Art. 2. Il fornitore del salvagente anulare dovra' fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione come prescritto dalla regola 51 e 52 del cap. III della SOLAS 73, come emendata. Il predetto materiale e' soggetto alle verifiche e ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della convenzione sopracitata. Il salvagente anulare "Mod. 2240703" avendo massa inferiore a 4 kg non e' idoneo ad essere impiegato con i segnali fumogeni e luminosi di cui alle regole III / 31.2 e III / 31.3 della SOLAS 74(83). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 settembre 1997 Il comandante generale: Ferraro