IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto il ricorso straordinario  proposto dalla ditta Calzature SICA
S.a.s. di Andreotti  Gianni e C. contro  il Ministero dell'industria,
del  commercio e  dell'artigianato nonche'  nei confronti  di Patelli
dott. Tullio  - Farmacia  e Beretta  Maria Teresa  per l'annullamento
delle  disposizioni di  cui all'art.  63, commi  8 e  9, del  decreto
ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, contenente le norme di esecuzione
della legge  11 giugno 1971,  n. 426,  nonche' di ogni  atto comunque
connesso, presupposto o conseguente a quello impugnato;
  Vista  la  legge 11  giugno  1971,  n,  426, concernente  la  nuova
disciplina del commercio;
  Visto il decreto ministeriale 4  agosto 1988, n. 375, contenente il
regolamento di esecuzione della predetta legge;
  Visto il testo  unico delle leggi sul Consiglio  di Stato approvato
con   regio  decreto   26  giugno   1924,  n.   1054,  e   successive
modificazioni;
  Visto  il regio  decreto  21  aprile 1942,  n.  444, contenente  il
regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199, contenente norme per  la semplificazione dei procedimenti in
materia di ricorsi amministrativi;
  Udito  il parere  n.  1654/94  espresso dal  Consiglio  di Stato  -
sezione III, nell'adunanza del 2 maggio 1995 il cui testo e' allegato
al   presente  decreto   e   le  cui   considerazioni  si   intendono
integralmente riprodotte;
  Sulla  proposta  del  Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;
                              Decreta:
  Il ricorso  straordinario di  cui alle premesse  e' accolto  e, per
l'effetto, sono  annullati i  commi 8  e 9  dell'art. 63  del decreto
ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.
   Dato a Roma, addi' 13 maggio 1996
                              SCALFARO
   Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  2,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge modificate.  Restano  invariati
          il  valore  e    l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
          trascritti.
           Nota al titolo:
            -  Il  D.M.    4  agosto  1988, n, 375, reca:   "Norme di
          esecuzione della legge 11   giugno 1971,    n.  426,  sulla
          disciplina del  commercio". Si trascrive il testo dei commi
          8 e 9 del relativo art. 63:
            "8.    I soggetti   che alla  data di  entrata in  vigore
          del  decreto ministeriale 27   giugno  1986  vendevano,  in
          base  ad  un'autorizzazione  rilasciata  per  la  categoria
          merceologica ''articoli sanitari'', anche prodotti compresi
          fra  quelli indicati nell'art. 57,  comma 8 (recte:   comma
          9,   n.d.r.),  del  presente  decreto  sono  autorizzati  a
          continuarne la vendita.
            9. I titolari delle imprese di   cui all'art. 45,  n.  2,
          della legge, che alla data di entrata in vigore del decreto
          ministeriale  27  giugno 1986   vendevano  come  ''articoli
          sanitari''    prodotti    compresi    fra  quelli  indicati
          nell'art.    57,  comma  8  (recte: comma   9, n.d.r.), del
          presente    decreto,    senza    avere   la      prescritta
          autorizzazione  commerciale,  debbono  chiederla unitamente
          all'iscrizione nel  registro  di  cui    alla  legge  entro
          sessanta  giorni  dall'entrata  in    vigore  del  presente
          decreto, ed hanno diritto ad ottenerle, purche'  posseggano
          i  requisiti    di    cui  all'art.    7   di   tale legge.
          L'autorizzazione  e' limitata ai soli  prodotti  che  erano
          posti in vendita".