Art. 3.
  La riduzione  dei pedaggi  autostradali si  applica per  i percorsi
autostradali per  i quali  risulta adottato alla  data del  1 gennaio
1997  il sistema  di classificazione  dei veicoli  basato sul  numero
degli  assi e  sulla  sagoma del  veicolo  stesso e  per  i quali  e'
previsto il sistema di pagamento del pedaggio a riscossione differita
mediante fatturazione.
  Il fatturato annuale  a cui va commisurata  la riduzione compensata
dei pedaggi, di cui al comma 2,  art. 2 del decreto - legge 2 gennaio
1997, n. 1, come modificato dalla  legge di conversione 5 marzo 1997,
n.  38, e'  calcolato unicamente  sulla base  dell'importo lordo  dei
pedaggi  relativi ai  transiti  autostradali  effettuati con  veicoli
appartenenti alle classi B, 3, 4 e  5 nell'anno 1997 e per i quali le
societa'  concessionarie  che  gestiscono  il  sistema  di  pagamento
abbiano emesso fattura entro il 30 aprile 1998.