Art. 5. Ai fini del conseguimento del diploma di laurea e del diploma universitario sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma universitario e del corso di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341 / 1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione. E' in ogni caso riconosciuta la prova di idoneita' di informatica. Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attivita' come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potra' superare le cento ore. La struttura didattica competente determina i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.