Art. 8.
  Gli  insegnamenti  annuali comprendono  di  norma  settanta ore  di
didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di
didattica.
  La   struttura   didattica   competente  stabilisce   quali   degli
insegnamenti non fondamentali  sono svolti con corsi  annuali e quali
con corsi semestrali.
  A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale
e due corsi  semestrali. Uno stesso insegnamento  annuale puo' essere
articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.
  Ferma  restando  la  possibilita'   di  riconoscimento  di  crediti
didattici, fino a tre corsi annuali  o sei corsi semestrali per corso
di  diploma universitario  possono essere  svolti coordinando  moduli
didattici di durata piu' breve svolti anche da docenti diversi per un
numero complessivamente uguale di ore.
  Nell'ambito  dei corsi  di  cui ai  commi  precedenti la  struttura
didattica  competente deve  riservare  non meno  di  duecento ore  di
esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.
  La  struttura  didattica  competente, per  l'approfondimento  della
formazione   professionale    specifica   del   corso    di   diploma
universitario, puo'  organizzare la permanenza degli  studenti, sotto
la  sorveglianza  di  un  tutor,  presso le  aziende,  enti  o  altri
organismi per stages della durata da tre a sei mesi.
  La struttura  didattica competente puo' autorizzare  lo studente ad
inserire  nel proprio  piano  di studi  fino  a quattro  insegnamenti
attivati in altre facolta'  dell'universita', o in altre universita',
anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovra'
altresi'  determinare  la  categoria  e l'area  di  appartenenza  dei
suddetti insegnamenti ai fini del  rispetto dell'art. 6 e degli altri
vincoli dell'ordinamento.