Art. 4.
                        Criteri di priorita'
    1. La commissione, nella sua prima seduta:
    ripartisce  le  risorse  finanziarie  per settori d'intervento in
base al seguente ordine di priorita':
    a) accoglienza e relativi servizi;
    b) ricettivita' a basso costo o in comunita' religiose e relativi
servizi;
    c) beni culturali e di carattere religioso;
    definisce le modalita' di attribuzione dei  punteggi  relativi  a
ciascun  settore  di  intervento,  tenendo  conto  delle priorita' di
seguito indicate.
    2.  La  commissione  attribuisce  prioritaria   importanza   alle
proposte d'intervento atte a soddisfare le situazioni di piu' elevato
fabbisogno  rispetto  alla  documentata  entita' e sostenibilita' dei
flussi di pellegrini e localizzate:
    a) nelle mete  storiche  ubicate  lungo  le  seguenti  principali
direttrici giubilari:
    via Appia e via Appia Traianea;
    via Flaminia orientale;
    via Francigena e via Romea;
    b)  nelle  seguenti  principali  mete religiose tradizionali e di
pellegrinaggio e nelle localita' connesse:
    Assisi (PG);
    Loreto (AN);
    Padova;
    Pompei (NA);
    S. Giovanni Rotondo (FG);
    nonche' in altre mete religiose tradizionali e di  pellegrinaggio
con  piu'  di un milione di visitatori annui, o in quelle individuate
con le procedure di cui al successivo articolo 5 che  coinvolgano  le
Conferenze episcopali regionali;
    c)  nelle citta' d'arte, meta di piu' di un milione di visitatori
annui;
    d) nei principali porti, aeroporti  e  nodi  ferroviari,  qualora
costituiscano  poli  strategici  per  l'interscambio  dei  flussi  di
pellegrini.
    3. Sono, inoltre,  prioritarie  le  proposte  di  interventi  che
risultino  ricompresi in progetti funzionalmente integrati oggetto di
intese, concerti  ed  accordi  di  programma  di  cui  al  successivo
articolo 5.
    4.   Nell'ambito   del  settore  dell'accoglienza  sono  ritenuti
prioritari gli interventi che a:
    aree urbane ed extraurbane  attrezzate  per  sosta  e  ristoro  -
navette;
    servizi di sicurezza pubblica e protezione civile;
    sistemi integrati di gestione dei flussi di visitatori;
    sistemi informativi e di comunicazione e servizi turistici;
    segnaletica turistica stradale - itinerari;
    strutture per la ristorazione;
    servizi igienici e raccolta rifiuti;
    presidi sanitari;
    formazione degli addetti ai servizi di accoglienza.
    5.  Nell'ambito  del  settore  dell'accoglienza,  con particolare
riguardo alla ricettivita' a basso costo o  in  comunita'  religiose,
commissione,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  4,  della legge n.
270/1997,  attribuisce  prioritaria  importanza  alle   proposte   di
intervento   attinenti   al   recupero   degli   stabili  dismessi  o
sottoutilizzati, specie se di  interesse  storico-artistico,  qualora
possano essere successivamente utilizzati come servizi pubblici.
    6. E' data, inoltre, priorita' alle proposte di interventi:
    a)    con    maggiore    incidenza   percentuale   di   eventuali
cofinanziamenti a carico di altre fonti finanziarie;
    b)  economicamente  piu'  vantaggiose  per  quanto  attiene  alla
gestione ed all'uso nel periodo post-giubilare.
    7.   I   suddetti   titoli  di  preferenza,  cumulabili  ai  fini
dell'inserimento   dell'intervento   nel   Piano,    devono    essere
opportunamente documentati.