Art. 3. Criteri di selezione 1. Ai fini della individuazione degli interventi da inserire nel Piano, la Commissione, verificata la sussistenza delle condizioni di cui al precedente articolo 2, procede alla selezione degli interventi che ritiene ammissibili sulla base della compresenza dei seguenti presupposti: congruita' delle previsioni temporali, in relazione alla complessita' realizzativa dell'intervento, al livello di definizione progettuale dichiarato come acquisito all'atto della presentazione della richiesta, nonche' agli adempimenti amministrativi da assolvere; congruita' del costo previsto rispetto alle prestazioni attese; adeguatezza della documentazione sulla copertura finanziaria dell'eventuale quota di cofinanziamento; sostenibilita' dell'intervento proposto rispetto al piu' generale sistema infrastrutturale nel quale lo stesso si colloca; utilizzabilita' dell'opera nel periodo successivo a quello delle celebrazioni giubilari. 2. Ai fini della definizione delle iniziative di comunicazione e promozione, da affidare all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ai sensi del comma 8, dell'articolo 1, della legge 7 agosto 1997, n. 270, il Ministro delegato per le aree urbane e Giubileo 2000, presenta, sentito il Ministro delegato per il turismo e la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, un articolato programma di iniziative. 3. Nell'ambito degli interventi ritenuti ammissibili viene definito il Piano sulla base delle priorita' di cui al successivo articolo 4.