificare la  proposta  di
vincolo sull'area di monte Scalpello;
  Visto il verbale  n. 16 del 28 settembre  1995, pubblicato all'albo
pretorio del comune di Agira dal 3 gennaio 1996 al 2 aprile 1996, con
il  quale la  commissione provinciale  per la  tutela delle  bellezze
naturali e panoramiche  di Enna ha individuato come  area di notevole
interesse paesaggistico  la dorsale di monte  Scalpello ricadente nel
territorio comunale di Agira (Enna);
  Considerato che con decreto n.  7092 del 29 luglio 1995, pubblicato
nella  Gazzetta  ufficiale  della  regione  siciliana  n.  46  del  9
settembre  1995, e'  stata dichiarata  temporaneamente immodificabile
l'area di  monte Scalpello,  ricadente nel  territorio del  comune di
Castel di Judica (Catania), limitrofa a quella oggetto della suddetta
deliberazione  della  commissione  provinciale per  la  tutela  delle
bellezze naturali e panoramiche di  Enna, insieme alla quale forma un
bene  ambientale   avente  unitarie  caratteristiche   tipologiche  e
geomorfologiche;
  Considerato  che per  le medesime  motivazioni risulta  attivata la
procedura  per  la  dichiarazione  di  pubblico  interesse  ai  sensi
dell'art. 1, numeri 3  e 4 e dell'art. 2 della  legge 29 giugno 1939,
n. 1497, della  porzione di monte Scalpello  ricadente nel territorio
comunale di  Castel di Judica  (Catania), ed  in tal senso,  e' stata
convocata  la commissione  provinciale per  la tutela  delle bellezze
naturali e  panoramiche di  Catania, con  nota n.  999 del  27 giugno
1997;
  Viste  le  motivazioni,  oltremodo   congrue  ed  esaustive,  della
proposta di vincolo  che descrive una perimetrazione  che include per
intero  il limite  provinciale nord  orientale di  Enna sulla  catena
montuosa  degli  Erei,  identificata cartograficamente  nella  tavola
I.G.M., scala  1:25.000 "Catenanuova"  (foglio n. 269  IV SE)  e piu'
precisamente:
  partendo  dal  km 41  della  strada  statale  192  (ex s.s.  n.  25
Gerbini-Stazione Raddusa) punto di incontro  con il limite di confine
tra la provincia di Enna e quella di Catania, si procede in direzione
ovest, costeggiando la  suddetta s.s. n. 192, che  rimane inclusa nel
vincolo,     fino    all'incrocio     con    la     regia    trazzera
Regalbuto-Caltagirone, si  prosegue in  direzione sud, sino  al bivio
con la strada  comunale Saraceni e si continua  seguendo il tracciato
di quest'ultima, in  direzione sudest, sino ad  intersecare il limite
di confine tra le due provincie in contrada S. Nicolella.
  Da  questo punto,  infine, si  segue questo  limite di  confine, in
direzione nordest sino al punto di partenza;
  Rilevato che  l'imposizione di  un vincolo  di paesaggio,  ai sensi
della  legge  n. 1497/39,  non  determina  la imposizione  di  limiti
specifici, ma  impone la preventiva  autorizzazione soprintendentizia
per le modificazioni che si intendono apportare all'aspetto esteriore
dei beni  protetti, indipendentemente dalla natura  delle innovazioni
stesse (T.A.R. Campania-Napoli,  V sezione - 17 maggio  1994, n. 197;
T.A.R.   Calabria-Catanzaro   9   marzo    1994,   n.   283;   T.A.R.
Lombardia-Brescia - 21 novembre 1988, n. 927 e T.A.R. Campania-Napoli
V sezione  - 28 luglio  1992, n. 249). Appare  necessario specificare
che  il   vincolo  attestandosi  su  sistemi   collinari  di  valenza
paesaggistica,        aventi         peculiari        caratteristiche
morfologicoterritoriali, gia'  identificate all'art. 1 della  legge 8
agosto 1985, n.  431, deve salvaguardare quel  contesto ambientale di
notevole interesse paesaggistico,  rispetto a costruzioni, interventi
o attivita'  che risultino  incompatibili perche'  non corrispondenti
alle  caratteristiche  originali  dei   materiali  e  delle  tecniche
costruttive e alla cultura tradizionale dei luoghi;
  Viste  le opposizioni  avanzate dal  sindaco del  comune di  Agira,
dalla  ditta  Tirendi  Epifanio,  dalla ditta  Sud  Inerti  S.r.l.  e
dall'ing.  capo  del  Distretto  minerario di  Caltanissetta  qui  di
seguito specificate:
  1) osservazioni avanzate dal sindaco di Agira datata 29 marzo 1996,
qui pervenuta il 5 aprile 1996:
  le   osservazioni    mettono   in   rilievo   la    non   idoneita'
dell'utilizzazione della  mappa militare edita  dall'I.G.M., definita
vetusta e generica per la redazione della proposta di vincolo e della
relativa  definizione cartografica  ritenuta, tra  l'altro, eccessiva
nella sua estensione  fino alla s.s. 192,  avendo inglobato nell'area
vincolata terreni agricoli comuni molto diversi dalle rocce "aspre ed
impervie" che caratterizzano la cima del monte.
  Inoltre,   viene   evidenziata    la   mancata   convocazione   del
rappresentante  dell'amministrazione  comunale  alla  seduta  del  28
settembre 1995  della commissione  provinciale BB.NN. di  Enna, nella
quale e' stato approvato il verbale di apposizione del vincolo;
  2) reclamo inoltrato  dalla ditta Tirendi Epifanio  datato 30 marzo
1996, qui pervenuto il 5 aprile 1996:
  l'osservazione dell'opponente,  che e' titolare di  una concessione
estrattiva di cava di pietra  calcarea su monte Scalpello, ricalca in
gran parte il ricorso, presentato in data 20 maggio 1996 al Tribunale
amministrativo  regionale  della  Sicilia, sezione  di  Catania,  per
l'annullamento del  verbale del  28 settembre 1995  della commissione
provinciale BB.NN. di  Enna, respinto dallo stesso  tribunale in data
12 giugno 1996.
  In particolare,  e' rilevato  che la  commissione, nell'apposizione
del vincolo non ha tenuto conto dell'importanza socio economica delle
cave e viene affermata la  non veridicita' dell'esistenza di bellezze
geologiche,   paleontologiche,   archeologiche   ed   architettoniche
dell'area vincolata.
  Inoltre si  evidenzia il fatto  che tra i membri  della commissione
non vi fu unanimita' per l'apposizione del vincolo;
  3) reclamo avanzato  dalla ditta Sud Inerti S.r.l.  datato 30 marzo
1996,  qui pervenuto  il 5  aprile 1996,  la quale,  titolare di  una
concessione estrattiva in  cava di materiale calcareo  in contrada S.
Nicolella  su  monte  Scalpello,   ribadisce  esattamente  le  stesse
osservazioni prodotte dalla ditta Tirendi;
  4)   osservazioni  avanzate   dall'ingegnere  capo   del  Distretto
minerario di  Caltanissetta con  nota n.  1472 del  2 marzo  1996, il
quale,  sentito   l'ing.  Angilella,  rappresentante   del  Distretto
minerario in seno  alla commissione, rileva che non  vi sarebbe stata
unanimita' tra  i membri  della commissione,  in quanto  il Distretto
minerario   avrebbe  fatto   presente  la   rilevanza  dell'attivita'
estrattiva  per  l'economia  della   zona  ed  avrebbe  suggerito  di
stralciare dall'area del vincolo le zone interessate dalle cave.
  Inoltre,  a  fine seduta  non  sarebbe  stata effettuata  votazione
alcuna;
  Viste le controdeduzioni della Soprintendenza di Enna, prodotte con
la nota n. 5126 del 31 novembre 1996;
  Ritenuto, in  riferimento all'osservazione proposta dal  sindaco di
Agira:  l'utilizzazione, ai  fini della  perimetrazione dell'area  da
vincolare, della carta d'Italia  edita dall'I.G.M. in scala 1:25.000,
e piu' specificatamente della tavoletta "Catenanuova - foglio n. 269,
IV  SE",  basandosi su  limiti  identificabili  con certezza  (limiti
amministrativi  strade, linee  ferrate,  fiumi, ecc.),  dei quali  e'
stata  accertata l'effettiva  esistenza  e l'esatta  rappresentazione
cartografica, risulta essere idonea e congrua all'uso effettuatone.
  La  questione di  legittimita' del  vincolo,  per il  fatto che  la
delimitazione  dell'area da  sottoporre  a misure  di salvaguardia  e
tutela  abbia  compreso oltre  la  cima  del  monte anche  i  terreni
agricoli  che si  estendono  sino alla  s.s.  192, e'  manifestamente
infondata, poiche' la  qualita' del luogo non e'  misurabile in metri
quadrati (T.A.R. Lombardia, IV - 11 febbraio 1995, n. 160).
  Dalla  vetta di  monte  Scalpello,  che con  i  suoi  583 metri  di
altitudine e' una emergenza  predominante sul territorio circostante,
si coglie l'intero sviluppo del monte nell'ampio contesto della Piana
di Catania,  del sottostante  fiume Dittaino  e dei  rilievi montuosi
circostanti, da  cio' l'esigenza di tutela  degli ambiti territoriali
prossimi al monte.
  La  norma contenuta  nel terzo  comma  dell'art. 2  della legge  n.
1497/39 e nell'art.  4 del regolamento approvato con  R.D. n. 1357/40
e' stata  modificata dall'art.  31 del  decreto del  Presidente della
Repubblica 3 dicembre 1975, n.  805, recepita dalla regione siciliana
con  modificazioni  le quali  hanno  innovato  la composizione  e  le
funzioni della  commissione provinciale per la  tutela delle bellezze
naturali  e   panoramiche  e   hanno  specificato  le   funzioni  del
Soprintendente per i beni culturali ed ambientali (legge regionale n.
80/1977).
  A   seguito   delle   suddette  disposizioni,   nella   commissione
provinciale per la  tutela delle bellezze naturali  e panoramiche non
e'   piu'  prevista   la  partecipazione   del  sindaco   del  comune
interessato.
  Per quanto  sopra considerato,  si ritiene  di dover  respingere la
suddetta osservazione;
  Rilevato in  riferimento a  quanto emerge  dai reclami  proposti da
Tirendi  Epifanio  e dalla  Sud  Inerti  S.r.l. nonche',  sotto  piu'
rimessi  profili, dalle  osservazioni  dell'ing.  capo del  Distretto
minerario di Caltanissetta, il vincolo ai sensi della legge 29 giugno
1939, n. 1497, ha come fine la tutela e la salvaguardia del paesaggio
e si attua attraverso un uso  piu' attento della risorsa primaria che
e' costituita dal territorio.
  La proposta del  vincolo paesaggistico di monte  Scalpello e' stata
realizzata in  coerenza ad  un interesse  pubblico costituzionalmente
garantito, che persegue la  finalita' della protezione delle bellezze
naturali  e  panoramiche  e  si   attua  attraverso  il  controllo  e
l'approvazione delle  attivita' che possono modificare  e stravolgere
l'aspetto   esteriore  della   localita'  da   tutelare,  disponendo,
altresi',  che qualunque  altro  interesse sia  in  armonia con  quel
contesto naturale.
  La tutela  del paesaggio,  infatti, e'  di interesse  preminente su
qualsiasi  interesse  pubblico  e   privato  e  non  richiede  alcuna
comparazione con l'interesse del privato.
  L'affermazione  che  "monte  Scalpello  e' privo  dei  rilevanti  e
notevoli   aspetti   che   lo  caratterizzano,   assieme   alla   sua
conformazione  fisica, come  quadro  naturale  e bellezza  panoramica
accessibile  al  pubblico,  dal  quale  si  possono  apprezzare  tali
bellezze",  e'  indimostrata e  priva  di  giuridica consistenza,  in
quanto  la legge  rimette  soltanto alla  proposta  di vincolo  della
commissione  BB.NN.PP. -  organo all'uopo  preposto -  la valutazione
circa la sussistenza  o meno dei presupposti per  l'apposizione di un
vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge
n. 1497/39 e dell'art. 9 del R.D. n. 1357/40.
  Si  ribadisce,   pertanto,  che   il  monte  rappresenta,   con  le
contestuali  valenze  geologiche, paleontologiche,  archeologiche  ed
architettoniche, un quadro naturale con notevoli emergenze ambientali
e paesistiche, ben visibile dalle ampie pianure e vallate circostanti
ed assume,  quindi, la  peculiare ed imprescindibile  connotazione di
"vista" e "veduta panoramica".
  Dalla lettura del verbale della  seduta del 28 settembre 1995 della
commissione  provinciale  per la  tutela  delle  bellezze naturali  e
panoramiche  di Enna,  avente all'ordine  del giorno  la proposta  di
vincolo paesaggistico  su monte  Scalpello, ai  sensi della  legge n.
1497/39, si evince che  l'esperto aggregato, ing. Leonardo Angilella,
rappresentante del Distretto minerario di Caltanissetta, nulla ebbe a
dire contro l'apposizione del vincolo paesaggistico.
  Il fatto, infine, che non vi  fu motivo di effettuare una votazione
formale,  a fine  seduta,  rafforza, secondo  quanto affermato  dalla
Soprintendenza, l'unanimita'  di intenti della  commissione BB.NN.PP.
di Enna.
  Ogni  diversa manifestazione  di volonta'  o ogni  diversa opinione
espressa  dal rappresentante  del Distretto  minerario, peraltro  non
idoneamente comprovata, non avrebbe  avuto l'effetto di modificare la
proposta espressa  dalla commissione, la cui  validita' rimane, sotto
tale profilo,  confermata, anche  nell'ipotetico dissenso  del membro
aggregato.
  Per quanto  sopra considerato si  propone di respingere  i suddetti
reclami e osservazioni;
  Per quanto sopra esposto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  fine  di  garantire  le   migliori  condizioni  di  tutela,  e'
dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1, numeri 3 e 4, della  legge 29 giugno 1939, n. 1497, come
bellezza  di  insieme  e   panoramica,  l'area  di  monte  Scalpello,
ricadente nel  comune di Agira,  meglio descritta nel verbale  del 28
settembre  1995 della  commissione  provinciale per  la tutela  delle
bellezze naturali e panoramiche di Enna (allegato 1), all'interno del
perimetro  visualizzato nella  planimetria "Catenanuova,  269 IV  SE,
carta d'Italia  dell'I.G.M., scala 1:25.000" (allegato  2), documenti
ai  quali  si  rimanda,  quali parti  integranti  e  sostanziali  del
presente  decreto, secondo  i limiti  descritti in  premessa, per  le
motivazioni riportate  nel verbale della sedutadel  28 settembre 1995
della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e
panoramiche di Enna.