Art. 7. La struttura didattica competente puo' integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma con altri quattro insegnamenti caratterizzanti a sua scelta. La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facolta', ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilita' di scelta per gli studenti. La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma. La struttura didattica competente puo' assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. La struttura didattica competente puo' inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.