Art. 2.
  Il  numero degli  iscritti a  ciascun  anno di  corso e'  stabilito
annualmente  dal  Senato accademico,  su  proposta  del consiglio  di
facolta' di economia,  sentito il consiglio del corso  di diploma, in
base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro
e secondo i criteri generali, fissati dal Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica  ai sensi dell'art. 9 comma 4
della legge n. 341 / 1990.
  Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
consiglio  di facolta'  di economia,  su proposta  del consiglio  del
corso di diploma.