Art. 7. Graduatoria e concessione delle agevolazioni Ai fini della concessione delle agevolazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, accertate la sussistenza dei requisiti, la completezza della domanda e della documentazione prevista, entro centoventi giorni dal termine di cui all'art. 6, forma la graduatoria dei progetti sulla base dei seguenti parametri e criteri: a) attribuzione di un punteggio riferito alla tipologia dei progetti nella misura di: punti 1,00 ai progetti riguardanti il trasferimento di tecnologie di cui all'art. 3, lettera A; punti 0,70 ai progetti riguardanti la qualita'/ambiente di cui all'art. 3, lettera B, finalizzati al rilascio di certificazioni o attestazioni; punti 0,50 ai progetti riguardanti la qualita'/ambiente di cui all'art. 3, lettera B, non finalizzati al rilascio di certificazioni o attestazioni; b) valore del rapporto fra capitale investito in impianti, macchinari e attrezzature e capitale investito netto totale. La graduatoria e' formata ordinando in senso decrescente il valore ottenuto, per ciascun progetto, sommando il punteggio di cui alla lettera a) e il valore del parametro di cui alla lettera b). Per la determinazione del rapporto di cui al punto b), riferito all'ultimo esercizio contabile approvato antecedentemente alla presentazione della domanda di agevolazione, si rimanda a quanto indicato nelle istruzioni per la compilazione del modulo di domanda (allegato 1). Le domande mancanti dei dati necessari per la formazione della graduatoria sono respinte. I progetti inseriti in graduatoria sono ammessi alle agevolazioni fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. In caso di insufficienza di risorse finanziarie, qualora il fabbisogno relativo all'ultima domanda agevolabile sia solo in parte coperto dalle disponibilita' residue, il contributo concesso sara' pari alla somma disponibile. Qualora l'ultima posizione agevolabile in graduatoria sia occupata da due o piu' progetti, le disponibilita' residue saranno ripartite tra questi ultimi proporzionalmente alle agevolazioni concedibili. Qualora si determinino nuove disponibilita' finanziarie, derivanti da rinunce, revoche, riduzioni delle agevolazioni concesse, saranno agevolate, seguendo l'ordine fissato dalla graduatoria, ulteriori domande ove consentito dai tempi di impegno e rendicontazione fissati dal programma operativo. Per queste ultime domande, il Ministero potra' prorogare il termine di realizzazione del programma di cui all'art. 8.