Art. 2. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso e' stabilito annualmente dal Senato accademico, su proposta del consiglio di facolta' di economia, sentito il consiglio del corso di diploma, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali, fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9 comma 4 della legge n. 341 / 1990. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facolta' di economia, su proposta del consiglio del corso di diploma.