Art. 4. Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma di cui all'art 1 sono: a) quelli attivabili nei corsi di laurea della facolta' di economia; b) gli insegnamenti caratterizzanti di cui all'art. 11; c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese; d) insegnamenti di settori scientifico - disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di otto. Gli insegnamenti che compaiono in piu' settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico - scientifiche della facolta'.