Art. 7.
             Graduatoria e concessione delle agevolazioni
  Ai  fini   della  concessione  delle  agevolazioni,   il  Ministero
dell'industria,  del  commercio   e  dell'artigianato,  accertate  la
sussistenza  dei  requisiti, la  completezza  della  domanda e  della
documentazione prevista,  entro centoventi giorni dal  termine di cui
all'art. 6, forma la graduatoria dei progetti sulla base dei seguenti
parametri e criteri:
  a)  attribuzione  di  un  punteggio  riferito  alla  tipologia  dei
progetti nella misura di:
  punti 1,00  ai progetti riguardanti il  trasferimento di tecnologie
di cui all'art. 3, lettera A;
  punti  0,70 ai  progetti  riguardanti la  qualita'/ambiente di  cui
all'art. 3,  lettera B, finalizzati  al rilascio di  certificazioni o
attestazioni;
  punti  0,50 ai  progetti  riguardanti la  qualita'/ambiente di  cui
all'art. 3, lettera B, non  finalizzati al rilascio di certificazioni
o attestazioni;
  b)  valore  del  rapporto   fra  capitale  investito  in  impianti,
macchinari e attrezzature e capitale investito netto totale.
  La graduatoria e' formata ordinando  in senso decrescente il valore
ottenuto, per  ciascun progetto,  sommando il  punteggio di  cui alla
lettera a) e il valore del parametro di cui alla lettera b).
  Per la  determinazione del  rapporto di cui  al punto  b), riferito
all'ultimo  esercizio   contabile  approvato   antecedentemente  alla
presentazione  della domanda  di  agevolazione, si  rimanda a  quanto
indicato nelle istruzioni  per la compilazione del  modulo di domanda
(allegato 1).
  Le  domande mancanti  dei dati  necessari per  la formazione  della
graduatoria sono respinte.
  I progetti  inseriti in graduatoria sono  ammessi alle agevolazioni
fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
  In  caso  di  insufficienza  di  risorse  finanziarie,  qualora  il
fabbisogno relativo all'ultima domanda  agevolabile sia solo in parte
coperto dalle  disponibilita' residue,  il contributo  concesso sara'
pari alla  somma disponibile. Qualora l'ultima  posizione agevolabile
in graduatoria sia occupata da due o piu' progetti, le disponibilita'
residue saranno  ripartite tra  questi ultimi  proporzionalmente alle
agevolazioni concedibili.
  Qualora si determinino  nuove disponibilita' finanziarie, derivanti
da rinunce,  revoche, riduzioni delle agevolazioni  concesse, saranno
agevolate,  seguendo l'ordine  fissato  dalla graduatoria,  ulteriori
domande ove consentito dai tempi di impegno e rendicontazione fissati
dal  programma operativo.  Per  queste ultime  domande, il  Ministero
potra' prorogare  il termine  di realizzazione  del programma  di cui
all'art. 8.