Art. 10.
  Per  la  scuola  di  specializzazione e'  costituito  un  consiglio
presieduto da un presidente: Il consiglio e' composto, secondo quanto
stabilito  dall'art. 19  dello  statuto  dell'Universita' di  Palermo
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1996, n. 129, da tutti i
docenti   (professori,  ricercatori,   assistenti  R.E.,   professori
incaricati stabilizzati) nonche' da una rappresentanza degli studenti
pari al 20% dei membri di  diritto; la rappresentanza non deve essere
inferiore a  due studenti per  anno di corso  e non deve  superare le
cinquanta unita'.
  Il consiglio  esercita le competenze spettanti,  ai sensi dell'art.
19, comma 2, dello statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.