Art. 12.
                          Revoche e sanzioni
  Le agevolazioni sono revocate nei seguenti casi:
  a) qualora il progetto non venga realizzato secondo quanto previsto
dall'art. 8;
  b)  qualora  la  domanda  di  erogazione  a  saldo  e  la  relativa
documentazione non sia presentata entro il termine di cui all'art. 9;
  c) qualora tra il costo  totale del progetto indicato nella domanda
e  quello riconosciuto  dal Ministero  a conclusione  dell'iniziativa
risulti una riduzione superiore al 30%;
  d) qualora a  seguito dei controlli o delle  ispezioni si riscontri
la  mancanza   dei  requisiti   necessari  per   l'ottenimento  delle
agevolazioni;
  e) qualora la tipologia dell'iniziativa venga modificata;
  f) qualora  i dati dichiarati  in domanda  ai fini del  calcolo del
rapporto  di   cui  all'art.   7,  primo   comma,  lettera   b),  non
corrispondano   a  quelli   riscontrati   nei  documenti   presentati
dall'impresa.
  In caso di recupero di somme erogate, a seguito di provvedimenti di
revoca di cui al presente articolo  o a seguito di altre inadempienze
dell'impresa  di   cui  alla  presente  circolare,   le  stesse  sono
rivalutate sulla base dell'indice ISTAT  dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai  e impiegati e maggiorate  degli interessi legali.
In tutti gli altri casi si applicano solo gli interessi legali.