Art. 6.
                            Monitoraggio
    1.  Gli oneri per il monitoraggio degli interventi ricompresi nel
Piano sono valutati in ragione del cinque  per  mille  delle  risorse
assentite.
    2.   Con   successivo,  separato  provvedimento  si  provvedera',
mediante gara ad evidenza pubblica, alla individuazione del  soggetto
monitore.
    3. Le somme occorrenti per il monitoraggio, quantunque ricomprese
nelle  previsioni  di  cui all'articolo 1, lettera b), della legge n.
270/1997, restano a disposizione nel  capitolo  di  pertinenza  della
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, di cui all'art. 3, comma 2,
della citata legge.
    Roma. 17 settembre 1997
                                                   Il Ministro: COSTA