IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DELEGATO PER AREE URBANE ROMA CAPITALE GIUBILEO DEL 2000 E SERVIZI TECNICI NAZIONALI Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 651, recante "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000" ed, in particolare, il comma 11 dell'articolo 1 che recita: "con successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'intero territorio nazionale saranno assunte le ulteriori iniziative per assicurare il pieno conseguimento delle finalita' di cui al comma 1"; Vista la legge 7 agosto 1997, n. 270, recante "Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio" ed, in particolare, l'articolo 2, comma 4, che attribuisce al Ministro delegato per le aree urbane il compito di fissare i criteri cui deve attenersi la commissione per l'attuazione della legge medesima nella selezione delle richieste; Considerato che in data 4 settembre 1997 e' stato trasmesso alle competenti commissioni parlamentari lo schema di decreto relativo ai criteri in questione; Ritenuto di fissare i criteri ai quali la commissione di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1997, n. 270, di seguito denominata commissione, e' tenuta a conformare la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio, di segiuto denominato Piano ai criteri indicati nel presente decreto; DECRETA: Art. 1. Finalita' della procedura di selezione 1. La procedura di selezione delle richieste di inserimento nel Piano ha per obiettivo la formazione del piano nazionale, integrato ed unitario, costituito dagli interventi ritenuti: ammissibili a norma di legge; prioritari nel quadro delle finalita' della legge; commisurati alla prevedibile entita' dei flussi di pellegrini nei limiti della sostenibilita' infrastrutturale; funzionali all'adeguamento dell'offerta di servizi per le finalita' giubilari. 2. La modalita' di presentazione delle domande, le condizioni di ammissibilita' ed i criteri di selezione degli interventi sono indicati negli articoli successivi. 3. Nell'armonizzare il Piano, la commissione tiene conto, altresi', dei piani di investimento degli enti previdenziali di cui al comma 7, dell'articolo 1, della legge n. 270/1997, nonche' degli interventi proposti dai soggetti privati.