Art. 3.
  In  conseguenza  della  costituzione   della  seconda  facolta'  di
giurisprudenza,  lo statuto  dell'Universita' degli  studi di  Milano
viene modificato come segue.
  Al titolo I "Disposizioni generali", l'art. 1 e' cosi' formulato:
  "L'Universita'  degli   studi  di  Milano  comprende   le  seguenti
facolta':
   facolta' di giurisprudenza;
   facolta' di giurisprudenza II;
   facolta' di scienze politiche;
   facolta' di economia;
   facolta' di lettere e filosofia;
   facolta' di medicina e chirurgia;
   facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
  facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali II (con sede in
Como);
  facolta' di scienze  matematiche, fisiche e naturali  III (con sede
in Varese);
   facolta' di farmacia;
   facolta' di agraria;
   facolta' di medicina veterinaria.
  Al  titolo  II,  concernente  la facolta'  di  giurisprudenza,  gli
articoli dal n. 14  al n. 18, relativi al secondo  corso di laurea in
giurisprudenza, sono  soppressi con il conseguente  scorrimento della
numerazione degli articoli successivi.
  Dopo  il  titolo  II,  con lo  scorrimento  della  numerazione  dei
successivi titoli ed articoli, sono inseriti quelli sotto riportati.
                             Titolo III
                 SECONDA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
  Art.  19. -  La seconda  facolta' di  giurisprudenza conferisce  la
laurea in giurisprudenza.
                      Laurea in giurisprudenza
  Art. 20. -  Il corso di laurea in  giurisprudenza fornisce adeguate
conoscenze  di  metodo  e   di  contenuti  culturali,  scientifici  e
professionali per la formazione del giurista.
  La durata del corso degli studi  per la laurea in giurisprudenza e'
di quattro anni.
  I  titoli   di  ammissione  sono  quelli   previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge.
  Il  numero degli  iscritti  a  ciascun anno  di  corso puo'  essere
stabilito annualmente dal senato  accademico, sentito il consiglio di
facolta',  in base  alle  risorse disponibili  ed  alle esigenze  del
mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge 19
novembre 1990, n. 341.
  Art. 21. - Il corso  di laurea in giurisprudenza comprende ventisei
annualita' di insegnamento e si conclude con un esame di laurea.
  La  struttura  didattica stabilisce  le  modalita'  degli esami  di
profitto, delle  eventuali prove di idoneita'  richieste e dell'esame
di laurea.
  Sono fondamentali le seguenti quattordici aree disciplinari:
   1) area del diritto amministrativo;
   2) area del diritto civile;
   3) area del diritto commerciale;
   4) area del diritto comparato e comunitario;
   5) area del diritto costituzionale;
   6) area del diritto del lavoro;
  7)  area  del  diritto  internazionale e  del  diritto  comunitario
(profili istituzionali);
   8) area del diritto penale;
   9) area del diritto processuale civile;
   10) area del diritto processuale penale;
   11) area del diritto romano;
   12) area della storia del diritto medioevale e moderno;
   13) area economico - finanziaria;
   14) area filosofico - giuridica.
  Per  ciascuna delle  aree  di cui  sopra,  le strutture  didattiche
rendono obbligatoria almeno una annualita' d'insegnamento.
  Deve essere obbligatoriamente attivato  un insegnamento annuale per
ciascuna  delle aree  disciplinari  del diritto  ecclesiastico e  del
diritto tributario.
  Per  ognuna delle  aree  di cui  sopra  dovranno essere  assicurate
un'adeguata  formazione metodologica  e  l'acquisizione dei  principi
fondamentali attinenti all'area medesima.
  La facolta'  assicura l'insegnamento  delle materie  giuridiche che
costituiscono oggetto di esame  per l'accesso alla magistratura, alle
professioni di avvocato e di procuratore legale e di notaio.
  Art.  22.  -  Tra  il  corso  di  laurea  ed  i  corsi  di  diploma
universitario che  afferiscono alla facolta' di  giurisprudenza vi e'
l'affinita' prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 341 / 1990.
  Ai fini del conseguimento della laurea sono riconosciuti totalmente
o   parzialmente,   ad   esclusione  delle   quattordici   annualita'
fondamentali  ed  obbligatorie per  il  corso  di laurea,  gli  esami
sostenuti con esito positivo nel corso di diploma, purche' i relativi
insegnamenti siano compatibili,  anche per i contenuti,  con il piano
di studi approvato dalla competente  struttura didattica per il corso
di laurea al quale si chiede l'iscrizione.
  Il disposto del precedente comma, senza l'esclusione concernente le
materie   fondamentali   ed   obbligatorie,   disciplina   anche   il
riconoscimento degli esami sostenuti con  esito positivo nel corso di
laurea ai fini del conseguimento del diploma universitario.
  Art. 23. - Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2,
della legge n. 341 / 1990, la struttura didattica:
  a)  individua,  nel  rispetto  di quanto  previsto  circa  le  aree
disciplinari determinate  nella tabella III del  decreto ministeriale
11 febbraio 1994, gli insegnamenti fondamentali obbligatori;
  b) determina la  durata degli insegnamenti e  dei moduli didattici,
le modalita' degli  eventuali tirocini o altri  momenti di formazione
pratica;
  c) individua i criteri per la  formazione dei piani di studio e gli
eventuali indirizzi del corso di laurea;
  d) puo' assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne
specifichino i  contenuti effettivi  o li  differenzino nel  caso che
essi vengano ripetuti con contenuti diversi.
  Qualora venga attivato un indirizzo previsto nel regolamento di cui
al precedente comma 1, il profilo formativo specificato e' oggetto di
certificazione da parte dell'Universita'.
  Art. 24. - Ai fini  della determinazione delle discipline afferenti
alle aree di cui alle tabelle che seguono, viene fatto riferimento ai
settori scientifico - disciplinari di seguito indicati:
   A) Per l'area giuridica:
  1)  area  del   diritto  amministrativo  (  -   e  della  giustizia
amministrativa): N10X;
  2) area del diritto bancario e del mercato finanziario: N05X;
  3) area del diritto civile ( - e del diritto di famiglia): N01X;
  4) area del diritto civile e del diritto commerciale: N01X - N04X;
  5) area  del diritto commerciale  ( - e del  diritto fallimentare):
N04X - Nl5X;
  6) area del diritto comparato e comunitario: N02X - N11X - N14X;
  7) area del diritto comparato, internazionale e comunitario: N02X -
N04X - N11X - N14X;
   8) area del diritto costituzionale: N08X;
  9) area  del diritto  costituzionale e del  diritto amministrativo:
N08X - N09X - N10X;
  10) area  del diritto del lavoro  ( - e della  previdenza sociale):
N07X;
   11) area del diritto ecclesiastico: N12X;
  12)  area  del diritto  internazionale  e  del diritto  comunitario
(profili istituzionali): N14X;
   13) area del diritto penale: N17X;
   14) area del diritto processuale civile: N15X;
  15)  area del  diritto processuale  penale (  - e  dell'ordinamento
giudiziario): N16X;
   16) area del diritto romano: N18X;
   17) area del diritto tributario: N13X;
  18) area della storia del diritto medioevale e moderno: N19X;
  19) area  filosoficogiuridica (alla  quale afferisce  la disciplina
informatica giuridica): N20X - N21X;
   20) area storico - giuridica: N18X - N19X.
   B) per le altre aree:
  1) area dei metodi organizzativi e gestionali dell'amministrazione:
P02A - P02B - P02D;
  2) area della finanza e della contabilita' aziendale: P02C;
  3) area  della sociologia applicata:  Q05B - Q05C  - Q05D -  Q05E -
Q05F - Q05G;
   4) area dell'economia politica: P01A;
   5) area delle scienze dell'amministrazione: Q02X;
  6) area economica: P01A - P01B - P01D - P01F - P01G - P01H - P01I -
P01J;
  7) area economico - finanziaria: P01A - P01B - P01C - P01D - P01F -
P01G - P01H - P01I - P01J.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 26 settembre 1997
                                               Il rettore: Mantegazza