Art. 3. La riduzione dei pedaggi autostradali si applica per i percorsi autostradali per i quali risulta adottato alla data del 1 gennaio 1997 il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso e per i quali e' previsto il sistema di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione. Il fatturato annuale a cui va commisurata la riduzione compensata dei pedaggi, di cui al comma 2, art. 2 del decreto - legge 2 gennaio 1997, n. 1, come modificato dalla legge di conversione 5 marzo 1997, n. 38, e' calcolato unicamente sulla base dell'importo lordo dei pedaggi relativi ai transiti autostradali effettuati con veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 nell'anno 1997 e per i quali le societa' concessionarie che gestiscono il sistema di pagamento abbiano emesso fattura entro il 30 aprile 1998.