Art. 2. 1. Fatta eccezione per gli atti e i provvedimenti previsti dall'art. 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato sen. Umberto Carpi e' delegata la trattazione degli affari che ai sensi delle norme vigenti non sia attribuita alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza: della Direzione generale degli affari generali; della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, limitatamente al settore dell'energia; della Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, limitatamente al settore del commercio e dei servizi; della Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato; della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, ivi compresi in particolare gli adempimenti in materia di agevolazioni alle attivita' produttive nel Mezzogiorno (legge 1 marzo 1986, n. 64) di cui all'art. 1, comma 3, del decreto - legge n. 415 del 22 ottobre 1992 come modificato dall'art. 1 della legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488, e gli adempimenti in tema di agevolazioni alle attivita' produttive insediate nelle aree del cratere del terremoto del novembre 1980 di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, rinvenienti nella competenza di questo Ministero ai sensi dell'art. 5, comma 2 e dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno;