Art. 10.
  Per  il conseguimento  del diploma  universitario lo  studente deve
superare una  prova di idoneita'  in una lingua straniera  moderna ed
una prova di idoneita' di conoscenze informatiche di base.
  La struttura  didattica competente puo' stabilire  che sia superata
una prova di idoneita' in una seconda lingua straniera moderna.
  Possono comunque  essere attivati insegnamenti di  informatica e di
lingue straniere moderne, anche articolati  su piu' corsi annuali. In
tal caso la  struttura didattica competente puo'  sostituire le prove
di idoneita' con  esami di profitto, che si aggiungono  a quelli gia'
previsti dall'art. 6.
  Le  prove di  idoneita'  possono essere  sostenute  anche senza  la
frequenza ai corsi eventualmente attivati.
  Nell'ambito di convenzioni  stipulate dall'Ateneo, il conseguimento
di certificati internazionalmente riconosciuti puo' essere equiparato
al superamento delle prove di idoneita' nelle lingue straniere.