Art. 5.
  Ai  fini del  conseguimento del  diploma  di laurea  e del  diploma
universitario sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma
universitario e  del corso di  laurea seguiti con esito  positivo, in
relazione  al  sistema  di  crediti  didattici  determinato  a  norma
dell'art. 11,  comma 2, della legge  n. 341 / 1990,  a condizione che
essi siano compatibili, anche per i  contenuti, con il piano di studi
approvato dalla competente struttura didattica  per il corso al quale
si  chiede l'iscrizione.  E' in  ogni caso  riconosciuta la  prova di
idoneita' di informatica.
  Nel caso di  passaggio dal corso di laurea al  corso di diploma, il
riconoscimento di altre attivita' come equivalenti alle esercitazioni
pratiche non potra' superare le cento ore.
  La  struttura  didattica  competente  determina i  criteri  per  il
riconoscimento degli insegnamenti ai fini  del passaggio tra corsi di
diploma e corsi di laurea.