Art. 4. I minori introiti conseguenti all'applicazione della riduzione dei pedaggi autostradali per i veicoli di cui all'art. 2 sono erogati a ciascuna societa' concessionaria che gestisce il sistema di pagamento differito tramite fatturazione dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Al fine di cui al comma 1, ciascuna societa' concessionaria che gestisce i sistemi di pagamento differito tramite fatturazione invia all'Ispettorato, entro il 31 maggio 1998, un rendiconto riepilogativo delle fatture per le quali e' prevista l'applicazione della riduzione corredato della documentazione di cui all'art. 2. Il rendiconto indica per ciascuna fattura il codice identificativo del rapporto tra l'impresa o la cooperativa, il consorzio e la societa' consortile alla quale il predetto documento e' intestato e la societa' concessionaria che gestisce il sistema di pagamento del pedaggio a riscossione differita, nonche' l'importo al lordo ed al netto della riduzione. L'erogazione e' effettuata in unica soluzione a consuntivo sulla base dei rendiconti ed in rapporto al limite delle risorse finanziarie autorizzate per lo scopo pari a lire 55 miliardi. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni da applicare, risultante dai rendiconti trasmessi all'Ispettorato, superi il limite di lire 55 miliardi, l'Ispettorato provvedera' al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile di 55 miliardi e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli aventi diritto. Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione per scaglione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.