Art. 10. Documentazione da presentare Alla domanda di erogazione a saldo deve essere allegata la seguente documentazione: 1) certificato di iscrizione nel registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha sede legale l'impresa, dal quale risulti anche la vigenza; 2) copia fotostatica del bilancio approvato ovvero, per le imprese che non sono tenute alla redazione dello stesso, della dichiarazione dei redditi, relativi all'esercizio contabile antecedente a quello di presentazione della domanda; 3) copia fotostatica delle fatture relative alle spese sostenute, contenenti la dicitura di cui all'art. 4; 4) copia fotostatica delle dichiarazioni liberatorie rilasciate in relazione alle fatture di cui al punto precedente; 5) copia autenticata della certificazione ottenuta (ISO, UNI, ECOLABEL, EMAS, ISO 14000, ecc.); 6) perizia tecnica a conclusione del progetto, come previsto dall'art. 8, lettera b); 7) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, da cui risulti, in relazione ai costi sostenuti per le commesse interne, l'elenco nominativo del personale interno impegnato nel progetto con l'indicazione del periodo di utilizzo e del corrispondente costo, e che tale costo sia stato interamente sostenuto, ivi compresi gli oneri fiscali, assistenziali e previdenziali; 8) in caso di acquisizione di software applicativo, dichiarazione del fornitore dello stesso con la quale si attesti la "personalizzazione" in relazione alle esigenze dell'impresa e del progetto. L'impresa deve tenere a disposizione del Ministero dell'industria tutta la documentazione relativa al progetto agevolato sino al 31 dicembre 2004.