Art. 2. Su ciascun esemplare dovranno essere marcati, oltre gli elementi di identificazione indicati nei decreti ministeriali sopracitati, il nome del nuovo rappresentante, nonche' il numero e la data del presente decreto. Restano invariate le restanti parti dei decreti ministeriali sopracitati. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 luglio 1997 Il comandante generale: Ferraro