Art. 2.
           Organizzazione didattica - Verifiche di profitto
                            Esame finale
  2.1. - La  frequenza alle lezioni, alle  esercitazioni pratiche, ai
tirocini e'  obbligatoria e  deve essere documentata  con rilevazione
delle presenze e valutazione di merito in itinere.
  E' altresi'  obbligatorio assegnare  gli studenti  a tutori  che ne
coordinano la formazione tecnicopratica.
  Per  essere ammesso  all'esame  finale di  diploma,  che ha  valore
abilitante, lo  studente deve  avere regolarmente frequentato  per il
monte ore  complessivo previsto ed  aver frequentato i  singoli corsi
integrati per un  monte ore non inferiore al 75%  di quello previsto,
superato  tutti  gli  esami  previsti  ed  effettuato,  con  positiva
valutazione, i tirocini prescritti.
  Lo studente  e' tenuto altresi'  a frequentare un corso  di inglese
scientifico allo scopo di acquisire la capacita' di aggiornarsi nella
letteratura scientifica.
  In caso d'interruzione della frequenza per oltre 2 anni accademici,
il consiglio di  corso di diploma puo' prescrivere  la ripetizione di
parte  del  tirocinio  gia'  effettuato.  Cio'  e'  obbligatorio  ove
l'interruzione sia superiore a tre anni.
  Lo studente che  non superi tutti gli esami e  non ottenga positiva
valutazione nei  tirocini puo'  ripetere l'anno per  non piu'  di una
volta;  egli   e'  iscritto   fuori  corso   e  viene   collocato  in
sovrannumero.
  2.2. - Il  consiglio di corso di diploma puo'  predisporre piani di
studio alternativi, con diversa  distribuzionedei corsi integrati nei
semestri,   nonche'  approvare   piani  individuali   proposti  dallo
studente, a condizione  che il peso relativo dell'area  e del singolo
corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il
20%  da   quello  tabellare.   L'impegno  orario  che   deriva  dalla
sottrazione  eventuale  dai  singoli   corsi  integrati  puo'  essere
utilizzato per approfondimenti nell'area  ove viene preparata la tesi
di diploma.
  2.3.  -  Le  attivita'  didattiche   sono  ordinate  in  aree,  che
definiscono gli obiettivi  generali, culturali e professionalizzanti.
Le   aree   comprendono   i    corsi   integrati,   che   definiscono
l'articolazione    dell'insegnamento   nei    diversi   semestri    e
corrispondono  agli  esami che  debbono  essere  sostenuti; ai  corsi
integrati afferiscono i settori scientificodisciplinari, che indicano
le   competenze   scientificoprofessionali,  mentre   le   discipline
concernono le titolarita' dei docenti dei singoli settori.
  Il  peso relativo  di  ciascuna  area e'  definito  dal numero  dei
crediti, ciascuno  dei quali corrisponde  mediante a 50 ore,  con una
parte teorica, che non puo' eccedere il 50% delle suddette ore.
  Nei corsi  integrati previsti  dall'ordinamento sono  attivabili le
discipline ricomprese  nei settori  scientificodisciplinari afferenti
al corso integrato (tabella A  di ciascun ordinamento). Le discipline
attengono unicamente la titolarita' dei  docenti e non danno comunque
luogo a verifiche  di profitto autonome. Esse sono  attivate con atto
programmatorio del consiglio di corso di diploma universitario e sono
in tale evenienza inserite nel  manifesto annuale degli studi, che e'
anche forma di pubblicizzazione dei docenti.
  Lo  studente deve  sostenere in  ciascun semestre  gli esami  per i
corsi integrati compresi nell'ordinamento.
  Gli esami sono  sostenuti di norma al termine  di ciascun semestre,
nei periodi di  sospensione delle lezioni. Sessioni  di recupero sono
previste,  una  nel mese  di  settembre  (appello autunnale)  ed  una
straordinaria (appello  invernale). Nella sessione  straordinaria non
possono essere sostenuti piu' di due esami.
  La valutazione  del tirocinio e'  effettuata al termine  di ciascun
anno accademico.
  2.4. - Le attivita' di  tutorato sono disciplinate dal consiglio di
corso di  diploma. Il  tutore e' responsabile  delle attivita'  a lui
affidate; egli  contribuisce alla  valutazione di ciascun  periodo di
tirocinio, nonche' alla formazione del giudizio finale.
  2.5. - L'esame finale, con valore di esame di Stato abilitante alla
professione,  organizzato in  due sessioni  in periodi  concordati su
base nazionale, comprende:
  a) una prova scritta, svolta in  forma anonima, anche con domande a
risposta multipla;
  b) la presentazione di una  dissertazione scritta (tesi), di natura
teoricoapplicativasperimentale,  discussa  davanti  alla  commissione
d'esame di diploma;
  c) una prova  pratica, che consiste nel dimostrare  la capacita' di
gestire  una  situazione  proposta,  sotto  l'aspetto  proprio  della
professione;  la prova  riguarda, secondo  l'area, una  situazione di
tipo   assistenziale,    riabilitativo,   tecnicodiagnostico   oppure
preventivosociosanitario.
  2.6. - La commissione per l'esame finale e' composta da non meno di
sette e  non piu' di undici  membri nominati dal rettore  su proposta
del consiglio  di corso di  diploma, che  indica almeno un  membro in
rappresentanza del collegio professionale, ove esistente.
  Le date delle sedute  sono comunicate ai Ministeri dell'universita'
e  della  ricerca scientifica  e  tecnologica  e della  sanita',  che
inviano esperti come loro rappresentanti alle singole sessioni.