Art. 7. All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. La frequenza e' obbligatoria. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione, svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extrauniversitari. In ogni caso non potra' essere ammesso all'esame lo specializzando che non abbia frequentato almeno il 70% delle ore di lezione, delle esercitazioni e del tirocinio.