Art. 2.
  Il fornitore  del salvagente anulare dovra'  fornire all'acquirente
il  manuale per  l'addestramento  e la  manutenzione come  prescritto
dalla regola 51 e 52 del cap. III della SOLAS 73, come emendata.
  Il predetto  materiale e'  soggetto alle  verifiche e  ai controlli
previsti dalla regola 5 del cap. III della convenzione sopracitata.
  Il salvagente anulare "Mod. 2240703"  avendo massa inferiore a 4 kg
non e' idoneo  ad essere impiegato con i segnali  fumogeni e luminosi
di cui alle regole III / 31.2 e III / 31.3 della SOLAS 74(83).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 22 settembre 1997
                                      Il comandante generale: Ferraro