Art. 4. Norme di passaggio 4.1. - A domanda degli interessati e previa valutazione del curriculum formativo, a coloro che abbiano conseguito un titolo finale non abilitante di diploma universitario con il precedente ordinamento, oppure di scuole dirette a fini speciali o ad esse equiparate, o di scuole universitarie o regionali, e' consentito integrare detto esame con la prova scritta e la prova pratica previste dal nuovo ordinamento; il superamento della prova ha la funzione di esame di Stato, abilitante alla professione. La domanda va presentata al rettore dell'Universita' presso cui si e' conseguito il titolo finale o, in mancanza di corso di diploma universitario riconosciuto ai sensi del presente ordinamento, presso altra universita' nella quale si intende sostenere la prova. La valutazione del precedente curriculum e' effettuata sulla base di criteri stabiliti con specifici decreti con decreto interministeriale, emanato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita'. La commissione d'esame, costituita con le modalita' di cui all'art. 2.6, esprime una valutazione di idoneita' o non idoneita' allo svolgimento dell'attivita' professionale, rimanendo confermato il voto gia' conseguito. 4.2. - Qualora il curriculum formativo sia ritenuto insufficiente, gli interessati possono essere ammessi ad integrare preventivamente la formazione presso una struttura didattica accreditata. 4.3. - Sino a quando non si procedera' alla definizione dei criteri per l'accreditamento delle strutture e comunque non oltre l'anno scolastico 1997/98 all'accreditamento provvisorio si provvede con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Sanita', su proposta delle universita' e delle regioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Palermo, 7 ottobre 1997 Il rettore: Gullotti