IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                      DELEGATO PER AREE URBANE
     ROMA CAPITALE GIUBILEO DEL 2000 E SERVIZI TECNICI NAZIONALI
    Vista  la legge 23 dicembre 1996, n. 651, recante "Misure urgenti
per il Grande Giubileo del 2000" ed,  in  particolare,  il  comma  11
dell'articolo   1   che   recita:     "con  successivi  provvedimenti
legislativi riguardanti l'intero territorio nazionale saranno assunte
le ulteriori iniziative per assicurare il pieno  conseguimento  delle
finalita' di cui al comma 1";
    Vista  la  legge  7  agosto  1997,  n.  270, recante "Piano degli
interventi di interesse nazionale relativi  a  percorsi  giubilari  e
pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio" ed, in particolare,
l'articolo  2,  comma  4, che attribuisce al Ministro delegato per le
aree urbane il compito di fissare i criteri  cui  deve  attenersi  la
commissione  per  l'attuazione  della  legge medesima nella selezione
delle richieste;
    Considerato che in data 4 settembre 1997 e' stato trasmesso  alle
competenti  commissioni parlamentari lo schema di decreto relativo ai
criteri in questione;
    Ritenuto di fissare i criteri ai  quali  la  commissione  di  cui
all'articolo  2  della  legge  7  agosto  1997,  n.   270, di seguito
denominata commissione, e' tenuta a  conformare  la  selezione  delle
richieste  di  inserimento  nel  piano  degli interventi di interesse
nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in  localita'
al  di  fuori  del  Lazio,  di  segiuto  denominato  Piano ai criteri
indicati nel presente decreto;
                              DECRETA:
                               Art. 1.
               Finalita' della procedura di selezione
    1. La procedura di selezione delle richieste di  inserimento  nel
Piano  ha  per obiettivo la formazione del piano nazionale, integrato
ed unitario, costituito dagli interventi ritenuti:
    ammissibili a norma di legge;
    prioritari nel quadro delle finalita' della legge;
    commisurati alla prevedibile entita' dei flussi di pellegrini nei
limiti della sostenibilita' infrastrutturale;
    funzionali  all'adeguamento  dell'offerta  di  servizi   per   le
finalita' giubilari.
    2.  La modalita' di presentazione delle domande, le condizioni di
ammissibilita' ed  i  criteri  di  selezione  degli  interventi  sono
indicati negli articoli successivi.
    3.   Nell'armonizzare  il  Piano,  la  commissione  tiene  conto,
altresi', dei piani di investimento degli enti previdenziali  di  cui
al  comma  7, dell'articolo 1, della legge n. 270/1997, nonche' degli
interventi proposti dai soggetti privati.