Art. 10.
                     Documentazione da presentare
  Alla domanda di erogazione a saldo deve essere allegata la seguente
documentazione:
  1)  certificato  di iscrizione  nel  registro  delle imprese  della
camera  di  commercio,  industria, artigianato  e  agricoltura  della
provincia in cui ha sede legale l'impresa, dal quale risulti anche la
vigenza;
  2) copia fotostatica del bilancio  approvato ovvero, per le imprese
che non sono tenute alla  redazione dello stesso, della dichiarazione
dei redditi, relativi all'esercizio contabile antecedente a quello di
presentazione della domanda;
  3) copia  fotostatica delle fatture relative  alle spese sostenute,
contenenti la dicitura di cui all'art. 4;
  4) copia fotostatica delle  dichiarazioni liberatorie rilasciate in
relazione alle fatture di cui al punto precedente;
  5)  copia  autenticata  della certificazione  ottenuta  (ISO,  UNI,
ECOLABEL, EMAS, ISO 14000, ecc.);
  6)  perizia  tecnica  a  conclusione del  progetto,  come  previsto
dall'art. 8, lettera b);
  7)  dichiarazione  sostitutiva di  atto  notorio,  resa dal  legale
rappresentante  dell'impresa  ai  sensi  dell'art. 4  della  legge  4
gennaio  1968, n.  15  e controfirmata  dal  presidente del  collegio
sindacale,  ove esistente,  da  cui risulti,  in  relazione ai  costi
sostenuti per le commesse  interne, l'elenco nominativo del personale
interno  impegnato  nel progetto  con  l'indicazione  del periodo  di
utilizzo  e del  corrispondente costo,  e  che tale  costo sia  stato
interamente sostenuto, ivi compresi  gli oneri fiscali, assistenziali
e previdenziali;
  8) in  caso di acquisizione di  software applicativo, dichiarazione
del   fornitore   dello  stesso   con   la   quale  si   attesti   la
"personalizzazione"  in relazione  alle esigenze  dell'impresa e  del
progetto.
  L'impresa deve  tenere a disposizione del  Ministero dell'industria
tutta la  documentazione relativa  al progetto  agevolato sino  al 31
dicembre 2004.