Art. 2.
  1.  Fatta  eccezione  per  gli  atti  e  i  provvedimenti  previsti
dall'art. 1  del presente decreto,  al Sottosegretario di  Stato sen.
Umberto Carpi  e' delegata la  trattazione degli affari che  ai sensi
delle norme vigenti non sia  attribuita alla specifica competenza dei
dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza:
   della Direzione generale degli affari generali;
  della Direzione  generale dell'energia  e delle  risorse minerarie,
limitatamente al settore dell'energia;
  della Direzione  generale del commercio, delle  assicurazioni e dei
servizi, limitatamente al settore del commercio e dei servizi;
  della  Direzione  generale per  l'armonizzazione  e  la tutela  del
mercato;
  della Direzione generale per  il coordinamento degli incentivi alle
imprese, ivi  compresi in particolare  gli adempimenti in  materia di
agevolazioni alle attivita' produttive nel Mezzogiorno (legge 1 marzo
1986, n. 64) di  cui all'art. 1, comma 3, del decreto  - legge n. 415
del  22 ottobre  1992  come  modificato dall'art.  1  della legge  di
conversione 19  dicembre 1992, n. 488,  e gli adempimenti in  tema di
agevolazioni  alle  attivita'  produttive insediate  nelle  aree  del
cratere del terremoto  del novembre 1980 di cui alla  legge 14 maggio
1981, n.  219, rinvenienti  nella competenza  di questo  Ministero ai
sensi dell'art. 5,  comma 2 e dell'articolo 12, comma  1, del decreto
legislativo 3  aprile 1993, n.  96, concernente il  trasferimento dei
soppressi   Dipartimento   per   gli  interventi   straordinari   nel
Mezzogiorno  ed  Agenzia   per  la  promozione  e   lo  sviluppo  del
Mezzogiorno;