Art. 10. Per il conseguimento del diploma universitario lo studente deve superare una prova di idoneita' in una lingua straniera moderna ed una prova di idoneita' di conoscenze informatiche di base. La struttura didattica competente puo' stabilire che sia superata una prova di idoneita' in una seconda lingua straniera moderna. Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su piu' corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente puo' sostituire le prove di idoneita' con esami di profitto, che si aggiungono a quelli gia' previsti dall'art. 6. Le prove di idoneita' possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati. Nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Ateneo, il conseguimento di certificati internazionalmente riconosciuti puo' essere equiparato al superamento delle prove di idoneita' nelle lingue straniere.