(all. 1 - art. 1)
                         CONSIGLIO DI STATO
             Adunanza della sezione terza - 2 maggio 1995
                             La sezione
  Vista la relazione ministeriale n. 192286 del 6 dicembre 1994;
   Visto il ricorso ed i relativi allegati;
   Esaminati gli atti e udito il relatore;
 Premesso.
  Il Ministero dell'industria, del  commercio e dell'artigianato, con
la relazione  indicata in  premessa, riferisce  in ordine  al ricorso
straordinario  al Presidente  della Repubblica  proposto dalla  ditta
Calzature SICA S.a.s. di Andreotti Gianni e C.
  Il ricorso ha  ad oggetto l'art. 63,  commi 8 e 9,  del decreto del
Ministro dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato  4 agosto
1988, n.  375, recante:  "Norme di esecuzione  della legge  11 giugno
1971, n,  426, sulla  disciplina del commercio  e gli  atti connessi,
presupposti e conseguenti.
  Il Ministero riferente precisa che  la ditta ricorrente e' titolare
di un'autorizzazione  amministrativa per il commercio  in punto fisso
di calzature ed articoli in pelle.
 Considerato.
  I. La Sezione, preliminarmente, rileva l'ingiustificato ritardo con
cui  la  Direzione  generale  del commercio  interno  e  dei  consumi
industriali,  Divisione II,  ha trasmesso  al Consiglio  di Stato  il
ricorso, gli atti e i documenti  relativi, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 11 del decreto del  Presidente della Repubblica 24 novembre
1972, n. 1199.
  II. Quale motivo di gravame, articolato in distinti capi, si deduce
"violazione e falsa applicazione degli articoli  1, 2, 5, 12, 24 e 45
della legge  11 giugno 1971,  n. 426,  eccesso di potere  per carenza
assoluta di  presupposto; contraddittorieta'  ed illogicita'  grave e
manifesta; sviamento di potere".
  Sul  piano giuridico  si sostiene  l'assoluta illegittimita'  della
"deroga" prevista dall'art. 63, commi  8 e 9 del decreto ministeriale
n. 375  del 1988,  in relazione al  regime autorizzatorio  sancito in
generale dalla  legge fondamentale sulla disciplina  del commercio n.
426 del 1971.
  La Sezione ritiene la censura esatta in punto di diritto.
  Sul  piano giuridico  generale occorre  considerare che  il decreto
ministeriale n.  375 del 1988  e' un regolamento di  esecuzione della
legge n. 426 del 1971.
  La legittimita'  del potere  regolamentare, derivante  dall'art. 41
della  legge  n.  426  del  1971,  e'  stata  attestata  dalla  Corte
costituzionale con la sentenza 29 marzo 1989, n. 165.
  Quale regolamento  ministeriale d'esecuzione, ai sensi  dell'art. 4
delle disposizioni sulla  legge in generale, esso  non puo' contenere
norme contrarie alle disposizioni delle leggi (Cons. 13 gennaio 1981,
n.  296; Cons.  5 febbraio  1975, n.  427; Cons.  24 luglio  1971, n.
2479).
  De  iure condito,  l'art. 63  del decreto  ministeriale n.  375 del
1988:
  a)  comma  8, consente  ai  titolari  di un'autorizzazione  per  la
categoria merceologica  "articoli sanitari"  la vendita  dei prodotti
indicati nell'art. 57, comma 9;
  b) comma 9, consente ai farmacisti la vendita dei prodotti indicati
nell'art.  57,  comma  9,  previa autorizzazione  ed  iscrizione  nel
registro degli esercenti il commercio.
  Le norme regolamentari  sono in contrasto con gli  articoli 4 delle
disposizioni sulla legge  in generale e 1,  24, 25 e 45,  n. 2, della
legge n. 426 del 1971.
  I principii  fondamentali per la disciplina  del commercio, dettati
dalla legge n. 426 del 1971, si sostanziano:
  a)  ex art.  1,  nell'iscrizione nel  registro  degli esercenti  il
commercio;
  b)   ex   articoli   24   ss.,   nell'obbligo   dell'autorizzazione
amministrativa.
  Sub specie  iuris, l'art.  63, commi  8 e 9,  delinea un  regime di
deroga  rispetto ai  principii  fondamentali stabiliti  ex lege,  non
legittimato dalla legge n. 426 del 1971.
  Il  decreto  ministeriale  n.  375   del  1988  e'  un  regolamento
ministeriale d'attuazione della legge sulla disciplina del commercio:
l'art.  41  della  legge  n.  426  del  1971  legittima  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'emanazione di un
"regolamento di esecuzione".
  Per converso, non e' un "regolamento  delegato" che, ex art. 17, n.
2, della legge  23 agosto 1988, n. 400, e'  legittimato ad abrogare o
modificare le leggi ordinarie vigenti.
  L'art. 63, commi  8 e 9, del decreto ministeriale  n. 375 del 1988,
e' illegittimo atteso che  contiene norme contrarie alle disposizioni
di legge.
  In particolare,  nel contesto di un  indefinito regime transitorio,
introduce nell'ordinamento  positivo un regime di  illegittima deroga
rispetto ai principii dettati dalla legge n. 426 del 1971.
  Sul  punto, assume  giuridica  rilevanza l'art.  57,  comma 9,  del
decreto ministeriale  n. 375  del 1988,  che esclude  dalla categoria
merceologica degli  "articoli sanitari" le "calzature,  i giocattoli,
gli  articoli  di   vestiario,  gli  articoli  di   profumeria  ed  i
cosmetici".
  La norma regolamentare  e' da interpretare in  aderenza al disposto
dell'art. 45, n. 2, della legge n. 426 del 1971.
  L'inapplicabilita'  della legge  fondamentale sulla  disciplina del
commercio  riguarda   le  farmacie  "quando   vendono  esclusivamente
prodotti farmaceutici o specialita' medicinali".
  Ex  adverso,  la normativa  non  e'  interpretabile nel  senso  che
l'esclusione dalla  categoria merceologica degli  "articoli sanitari"
di  determinate  merci  legittima la  disapplicazione  dei  principii
sanciti dalla legge n. 426 del 1971.
  Sul  punto  e'   da  rimarcare  che,  nell'ambito   del  potere  di
disapplicazione del giudice ordinario, ex art. 5 della legge 20 marzo
1865,  n. 2248,  allegato E,  l'art. 57  del decreto  ministeriale 14
gennaio  1972, contenente  un  analogo regime  di  deroga, era  stato
dichiarato illegittimo nella giurisprudenza di legittimita' (Cons. 21
ottobre 1988, n. 5713; Cons. 30 maggio 1988, numeri 3679 - 3689).
  Inoltre,  e'   stato  ribadito  il   principio  dell'autorizzazione
amministrativa, con  riguardo a  beni classificabili  nell'ambito dei
presidi  medicochirurgici (Cons.  19 gennaio  1985, n.  138; Cons.  7
marzo 1984, n. 1574).
  La  regula iuris  stabilita  dall'art. 4  delle disposizioni  sulla
legge in generale e' stata  confermata chiaramente dall'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
  L'art. 17, n. 3, ribadendo  l'obbligo di rispettare gli atti aventi
forza e  valore di legge,  specifica che i regolamenti  di esecuzione
non devono contenere norme contrarie ai regolamenti governativi.
  III. Nondimeno, nella fattispecie in  esame la Sezione riscontra un
grave  eccesso  di  potere  per violazione  dei  principii  del  buon
andamento  e della  imparzialita'  dell'amministrazione,  ex art.  97
della Costituzione e 1 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  Invero, l'amministrazione ha esercitato  il potere regolamentare in
forma distorta, atteso che ha  violato i principii essenziali dettati
dalla legge sulla disciplina del commercio.
  Il regime di deroga, adottato contra legem, fonte di una disciplina
non  imparziale,   costituisce  causa  ostativa  al   buon  andamento
dell'azione amministrativa.
  L'incertezza  della disciplina  regolamentare, la  violazione della
par condicio e  l'illogicita' assoluta dell'art. 63, commi 8  e 9, si
risolvono  in un  vizio  di  legittimita' dell'azione  amministrativa
consistente nel grave eccesso di potere.
  IV. La fondatezza degli esposti  motivi di gravame esime la Sezione
da una pronuncia specifica sull'ulteriore motivo di ricorso, indicato
sub 3).
  V. L'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento dell'art. 375
del 1988 e  degli atti presupposti, connessi  e conseguenziali, salvi
gli ulteriori provvedimenti dell'autorita' amministrativa.
  L'annullamento opera  ex tunc con  effetto su tutte  le fattispecie
concrete  riconducibili  alla  previsione della  norma  regolamentare
caducata (Cons. Stato,  Sez. IV, 7 luglio 1981, n.  386; Cons. Stato,
Sez. IV, 17 novembre 1987, n. 659).
  L'amministrazione, sussistendo la  necessita' di adottare ulteriori
provvedimenti, ritenuta la natura giuridica regolamentare del decreto
ministeriale  4  agosto 1988,  n.  375,  e'  tenuta a  rispettare  la
procedura prevista dall'art. 17, n. 3, della legge n. 400 del 1988.
                               P. Q. M.
  esprime parere che il ricorso straordinario debba essere accolto.
                                            Per estratto dal verbale
                                          Il segretario della Sezione
                                                   Lollobrigida
           Visto
Il presidente della Sezione
        Sperlicchio