Art. 2. I minori introiti di cui all'art. 1 sono erogati esclusivamente per le riduzioni dei pedaggi autostradali di cui beneficiano i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 in disponibilita' dei sottoelencati soggetti giuridici intestatari delle fatture: 1) imprese di autotrasporto iscritte all'Albo nazionale italiano delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui al titolo I della legge 6 giugno 1974, n. 298; 2) imprese, di cui al n. 1), iscritte all'Albo indicato al medesimo numero, facenti parte di cooperative aventi requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, o di consorzi e societa' consortili costituiti a norma del libro quinto, titolo X, capo II, sezioni II e II -bis, del codice civile, aventi ad oggetto principale l'attivita' di autotrasporto; 3) imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci. Per le imprese o loro cooperative, consorzi e societa' consortili che alla data del l gennaio 1997 si avvalgono di sistemi di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione, la riduzione del pedaggio e' applicata per tutti i transiti contenuti nelle fatture intestate ai suddetti soggetti giuridici ed effettuati a partire dalle ore 0 dello stesso giorno: a tal fine ciascuna impresa o ciascuna cooperativa, consorzio e societa' consortile, di cui ai numeri 1) e 2), a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entro sessanta giorni dalla stessa, pena l'esclusione dal diritto, trasmette, ad ogni societa' concessionaria che gestisce i predetti sistemi e rilascia la relativa fattura, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, con autentica in originale, resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e redatta secondo lo schema di cui all'allegato I al presente decreto, che oltre a comprovare l'iscrizione, rispettivamente dell'impresa o delle singole imprese aderenti alla cooperativa, al consorzio o societa' consortile, all'albo di cui al n. 1) del comma 1, indichi il sistema di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione di cui si avvale e il codice o i codici d'identificazione assegnati allo stesso soggetto giuridico dalla societa' concessionaria autostradale che emette fattura; qualora una cooperativa, consorzio o societa' consortile abbia fra i propri associati imprese diverse da quelle previste al n. 1), la stessa, oltre al citato codice di identificazione assegnato al soggetto giuridico intestatario delle fatture, dovra' anche trasmettere l'elenco dei sottocodici che identificano le singole imprese aventi i requisiti di cui al n. 1). Nel caso che le fatture siano intestate a cooperative, consorzi o societa' consortili, le singole imprese dovranno espressamente autorizzare le societa' concessionarie che gestiscono i sistemi di pagamento differito tramite fatturazione ad effettuare le riduzioni sulle predette fatture intestate alle cooperative, ai consorzi o alle societa' consortili; le predette autorizzazioni non sono obbligatorie qualora la statuto della cooperativa, del consorzio o della societa' consortile preveda la delega da parte delle imprese associate. Per le imprese o loro cooperative, consorzi e societa' consortili che si avvarranno di sistemi di pagamento di pedaggi a riscossione differita mediante fattura successivamente alla data del 1 gennaio 1997 la riduzione del pedaggio e' applicata dalla data in cui essi utilizzeranno tale sistema. Tali imprese o loro cooperative, consorzi e societa' consortili, pena l'esclusione dal diritto, dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione sopracitata a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entro sessanta giorni dalla stessa. Nel caso in cui l'adesione al sopracitato sistema sia successiva alla suddetta data di pubblicazione, la dichiarazione sostitutiva di certificazione dovra' essere presentata entro sessanta giorni dalla data di adesione al sistema di pagamento di pedaggi a riscossione differita. Le cooperative, i consorzi e le societa' consortili debbono altresi' allegare alla suddetta dichiarazione copia con autentica in originale del proprio statuto dal quale risultino i requisiti indicati al comma 1 dell'art. 2 del decreto - legge 2 gennaio 1997, n. 1, come modificato dalla legge di conversione 5 marzo 1997, n. 38. Per le imprese aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea, citate al n. 3 del presente articolo, non e' richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale italiano degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; per tali imprese l'esercizio di autotrasporto merci per conto di terzi deve risultare da un'apposita dichiarazione giurata resa dinanzi alla competente autorita' del rispettivo Paese di appartenenza, indicata all'allegato II, fermi restando gli altri requisiti, condizioni e termini richiesti ai sensi dei commi precedenti per le imprese italiane per quanto compatibili con le rispettive norme nazionali che disciplinano l'aggregazione delle imprese. Alla dichiarazione deve essere allegata la traduzione asseverata della stessa. I soggetti che presentino documentazione non conforme alle disposizioni del presente decreto o al di fuori dei termini indicati, cioe' prima dell'entrata in vigore del presente decreto o dopo le date di scadenza sopra definite, non potranno beneficiare della riduzione compensata prevista per l'anno 1997.