IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il ricorso straordinario proposto dalla ditta Calzature SICA S.a.s. di Andreotti Gianni e C. contro il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonche' nei confronti di Patelli dott. Tullio - Farmacia e Beretta Maria Teresa per l'annullamento delle disposizioni di cui all'art. 63, commi 8 e 9, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, contenente le norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, nonche' di ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente a quello impugnato; Vista la legge 11 giugno 1971, n, 426, concernente la nuova disciplina del commercio; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, contenente il regolamento di esecuzione della predetta legge; Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, contenente il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, contenente norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi; Udito il parere n. 1654/94 espresso dal Consiglio di Stato - sezione III, nell'adunanza del 2 maggio 1995 il cui testo e' allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono integralmente riprodotte; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Il ricorso straordinario di cui alle premesse e' accolto e, per l'effetto, sono annullati i commi 8 e 9 dell'art. 63 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375. Dato a Roma, addi' 13 maggio 1996 SCALFARO Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il D.M. 4 agosto 1988, n, 375, reca: "Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio". Si trascrive il testo dei commi 8 e 9 del relativo art. 63: "8. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 27 giugno 1986 vendevano, in base ad un'autorizzazione rilasciata per la categoria merceologica ''articoli sanitari'', anche prodotti compresi fra quelli indicati nell'art. 57, comma 8 (recte: comma 9, n.d.r.), del presente decreto sono autorizzati a continuarne la vendita. 9. I titolari delle imprese di cui all'art. 45, n. 2, della legge, che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 27 giugno 1986 vendevano come ''articoli sanitari'' prodotti compresi fra quelli indicati nell'art. 57, comma 8 (recte: comma 9, n.d.r.), del presente decreto, senza avere la prescritta autorizzazione commerciale, debbono chiederla unitamente all'iscrizione nel registro di cui alla legge entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ed hanno diritto ad ottenerle, purche' posseggano i requisiti di cui all'art. 7 di tale legge. L'autorizzazione e' limitata ai soli prodotti che erano posti in vendita".