Art. 4.
  Gli insegnamenti attivabili  nel corso di diploma di  cui all'art 1
sono:
  a)  quelli  attivabili  nei  corsi  di  laurea  della  facolta'  di
economia;
    b) gli insegnamenti caratterizzanti di cui all'art. 11;
  c)  le seguenti  lingue straniere  moderne: lingua  inglese, lingua
francese,  lingua  spagnola,  lingua tedesca,  lingua  russa,  lingua
portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;
  d) insegnamenti  di settori  scientifico - disciplinari  diversi da
quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di otto.
  Gli  insegnamenti che  compaiono  in piu'  settori potranno  essere
scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico
- scientifiche della facolta'.