Art. 6.
  Eventuali altre forme di riduzione in essere per l'autotrasporto di
cose per conto  di terzi alla data di entrata  in vigore del presente
decreto  restano   applicabili,  da   parte  di  tutte   le  societa'
concessionarie di autostrade e  trafori, esclusivamente nei confronti
dei  soggetti di  cui  al comma  1 dell'art.  2  del decreto-legge  2
gennaio  1997, n.  1, come  modificato dalla  legge di  conversione 5
marzo  1997,   n.  38,   purche'  non   in  contrasto   con  trattati
internazionali o con accordi in attuazione dei trattati stessi.
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno  stesso  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 11 giugno 1997
                   Il Ministro dei lavori pubblici
                                Costa
                      Il Ministro dei trasporti
                         e della navigazione
                              Burlando
                      p. Il Ministro del tesoro
                                Pinza
Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1997
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 270