Art. 6. Monitoraggio 1. Gli oneri per il monitoraggio degli interventi ricompresi nel Piano sono valutati in ragione del cinque per mille delle risorse assentite. 2. Con successivo, separato provvedimento si provvedera', mediante gara ad evidenza pubblica, alla individuazione del soggetto monitore. 3. Le somme occorrenti per il monitoraggio, quantunque ricomprese nelle previsioni di cui all'articolo 1, lettera b), della legge n. 270/1997, restano a disposizione nel capitolo di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 3, comma 2, della citata legge. Roma. 17 settembre 1997 Il Ministro: COSTA