Art. 2.
  Su ciascun esemplare dovranno essere marcati, oltre gli elementi di
identificazione  indicati nei  decreti  ministeriali sopracitati,  il
nome  del nuovo  rappresentante,  nonche'  il numero  e  la data  del
presente decreto.
  Restano  invariate  le  restanti  parti  dei  decreti  ministeriali
sopracitati.
  Il  presente decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 28 luglio 1997
                                      Il comandante generale: Ferraro