Art. 10. Per la scuola di specializzazione e' costituito un consiglio presieduto da un presidente: Il consiglio e' composto, secondo quanto stabilito dall'art. 19 dello statuto dell'Universita' di Palermo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1996, n. 129, da tutti i docenti (professori, ricercatori, assistenti R.E., professori incaricati stabilizzati) nonche' da una rappresentanza degli studenti pari al 20% dei membri di diritto; la rappresentanza non deve essere inferiore a due studenti per anno di corso e non deve superare le cinquanta unita'. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 19, comma 2, dello statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.