Art. 4.
  I minori introiti conseguenti  all'applicazione della riduzione dei
pedaggi autostradali per  i veicoli di cui all'art. 2  sono erogati a
ciascuna societa' concessionaria che gestisce il sistema di pagamento
differito tramite  fatturazione dal  Ministero dei lavori  pubblici -
Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
  Al fine  di cui  al comma 1,  ciascuna societa'  concessionaria che
gestisce i sistemi di  pagamento differito tramite fatturazione invia
all'Ispettorato, entro il 31 maggio 1998, un rendiconto riepilogativo
delle fatture per le quali e' prevista l'applicazione della riduzione
corredato  della  documentazione di  cui  all'art.  2. Il  rendiconto
indica per ciascuna fattura il codice identificativo del rapporto tra
l'impresa o  la cooperativa,  il consorzio  e la  societa' consortile
alla  quale  il  predetto  documento   e'  intestato  e  la  societa'
concessionaria che  gestisce il sistema  di pagamento del  pedaggio a
riscossione differita, nonche'  l'importo al lordo ed  al netto della
riduzione.
  L'erogazione e'  effettuata in  unica soluzione a  consuntivo sulla
base  dei  rendiconti   ed  in  rapporto  al   limite  delle  risorse
finanziarie autorizzate per lo scopo pari a lire 55 miliardi.
  Nel  caso  in  cui   l'ammontare  complessivo  delle  riduzioni  da
applicare,  risultante  dai   rendiconti  trasmessi  all'Ispettorato,
superi il  limite di lire  55 miliardi, l'Ispettorato  provvedera' al
calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento
disponibile di  55 miliardi  e la  somma complessiva  delle riduzioni
richieste dagli aventi diritto.
  Tale  coefficiente, applicato  alle  percentuali  di riduzione  per
scaglione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.