IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze di concerto con IL DIRETTORE GENERALE della Direzione generale affari civili e libere professioni del Ministero di grazia e giustizia Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari; Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1985, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario; Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1986, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante approvazione dei modelli concernenti la nota di trascrizione, la nota di iscrizione e la domanda di annotazione da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate; Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1990 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante procedure e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1993 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante modificazione al decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1995, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica; Visto l'art. 10, comma 18, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425, con il quale sono state introdotte modifiche all'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 52; Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1997, recante le nuove modalita' di presentazione su supporto informatico e di trasmissione telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione; Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1997, che prevede l'obbligo di presentazione su supporto informatico presso le conservatorie dei registri immobiliari e gli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione; Considerato che, ai sensi degli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i decreti relativi all'attivazione della nuova automazione e all'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari devono essere emanati dagli organi amministrativi dei dicasteri interessati, con decreti interdirigenziali, come chiarito dall'Ufficio legislativo del Ministero delle finanze, su concorde avviso del capo di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia; Considerato che le note di trascrizione, di iscrizione e le domande di annotazione, da presentarsi alle conservatorie dei registri immobiliari o agli uffici del territorio, devono essere obbligatoriamente redatte su supporto informatico a partire dalla data stabilita, per ciascun ufficio, con decreti interdirigenziali da emanarsi di concerto tra il Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze e la Direzione generale degli affari civili e libere professioni del Ministero di grazia e giustizia; Considerato che il servizio di pubblicita' immobiliare presso gli uffici del territorio di Arezzo, Bologna, Campobasso, Catania, Latina, Macerata, Messina, Parma, Rieti, Terni e Trapani e' gia' automatizzato con autorizzazione a ricevere le note su supporto informatico, e che gli stessi uffici sono forniti delle apparecchiature e del software necessari per consentire agli utenti interessati di registrare su supporto informatico le formalita' da presentare allo sportello di accettazione; Decreta: Art. 1. 1. Le note di trascrizione, di iscrizione e le domande di annotazione da presentarsi presso il servizio di pubblicita' immobiliare degli uffici del territorio di Arezzo, Bologna, Campobasso, Catania, Latina, Macerata, Messina, Parma, Rieti, Terni e Trapani devono essere redatte su supporto informatico. 2. La presentazione e la ricezione delle formalita' presentate su supporto informatico avviene in conformita' a quanto stabilito dai decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, di data 10 marzo 1995 e 29 aprile 1997. 3. La mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 1, costituisce motivo di rifiuto della formalita', ai sensi dell'art. 18 della legge 27 febbraio 1985, n. 52.