Art. 4.
  La  pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana vale quale comunicazione di esclusione  dal
finanziamento per tutti i progetti nel decreto stesso non richiamati.
  Eventuali richieste di informazioni in ordine ai motivi, istruttori
o di valutazione, che hanno determinato l'esclusione vanno presentate
alla regione o provincia autonoma competente nei termini previsti per
l'impugnativa dell'atto.
  Roma, 6 ottobre 1997
                                       Il dirigente generale: VITTORE