Art. 3. In conseguenza della costituzione della seconda facolta' di giurisprudenza, lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano viene modificato come segue. Al titolo I "Disposizioni generali", l'art. 1 e' cosi' formulato: "L'Universita' degli studi di Milano comprende le seguenti facolta': facolta' di giurisprudenza; facolta' di giurisprudenza II; facolta' di scienze politiche; facolta' di economia; facolta' di lettere e filosofia; facolta' di medicina e chirurgia; facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali; facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali II (con sede in Como); facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali III (con sede in Varese); facolta' di farmacia; facolta' di agraria; facolta' di medicina veterinaria. Al titolo II, concernente la facolta' di giurisprudenza, gli articoli dal n. 14 al n. 18, relativi al secondo corso di laurea in giurisprudenza, sono soppressi con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi. Dopo il titolo II, con lo scorrimento della numerazione dei successivi titoli ed articoli, sono inseriti quelli sotto riportati. Titolo III SECONDA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA Art. 19. - La seconda facolta' di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza. Laurea in giurisprudenza Art. 20. - Il corso di laurea in giurisprudenza fornisce adeguate conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione del giurista. La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza e' di quattro anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso puo' essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base alle risorse disponibili ed alle esigenze del mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Art. 21. - Il corso di laurea in giurisprudenza comprende ventisei annualita' di insegnamento e si conclude con un esame di laurea. La struttura didattica stabilisce le modalita' degli esami di profitto, delle eventuali prove di idoneita' richieste e dell'esame di laurea. Sono fondamentali le seguenti quattordici aree disciplinari: 1) area del diritto amministrativo; 2) area del diritto civile; 3) area del diritto commerciale; 4) area del diritto comparato e comunitario; 5) area del diritto costituzionale; 6) area del diritto del lavoro; 7) area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali); 8) area del diritto penale; 9) area del diritto processuale civile; 10) area del diritto processuale penale; 11) area del diritto romano; 12) area della storia del diritto medioevale e moderno; 13) area economico - finanziaria; 14) area filosofico - giuridica. Per ciascuna delle aree di cui sopra, le strutture didattiche rendono obbligatoria almeno una annualita' d'insegnamento. Deve essere obbligatoriamente attivato un insegnamento annuale per ciascuna delle aree disciplinari del diritto ecclesiastico e del diritto tributario. Per ognuna delle aree di cui sopra dovranno essere assicurate un'adeguata formazione metodologica e l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima. La facolta' assicura l'insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle professioni di avvocato e di procuratore legale e di notaio. Art. 22. - Tra il corso di laurea ed i corsi di diploma universitario che afferiscono alla facolta' di giurisprudenza vi e' l'affinita' prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 341 / 1990. Ai fini del conseguimento della laurea sono riconosciuti totalmente o parzialmente, ad esclusione delle quattordici annualita' fondamentali ed obbligatorie per il corso di laurea, gli esami sostenuti con esito positivo nel corso di diploma, purche' i relativi insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione. Il disposto del precedente comma, senza l'esclusione concernente le materie fondamentali ed obbligatorie, disciplina anche il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo nel corso di laurea ai fini del conseguimento del diploma universitario. Art. 23. - Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341 / 1990, la struttura didattica: a) individua, nel rispetto di quanto previsto circa le aree disciplinari determinate nella tabella III del decreto ministeriale 11 febbraio 1994, gli insegnamenti fondamentali obbligatori; b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalita' degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione pratica; c) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di laurea; d) puo' assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Qualora venga attivato un indirizzo previsto nel regolamento di cui al precedente comma 1, il profilo formativo specificato e' oggetto di certificazione da parte dell'Universita'. Art. 24. - Ai fini della determinazione delle discipline afferenti alle aree di cui alle tabelle che seguono, viene fatto riferimento ai settori scientifico - disciplinari di seguito indicati: A) Per l'area giuridica: 1) area del diritto amministrativo ( - e della giustizia amministrativa): N10X; 2) area del diritto bancario e del mercato finanziario: N05X; 3) area del diritto civile ( - e del diritto di famiglia): N01X; 4) area del diritto civile e del diritto commerciale: N01X - N04X; 5) area del diritto commerciale ( - e del diritto fallimentare): N04X - Nl5X; 6) area del diritto comparato e comunitario: N02X - N11X - N14X; 7) area del diritto comparato, internazionale e comunitario: N02X - N04X - N11X - N14X; 8) area del diritto costituzionale: N08X; 9) area del diritto costituzionale e del diritto amministrativo: N08X - N09X - N10X; 10) area del diritto del lavoro ( - e della previdenza sociale): N07X; 11) area del diritto ecclesiastico: N12X; 12) area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali): N14X; 13) area del diritto penale: N17X; 14) area del diritto processuale civile: N15X; 15) area del diritto processuale penale ( - e dell'ordinamento giudiziario): N16X; 16) area del diritto romano: N18X; 17) area del diritto tributario: N13X; 18) area della storia del diritto medioevale e moderno: N19X; 19) area filosoficogiuridica (alla quale afferisce la disciplina informatica giuridica): N20X - N21X; 20) area storico - giuridica: N18X - N19X. B) per le altre aree: 1) area dei metodi organizzativi e gestionali dell'amministrazione: P02A - P02B - P02D; 2) area della finanza e della contabilita' aziendale: P02C; 3) area della sociologia applicata: Q05B - Q05C - Q05D - Q05E - Q05F - Q05G; 4) area dell'economia politica: P01A; 5) area delle scienze dell'amministrazione: Q02X; 6) area economica: P01A - P01B - P01D - P01F - P01G - P01H - P01I - P01J; 7) area economico - finanziaria: P01A - P01B - P01C - P01D - P01F - P01G - P01H - P01I - P01J. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 26 settembre 1997 Il rettore: Mantegazza