Art. 2.
  I minori introiti di cui all'art. 1 sono erogati esclusivamente per
le riduzioni  dei pedaggi autostradali  di cui beneficiano  i veicoli
appartenenti  alle  classi  B,  3,   4  e  5  in  disponibilita'  dei
sottoelencati soggetti giuridici intestatari delle fatture:
  1) imprese  di autotrasporto  iscritte all'Albo  nazionale italiano
delle persone fisiche e  giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per  conto di  terzi, di cui  al titolo I  della legge  6 giugno
1974, n. 298;
  2) imprese, di cui al n. 1), iscritte all'Albo indicato al medesimo
numero, facenti parte di cooperative aventi requisiti mutualistici di
cui all'art.  26 del decreto  legislativo del Capo  provvisorio dello
Stato 14  dicembre 1947,  n. 1577, e  successive modificazioni,  o di
consorzi e societa'  consortili costituiti a norma  del libro quinto,
titolo X, capo II, sezioni II e II -bis, del codice civile, aventi ad
oggetto principale l'attivita' di autotrasporto;
  3) imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede
in uno  dei Paesi dell'Unione europea  ed in regola con  l'accesso al
mercato dell'autotrasporto di merci.
  Per le imprese  o loro cooperative, consorzi  e societa' consortili
che alla data del l gennaio 1997 si avvalgono di sistemi di pagamento
del  pedaggio  a  riscossione  differita  mediante  fatturazione,  la
riduzione del  pedaggio e' applicata  per tutti i  transiti contenuti
nelle fatture intestate ai  suddetti soggetti giuridici ed effettuati
a  partire dalle  ore  0 dello  stesso giorno:  a  tal fine  ciascuna
impresa o  ciascuna cooperativa, consorzio e  societa' consortile, di
cui ai  numeri 1)  e 2),  a partire dalla  data di  pubblicazione del
presente decreto  nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana
ed entro sessanta giorni dalla stessa, pena l'esclusione dal diritto,
trasmette, ad  ogni societa'  concessionaria che gestisce  i predetti
sistemi e rilascia la relativa fattura, una dichiarazione sostitutiva
di  certificazione,  con  autentica   in  originale,  resa  ai  sensi
dell'art. 2  della legge 4 gennaio  1968, n. 15 e  redatta secondo lo
schema  di  cui all'allegato  I  al  presente  decreto, che  oltre  a
comprovare l'iscrizione, rispettivamente dell'impresa o delle singole
imprese   aderenti  alla   cooperativa,  al   consorzio  o   societa'
consortile, all'albo di cui al n.  1) del comma 1, indichi il sistema
di   pagamento  del   pedaggio  a   riscossione  differita   mediante
fatturazione   di  cui   si   avvale   e  il   codice   o  i   codici
d'identificazione  assegnati  allo  stesso soggetto  giuridico  dalla
societa' concessionaria autostradale che  emette fattura; qualora una
cooperativa,  consorzio  o societa'  consortile  abbia  fra i  propri
associati imprese  diverse da  quelle previste al  n. 1),  la stessa,
oltre  al  citato codice  di  identificazione  assegnato al  soggetto
giuridico  intestatario  delle   fatture,  dovra'  anche  trasmettere
l'elenco dei sottocodici che identificano le singole imprese aventi i
requisiti di cui al n. 1).
  Nel caso che  le fatture siano intestate a  cooperative, consorzi o
societa'  consortili,  le   singole  imprese  dovranno  espressamente
autorizzare le  societa' concessionarie  che gestiscono i  sistemi di
pagamento differito  tramite fatturazione ad effettuare  le riduzioni
sulle predette fatture intestate alle cooperative, ai consorzi o alle
societa' consortili; le predette autorizzazioni non sono obbligatorie
qualora la statuto della cooperativa,  del consorzio o della societa'
consortile preveda la delega da parte delle imprese associate.
  Per le imprese  o loro cooperative, consorzi  e societa' consortili
che si  avvarranno di sistemi  di pagamento di pedaggi  a riscossione
differita mediante  fattura successivamente  alla data del  1 gennaio
1997 la  riduzione del pedaggio e'  applicata dalla data in  cui essi
utilizzeranno tale sistema. Tali imprese o loro cooperative, consorzi
e  societa'  consortili,  pena  l'esclusione  dal  diritto,  dovranno
presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione sopracitata
a  partire dalla  data di  pubblicazione del  presente decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entro sessanta giorni
dalla stessa. Nel  caso in cui l'adesione al  sopracitato sistema sia
successiva  alla suddetta  data  di  pubblicazione, la  dichiarazione
sostitutiva di certificazione dovra' essere presentata entro sessanta
giorni dalla  data di adesione al  sistema di pagamento di  pedaggi a
riscossione differita.
  Le  cooperative,  i  consorzi  e  le  societa'  consortili  debbono
altresi' allegare alla suddetta  dichiarazione copia con autentica in
originale  del  proprio  statuto  dal  quale  risultino  i  requisiti
indicati al comma  1 dell'art. 2 del decreto -  legge 2 gennaio 1997,
n. 1, come modificato dalla legge di conversione 5 marzo 1997, n. 38.
  Per le  imprese aventi sede  in uno dei Paesi  dell'Unione europea,
citate al n.  3 del presente articolo, non  e' richiesta l'iscrizione
all'Albo nazionale italiano degli autotrasportatori di cose per conto
di terzi;  per tali  imprese l'esercizio  di autotrasporto  merci per
conto di  terzi deve  risultare da un'apposita  dichiarazione giurata
resa  dinanzi  alla  competente  autorita' del  rispettivo  Paese  di
appartenenza,  indicata all'allegato  II,  fermi  restando gli  altri
requisiti,  condizioni  e  termini   richiesti  ai  sensi  dei  commi
precedenti  per le  imprese italiane  per quanto  compatibili con  le
rispettive  norme  nazionali  che disciplinano  l'aggregazione  delle
imprese.  Alla  dichiarazione  deve  essere  allegata  la  traduzione
asseverata della stessa.
  I  soggetti   che  presentino  documentazione  non   conforme  alle
disposizioni del presente decreto o al di fuori dei termini indicati,
cioe' prima  dell'entrata in  vigore del presente  decreto o  dopo le
date  di  scadenza sopra  definite,  non  potranno beneficiare  della
riduzione compensata prevista per l'anno 1997.