Art. 3.
                        Criteri di selezione
    1.  Ai fini della individuazione degli interventi da inserire nel
Piano, la Commissione, verificata la sussistenza delle condizioni  di
cui al precedente articolo 2, procede alla selezione degli interventi
che  ritiene  ammissibili  sulla  base della compresenza dei seguenti
presupposti:
    congruita'  delle  previsioni  temporali,   in   relazione   alla
complessita'  realizzativa dell'intervento, al livello di definizione
progettuale dichiarato come acquisito  all'atto  della  presentazione
della   richiesta,   nonche'   agli   adempimenti  amministrativi  da
assolvere;
    congruita' del costo previsto rispetto alle prestazioni attese;
    adeguatezza  della  documentazione  sulla  copertura  finanziaria
dell'eventuale quota di cofinanziamento;
    sostenibilita' dell'intervento proposto rispetto al piu' generale
sistema infrastrutturale nel quale lo stesso si colloca;
    utilizzabilita'  dell'opera nel periodo successivo a quello delle
celebrazioni giubilari.
    2. Ai fini della definizione delle iniziative di comunicazione  e
promozione,  da  affidare  all'Ente nazionale italiano per il turismo
(ENIT) ai sensi del comma 8, dell'articolo 1, della  legge  7  agosto
1997,  n.  270,  il  Ministro  delegato per le aree urbane e Giubileo
2000, presenta, sentito il Ministro delegato  per  il  turismo  e  la
conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro e non oltre 30 giorni
dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto,  un  articolato
programma di iniziative.
    3.   Nell'ambito  degli  interventi  ritenuti  ammissibili  viene
definito il Piano sulla base delle priorita'  di  cui  al  successivo
articolo 4.