Art. 12. Revoche e sanzioni Le agevolazioni sono revocate nei seguenti casi: a) qualora il progetto non venga realizzato secondo quanto previsto dall'art. 8; b) qualora la domanda di erogazione a saldo e la relativa documentazione non sia presentata entro il termine di cui all'art. 9; c) qualora tra il costo totale del progetto indicato nella domanda e quello riconosciuto dal Ministero a conclusione dell'iniziativa risulti una riduzione superiore al 30%; d) qualora a seguito dei controlli o delle ispezioni si riscontri la mancanza dei requisiti necessari per l'ottenimento delle agevolazioni; e) qualora la tipologia dell'iniziativa venga modificata; f) qualora i dati dichiarati in domanda ai fini del calcolo del rapporto di cui all'art. 7, primo comma, lettera b), non corrispondano a quelli riscontrati nei documenti presentati dall'impresa. In caso di recupero di somme erogate, a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo o a seguito di altre inadempienze dell'impresa di cui alla presente circolare, le stesse sono rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorate degli interessi legali. In tutti gli altri casi si applicano solo gli interessi legali.