Art. 2.
  1.  L'  ufficio  del  territorio  mettera'  nei  propri  locali,  a
disposizione di  coloro che  non sono  in grado  di redigere  note su
supporto informatico,  le apparecchiature ed il  software neccessario
per  la  registrazione su  dischetto  delle  formalita' che  dovranno
successivamente essere  presentate dal richiedente allo  sportello di
accettazione.