Art. 6. Eventuali altre forme di riduzione in essere per l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data di entrata in vigore del presente decreto restano applicabili, da parte di tutte le societa' concessionarie di autostrade e trafori, esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, come modificato dalla legge di conversione 5 marzo 1997, n. 38, purche' non in contrasto con trattati internazionali o con accordi in attuazione dei trattati stessi. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 giugno 1997 Il Ministro dei lavori pubblici Costa Il Ministro dei trasporti e della navigazione Burlando p. Il Ministro del tesoro Pinza Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1997 Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 270