Art. 4. La pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana vale quale comunicazione di esclusione dal finanziamento per tutti i progetti nel decreto stesso non richiamati. Eventuali richieste di informazioni in ordine ai motivi, istruttori o di valutazione, che hanno determinato l'esclusione vanno presentate alla regione o provincia autonoma competente nei termini previsti per l'impugnativa dell'atto. Roma, 6 ottobre 1997 Il dirigente generale: VITTORE