Art. 8. Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica. La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali. A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale puo' essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame. Ferma restando la possibilita' di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali per corso di diploma universitario possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata piu' breve svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore. Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti. La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, puo' organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi. La struttura didattica competente puo' autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facolta' dell'universita', o in altre universita', anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovra' altresi' determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 6 e degli altri vincoli dell'ordinamento.