(all. 1 - art. 1)
                              CONVENZIONE
  Stipulata  fra   la  Presidenza   del  Consiglio  dei   Ministri  -
Dipartimento   per  l'informazione   e   l'editoria,  e   la  RAI   -
Radiotelevisione  italiana S.p.a.  per le  trasmissioni di  programmi
radiofonici e televisivi  in lingua francese per  la regione autonoma
Valle d'Aosta.
  Premesso che  la Presidenza  del Consiglio  dei Ministri,  ai sensi
degli articoli 19 e  20 della legge 14 aprile 1975,  n. 103, visto lo
statuto speciale  della regione autonoma Valle  d'Aosta approvato con
legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948, per il raggiungimento
dei   propri   fini   istituzionali,   si   avvale   della   societa'
concessionaria  dello  Stato   per  l'effettuazione  di  trasmissioni
radiofoniche e televisive in lingua  francese per la regione autonoma
Valle d'Aosta attraverso convenzioni  pluriennali la cui piu' recente
del  5  novembre 1991  approvata  con  decreto del  Presidente  della
Repubblica 23  dicembre 1991  pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale n.
254 del  28 ottobre  1992, e' scaduta  con la  convenzione principale
Ministero poste-RAI il 31 agosto 1994;
  Considerato  che con  decreto  del Presidente  della Repubblica  28
marzo 1994 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 188  del 12 agosto
1994 e' stata rinnovata la convenzione tra il Ministero delle poste e
telecomunicazioni  e la  RAI  - Radiotelevisione  italiana S.p.a.  di
durata ventennale  per la  concessione in  esclusiva del  servizio di
diffusione  circolare di  programmi sonori  e televisivi  sull'intero
territorio  nazionale,  che  richiama   all'art.  19  le  prestazioni
aggiuntive di cui sopra e' cenno;
  Considerato  che  la RAI  -  Radiotelevisione  italiana -  societa'
concessionaria  dello Stato,  ai  sensi della  predetta normativa  e'
tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione;
  Tra la  Presidenza del Consiglio  dei Ministri - codice  fiscale n.
80407020587; nella  persona del  dott. Mauro Masi,  capo dipartimento
della   Presidenza  del   Consiglio   dei  Ministri   e   la  RAI   -
Radiotelevisione  italiana  S.p.a.   -  codice  fiscale  00709370589,
societa'  di  interesse nazionale  con  sede  sociale in  Roma  nella
persona del presidente dott. Enzo  Siciliano e del direttore generale
dott. Franco Iseppi, si conviene e si stipula quanto segue:
                               Art. 1.
  Ai sensi dell' art. 19, lettera  c), della legge 14 aprile 1975, n.
103, la  RAI si impegna  a continuare  la produzione e  la diffusione
delle trasmissioni  radiofoniche e televisive in  lingua francese per
la regione autonoma Valle d'Aosta nella misura di:
  n. 110 ore annue di trasmissioni radiofoniche in lingua francese;
  n. 78 ore annue di trasmissioni televisive in lingua francese.
                               Art. 2.
  Salvo quanto previsto nell'art. 1  e fermo restando quanto disposto
ai successivi  articoli 5 e  8 eventuali variazioni nel  numero annuo
delle ore  di trasmissione,  nonche' nella  distribuzione giornaliera
dei  programmi, dovranno  essere  preventivamente  concordate tra  le
parti.
  Le  trasmissioni  dovranno   comprendere  servizi  giornalistici  e
programmi di  contenuto informativo,  artistico e  culturale aderenti
alle particolari esigenze delle popolazioni interessate.
                               Art. 3.
  I  programmi oggetto  della  presente  convenzione saranno  diffusi
attraverso gli  impianti esistenti e  quelli che in base  all'art. 13
della   convenzione   principale  dovranno   successivamente   essere
attivati.
                               Art. 4.
  La RAI predispone il piano  di massima delle trasmissioni in lingua
francese  per  ogni  anno,  con l'indicazione  dei  contenuti,  delle
modalita'   di  realizzazione,   reti  di   diffusione  e   orari  di
trasmissione, che verra'  inoltrato, entro il mese  di novembre, alla
Presidenza del Consiglio dei  Ministri affinche' la stessa Presidenza
possa verificarne la rispondenza  alle finalita' previste dalla legge
n. 103  / 1975 con  particolare riferimento alle  esigenze specifiche
delle popolazioni interessate.
  La  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri,  sentita  la  regione
autonoma della  Valle d'Aosta, comunichera'  alla RAI, entro  un mese
dalla data di ricezione del  piano annuale, le eventuali osservazioni
al piano stesso.
  Allo  stesso scopo  la RAI  mettera' a  disposizione, su  richiesta
della  Presidenza del  Consiglio dei  Ministri, le  registrazioni dei
programmi  andati  in  onda  nel trimestre  precedente  affinche'  la
Presidenza del Consiglio dei  Ministri possa formulare suggerimenti e
verificare l'attuazione del piano in corso.
  Entro il primo semestre, la RAI inoltrera' altresi' alla Presidenza
del  Consiglio dei  Ministri  una relazione  sui programmi  trasmessi
l'anno   precedente,  contenente   dati   disponibili  e   aggiornati
riguardanti l'ascolto e  il gradimento dei programmi,  sulla quale la
Presidenza  del  Consiglio dei  Ministri  chiedera'  il parere  della
regione autonoma Valle d'Aosta.
                               Art. 5.
  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per
l'informazione  e   l'editoria,  corrispondera'   alla  RAI   per  le
prestazioni di cui all'art. 1  un corrispettivo annuo non superiore a
L. 3.782.722.000  + IVA di  legge. Tale onere sara'  corrisposto come
riconoscimento di debito per il periodo 1 gennaio 1997-30 giugno 1997
in conformita' al parere espresso dal Consiglio di Stato n. 3050 / 95
del 31 luglio 1996, nonche' per il periodo 1 luglio 1997- 31 dicembre
1997 ai sensi della presente convenzione.
  Gli oneri  della presente  convenzione, in quanto  corrispondenti a
prestazioni continuative, saranno soggetti ad adeguamento per effetto
della revisione periodica  annuale ai sensi dell'art.  44 della legge
n. 724 del 23 dicembre 1994.
  Il competente ufficio circoscrizionale  del Ministero delle poste e
telecomunicazioni  fara' pervenire  annualmente  alla Presidenza  del
Consiglio dei  Ministri, una dichiarazione  attestante l'effettivita'
delle trasmissioni di cui alla presente convenzione.
  La RAI rimettera'  alla Presidenza del Consiglio  dei Ministri, per
l'esercizio  corrente, due  fatture posticipate,  firmate dai  propri
rappresentanti, rispettivamente:
  per il periodo  1 gennaio 1997-30 giugno  1997 quale riconoscimento
di debito cosi' come indicato  nel primo comma del presente articolo,
regolato  dalla  convenzione  precedente approvata  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1991;
  per  il periodo  1 luglio  1997-31  dicembre 1997,  ai sensi  della
presente   convenzione,  con   l'indicazione  delle   ore  trasmesse,
corredata da una relazione sull'attuazione  del piano di cui all'art.
4,  con  specifica  indicazione   dell'oggetto  e  della  durata  dei
programmi.  La fattura  conterra',  in  detrazione dal  corrispettivo
globale  previsto al  primo comma  del presente  articolo, il  valore
dell'eventuale  diminuzione   del  numero  di  ore   di  trasmissione
effettuate  rispetto al  numero  di ore  indicate  dall'art. 1  della
presente convenzione secondo i seguenti parametri:
  L. 6.731.000 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua
francese;
  L. 39.004.000 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua
francese.
                               Art. 6.
  La Presidenza  del Consiglio  dei Ministri  per gli  adempimenti di
competenza in ordine all'attuazione della presente convenzione potra'
avvalersi  di  un apposito  comitato,  composto  da funzionari  della
stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento affari
regionali,  del  Ministero  delle  poste e  telecomunicazioni  e  del
Ministero del  tesoro, alle cui  riunioni potranno essere  chiamati a
partecipare  rappresentanti  della  RAI,   degli  organismi  e  delle
istituzioni interessate.
                               Art. 7.
  A garanzia  degli obblighi assunti  con la presente  convenzione la
RAI deve costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione
medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale
di L. 190.000.000  (centonovantamilioni) in numerario o  in titoli di
Stato o equiparati al loro valore nominale.
  Qualora il  deposito dovesse risultare diminuito  in conseguenza di
prelievi  effettuati a  titolo  di penalita'  o  per qualsiasi  altra
ragione, la  societa' concessionaria dovra' integrarlo  entro un mese
dalla notifica del prelievo.
  Gli  interessi  sulla  somma  depositata sono  di  spettanza  della
societa' concessionaria.
                               Art. 8.
  In  caso di  inadempienza della  RAI nell'espletamento  dei servizi
previsti, non dovuta a cause di forza maggiore, verranno applicate le
seguenti penali, salvo maggior danno:
  a) L.  1.000.000 per ciascun  giorno di ritardo nella  consegna del
piano annuale dei programmi radiotelevisivi di cui all'art. 4;
  b)  L.  2.000.000  per  ciascuna ora  di  riduzione  dei  programmi
radiofonici superiore al 10% annuo;
  c)  L.  10.000.000 per  ciascuna  ora  di riduzione  dei  programmi
televisivi superiore al 10% annuo.
  Tale ridotto  adempimento non  genera responsabilita',  ma soltanto
riduzione  del   corrispettivo,  quando   esso  sia   determinato  da
giustificate esigenze di modifica del palinsesto.
  Il  pagamento  della  suddetta  penalita' non  esonera  la  RAI  da
eventuale responsabilita' verso i terzi.
  Il  pagamento della  penalita'  suindicata  deve essere  effettuato
entro un mese dalla relativa richiesta dell'Amministrazione.
  Trascorso  tale  termine, gli  importi  dovuti  sono prelevati  dal
deposito cauzionale  costituito dalla societa' ai  sensi dell'art. 7,
che  deve  essere  reintegrato  nei  termini  previsti  dallo  stesso
articolo.
  A seguito di ripetute inadempienze  la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, dopo averlo notificato, puo', a suo insindacabile giudizio,
disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.
                               Art. 9.
  Le  parti contraenti  si impegnano  a risolvere  in via  amichevole
tutte le  controversie che dovessero insorgere  in applicazione della
presente convenzione.
  In  caso di  mancato  accordo, la  controversia  sara' deferita  al
giudizio di  un collegio arbitrale  composto da tre  membri nominati,
rispettivamente, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno
dalla  RAI ed,  infine, un  terzo,  con funzioni  di presidente,  dal
Presidente  del  Consiglio di  Stato.  Il  collegio arbitrale  decide
ritualmente.
                              Art. 10.
  Per tutto  quanto non  previsto nella  presente convenzione,  si fa
riferimento alle  norme di  cui alla  legge 14  aprile 1975,  n. 103,
nonche' della convenzione principale.
                              Art. 11.
  Ai sensi delle  vigenti disposizioni di legge  l'imposta sul valore
aggiunto, ove  dovuta, sui  rimborsi per  i servizi  effettuati dalla
concessionaria,  e'  a  carico   delle  amministrazioni  dello  Stato
richiedenti, mentre le spese  contrattuali della presente convenzione
sono a carico della predetta societa'.
                              Art. 12.
  La presente convenzione avra' decorrenza dal 1 luglio 1997 e durata
pari alla convenzione principale.
  In applicazione dell'art. 44 della  legge 23 dicembre 1994, n. 724,
entro  tre  mesi dalla  scadenza  di  ogni esercizio  finanziario  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri comunichera'  alla  RAI  le
condizioni economiche  alle quali  intende continuare a  fruire delle
prestazioni di cui alla presente convenzione per l'anno successivo in
relazione alle  disponibilita' di bilancio sull'apposito  capitolo di
spesa.
  Le condizioni e le modalita'  delle prestazioni convenute in questo
atto, saranno rinegoziate ogni triennio,  ai sensi dell'art. 19 della
convenzione approvata con decreto  del Presidente della Repubblica 28
marzo  1994 e,  comunque  per la  prima volta  alla  scadenza del  31
dicembre 1997.
                              Art. 13.
  La  presente  convenzione  che  viene  approvata  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, e mentre  impegna la RAI fin dal momento
della firma,  diventa esecutiva per  la Presidenza del  Consiglio dei
Ministri dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.
    Roma, 11 giugno 1997
            Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
       Il capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria
                                Masi
            Per la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.
 Il direttore generale                     Il presidente
    Iseppi                                  Siciliano