Art. 7.
  La  struttura didattica  competente puo'  integrare l'elenco  degli
insegnamenti caratterizzanti  del corso di diploma  con altri quattro
insegnamenti caratterizzanti a sua scelta.
  La  struttura   didattica  competente   garantisce  che,   tra  gli
insegnamenti  attivati  dalla  facolta',  ve ne  siano  almeno  dieci
compresi nell'elenco degli insegnamenti  caratterizzanti del corso di
diploma universitario  e predispone  percorsi didattici  ed eventuali
indirizzi,  nel   rispetto  dei  vincoli  alla   distribuzione  degli
insegnamenti per  area e  prevedendo adeguate possibilita'  di scelta
per gli studenti.
  La   struttura  didattica   competente   individua,  nel   rispetto
dell'ordinamento, i criteri  per la formazione dei piani  di studio e
gli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma.
  La  struttura  didattica competente  puo'  assegnare  ai corsi  (ad
esclusione di  quelli fondamentali)  denominazioni aggiuntive  che ne
specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui
essi vengano ripetuti con contenuti diversi.
  La struttura didattica competente puo' inoltre stabilire che alcuni
insegnamenti siano  impartiti con  l'ausilio di  laboratori, attivati
anche mediante convenzioni.