Art. 5.
                          Intese e concerti
    1.  Le  domande di inserimento nel Piano promosse dai soggetti di
cui all'articolo 1, comma 4, lettera  a),  della  legge  n.  270/1997
possono  essere  presentate  anche  in  forma  associata,  attraverso
intese, concerti ed accordi di  programma  promossi  da  una  o  piu'
amministrazioni pubbliche locali.  Tali intese sono indicate all'atto
della richiesta.
    2.  Copia dei documenti di concertazione e' trasmessa entro e non
oltre trenta giorni dalla data di scadenza della presentazione  delle
domande.
    3.  Le  domande sono sottoscritte dalle amministrazioni pubbliche
locali promotrici, da altri soggetti di cui  al  citato  articolo  1,
comma  4,  lettera  a),  nonche'  da  soggetti  privati eventualmente
interessati.
    4. Le intese, i concerti,  gli  accordi  di  programma,  comunque
denominati,  hanno l'effetto di vincolare le parti sottoscrittrici al
rispetto degli impegni assunti per la realizzazione degli  interventi
di rispettiva competenza.
    5.  Tali  strumenti  (intese,  concerti,  accordi  di  programma,
comunque denominati) devono specificare:
    le amministrazioni statali, le regioni, gli enti  pubblici  anche
territoriali  competenti  per  settore,  nonche'  eventuali  soggetti
privati interessati;
    il settore di intervento e gli obiettivi da raggiungere, definiti
da un piano strategico;
    le azioni da intraprendere e le iniziative da realizzare da parte
di ciascun soggetto partecipante al concerto;
    il quadro temporale in cui si articoleranno gli interventi ed  il
loro collegamento funzionale;
    l'entita'  delle risorse occorrenti, debitamente documentate, che
ciascun partecipante si impegna  a  mettere  a  disposizione  per  le
finalita' concertate;
    i   conseguenti   adempimenti  temporalizzati  che  consentiranno
l'impegno  delle  risorse  finanziarie  e  la   realizzazione   degli
interventi concertati;
    le  modalita'  di  composizione  di  eventuali controversie e gli
strumenti posti a garanzia dell'adempimento degli atti di  rispettiva
competenza da parte dei soggetti partecipanti al concerto;
    il soggetto responsabile dell'attuazione del concerto.