Art. 4. Criteri di priorita' 1. La commissione, nella sua prima seduta: ripartisce le risorse finanziarie per settori d'intervento in base al seguente ordine di priorita': a) accoglienza e relativi servizi; b) ricettivita' a basso costo o in comunita' religiose e relativi servizi; c) beni culturali e di carattere religioso; definisce le modalita' di attribuzione dei punteggi relativi a ciascun settore di intervento, tenendo conto delle priorita' di seguito indicate. 2. La commissione attribuisce prioritaria importanza alle proposte d'intervento atte a soddisfare le situazioni di piu' elevato fabbisogno rispetto alla documentata entita' e sostenibilita' dei flussi di pellegrini e localizzate: a) nelle mete storiche ubicate lungo le seguenti principali direttrici giubilari: via Appia e via Appia Traianea; via Flaminia orientale; via Francigena e via Romea; b) nelle seguenti principali mete religiose tradizionali e di pellegrinaggio e nelle localita' connesse: Assisi (PG); Loreto (AN); Padova; Pompei (NA); S. Giovanni Rotondo (FG); nonche' in altre mete religiose tradizionali e di pellegrinaggio con piu' di un milione di visitatori annui, o in quelle individuate con le procedure di cui al successivo articolo 5 che coinvolgano le Conferenze episcopali regionali; c) nelle citta' d'arte, meta di piu' di un milione di visitatori annui; d) nei principali porti, aeroporti e nodi ferroviari, qualora costituiscano poli strategici per l'interscambio dei flussi di pellegrini. 3. Sono, inoltre, prioritarie le proposte di interventi che risultino ricompresi in progetti funzionalmente integrati oggetto di intese, concerti ed accordi di programma di cui al successivo articolo 5. 4. Nell'ambito del settore dell'accoglienza sono ritenuti prioritari gli interventi che a: aree urbane ed extraurbane attrezzate per sosta e ristoro - navette; servizi di sicurezza pubblica e protezione civile; sistemi integrati di gestione dei flussi di visitatori; sistemi informativi e di comunicazione e servizi turistici; segnaletica turistica stradale - itinerari; strutture per la ristorazione; servizi igienici e raccolta rifiuti; presidi sanitari; formazione degli addetti ai servizi di accoglienza. 5. Nell'ambito del settore dell'accoglienza, con particolare riguardo alla ricettivita' a basso costo o in comunita' religiose, commissione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 270/1997, attribuisce prioritaria importanza alle proposte di intervento attinenti al recupero degli stabili dismessi o sottoutilizzati, specie se di interesse storico-artistico, qualora possano essere successivamente utilizzati come servizi pubblici. 6. E' data, inoltre, priorita' alle proposte di interventi: a) con maggiore incidenza percentuale di eventuali cofinanziamenti a carico di altre fonti finanziarie; b) economicamente piu' vantaggiose per quanto attiene alla gestione ed all'uso nel periodo post-giubilare. 7. I suddetti titoli di preferenza, cumulabili ai fini dell'inserimento dell'intervento nel Piano, devono essere opportunamente documentati.