Art. 5. Intese e concerti 1. Le domande di inserimento nel Piano promosse dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge n. 270/1997 possono essere presentate anche in forma associata, attraverso intese, concerti ed accordi di programma promossi da una o piu' amministrazioni pubbliche locali. Tali intese sono indicate all'atto della richiesta. 2. Copia dei documenti di concertazione e' trasmessa entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande. 3. Le domande sono sottoscritte dalle amministrazioni pubbliche locali promotrici, da altri soggetti di cui al citato articolo 1, comma 4, lettera a), nonche' da soggetti privati eventualmente interessati. 4. Le intese, i concerti, gli accordi di programma, comunque denominati, hanno l'effetto di vincolare le parti sottoscrittrici al rispetto degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi di rispettiva competenza. 5. Tali strumenti (intese, concerti, accordi di programma, comunque denominati) devono specificare: le amministrazioni statali, le regioni, gli enti pubblici anche territoriali competenti per settore, nonche' eventuali soggetti privati interessati; il settore di intervento e gli obiettivi da raggiungere, definiti da un piano strategico; le azioni da intraprendere e le iniziative da realizzare da parte di ciascun soggetto partecipante al concerto; il quadro temporale in cui si articoleranno gli interventi ed il loro collegamento funzionale; l'entita' delle risorse occorrenti, debitamente documentate, che ciascun partecipante si impegna a mettere a disposizione per le finalita' concertate; i conseguenti adempimenti temporalizzati che consentiranno l'impegno delle risorse finanziarie e la realizzazione degli interventi concertati; le modalita' di composizione di eventuali controversie e gli strumenti posti a garanzia dell'adempimento degli atti di rispettiva competenza da parte dei soggetti partecipanti al concerto; il soggetto responsabile dell'attuazione del concerto.