(all. 1 - art. 1)
  Proposta di disciplinare  di produzione per i  vini a denominazione
di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno"
                               Art. 1.
  La  denominazione di  origine controllata  "Colli del  Trasimeno" o
"Trasimeno"  e'  riservata  ai  vini   bianchi  rossi  e  rosati  che
rispondono  alle condizioni  ed ai  requisiti stabiliti  dal presente
disciplinare di produzione.
   Tali vini sono i seguenti:
  "Colli del  Trasimeno" o  "Trasimeno" bianco anche  nelle tipologie
frizzante e vino santo o vin santo;
    "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco scelto;
  "Colli  del Trasimeno"  o "Trasimeno"  rosso anche  nelle tipologie
frizzante e novello;
    "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto;
    "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso riserva;
    "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosato;
    "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante classico;
    "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Grechetto;
    "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot;
    "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon;
    "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay;
    "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot riserva;
  "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon riserva;
    "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay riserva.
                               Art. 2.
  I vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno"
o "Trasimeno"  devono essere ottenuti  da uve provenienti  da vigneti
aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
   "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Grechetto:
  Grechetto minimo  85%; possono concorrere alla  produzione di detto
vino  altri vitigni  a bacca  di colore  analogo, presenti  in ambito
aziendale,  autorizzati  e  /  o raccomandati  per  la  provincia  di
Perugia, fino ad un massimo del 15%.
   "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot:
  Merlot:  minimo 85%;  possono concorrere  alla produzione  di detto
vino  altri vitigni  a bacca  di colore  analogo, presenti  in ambito
aziendale,  autorizzati  e  /  o raccomandati  per  la  provincia  di
Perugia, fino ad un massimo del 15%.
   "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon:
  Cabernet Sauvignon: minimo 85%;  possono concorrere alla produzione
di detto  vino altri vitigni a  bacca di colore analogo,  presenti in
ambito aziendale, autorizzati e /  o raccomandati per la provincia di
Perugia, fino ad un massimo del 15%.
   "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay:
  Gamay: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino
altri  vitigni  a  bacca  di   colore  analogo,  presenti  in  ambito
aziendale,  autorizzati  e  /  o raccomandati  per  la  provincia  di
Perugia, fino ad un massimo del 15%.
  "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno"  bianco e "Colli del Trasimeno"
o "Trasimeno" vino santo o vin santo:
    Trebbiano: almeno il 40%;
  Grechetto,  Chardonnay,  Pinot bianco  e  Pinot  grigio da  soli  o
congiuntamente: almeno il 30%,
  possono concorrere  alla produzione di  detti vini altri  vitigni a
bacca bianca autorizzati  o raccomandati per la  provincia di Perugia
presenti nei  vigneti in  ambito aziendale  nella misura  massima del
30%.
  "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso e "Colli del Trasimeno" o
"Trasimeno" rosato:
    Sangiovese: almeno il 40%;
  Ciliegiolo,  Gamay,  Merlot,  Cabernet da  soli  o  congiuntamente:
almeno il 30%,
  possono concorrere  alla produzione di  detti vini altri  vitigni a
bacca rossa  autorizzati o raccomandati  per la provincia  di Perugia
presenti nei  vigneti in  ambito aziendale  nella misura  massima del
30%.
   "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante classico:
  Chardonnay, Pinot  bianco, Pinot  grigio, Pinot nero,  Grechetto da
soli  o  congiuntamente:  almeno  il  70%;  possono  concorrere  alla
produzione di detto vino altri  vitigni a bacca bianca raccomandati o
autorizzati  per la  provincia  di Perugia  presenti  nei vigneti  in
ambito aziendale nella misura massima del 30%.
   "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco scelto:
  Vermentino,  Grechetto,  Chardonnay,  Pinot grigio,  Pinot  bianco,
Sauvignon e Riesling italico: da  soli o congiuntamente almeno l'85%;
possono  concorrere alla  produzione di  detto vino  altri vitigni  a
bacca bianca raccomandati  o autorizzati per la  provincia di Perugia
presenti nei  vigneti in  ambito aziendale  nella misura  massima del
15%.
   "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto:
  Gamay,   Cabernet  Sauvignon,   Merlot,  Pinot   Nero  da   soli  o
congiuntamente almeno il 70%;
    Sangiovese almeno il 15%,
  possono concorrere  alla produzione di  detto vino altri  vitigni a
bacca bianca raccomandati  o autorizzati per la  provincia di Perugia
nella misura massima del 15%.
                               Art. 3.
  La  zona  di  produzione  delle  uve  atte  a  produrre  i  vini  a
denominazione  di   origine  controllata  "Colli  del   Trasimeno"  o
"Trasimeno" comprende parte del  territorio amministrativo dei comuni
di  Castiglione  del  Lago,  Citta' della  Pieve,  Paciano,  Piegaro,
Panicale,  Perugia, Corciano,  Magione,  Passignano  sul Trasimeno  e
Tuoro sul Trasimeno.
  Tale zona  e' cosi' delimitata: partendo  dalla localita' Borghetto
di Tuoro, sul confine tra l'Umbria e la Toscana e procedendo in senso
orario, la linea  di delimitazione della zona di  produzione segue il
confine  regionale fino  a  C.  L'Orso; da  qui  prendendo la  strada
vicinale  C.  L'Orso-Sanguineto  giunge  al capoluogo  di  Tuoro  per
seguire indi la statale n. 416 fino  al confine tra i comuni di Tuoro
e  Lisciano Niccone;  si  svolge  quindi a  est  lungo detto  confine
comunale per  prendere poi a seguire  quello tra i comuni  di Tuoro e
Passignano fino  all'altezza del  casale Piantatina, per  risalire al
casale Reppe (quota 331) a seguire successivamente la strada vicinale
di casal  Cerqueto fino a  congiungersi con quella  proveniente dalla
statale n.  75 -bis del Trasimeno  e seguirla fino alla  fattoria del
Pischiello; volgendosi verso sud - est fiancheggia la strada vicinale
del Tapello - Saiona, la strada vicinale Pietramura - Cappuccini e la
strada comunale che da Cappuccini conduce al casale Le Guardie (quota
516) da  qui segue la strada  vicinale che correndo lungo  il crinale
delle colline  passa le quote  553, 570, 531, 569,  casale Civitella,
quota 529  - 558, Cerqueto  (quota 512),  fino a congiungersi  con la
provinciale che, proveniente dalla statale  n. 75 -bis del Trasimeno,
la segue fino a Castel Rigone; discende poi lungo l'altra provinciale
fino a Col  di Censo, da dove  segue la vicinale che  giunge a casale
Bastia  e  da qui  scende  attraverso  la  mulattiera fino  a  casale
Vegliela (quota 337)  per proseguire indi su altra  mulattiera che si
innesta alla rotabile Magione - La Goga nel punto in cui questa tocca
il confine  comunale ed  il fosso Formanuova,  segue poi  la rotabile
sulla destra fino  a Caligiana, segue verso nord -  est la strada per
col di  Maggio e  dopo averlo  aggirato a  ovest incrocia  il confine
comunale  di  Corciano;  prosegue  lungo questi  verso  nord  e  alle
Cantinacce verso est, fino a La Maesta' (quota 457) da dove prende il
sentiero  verso nord  per  Borgo  Caglione fino  a  incrociare il  T.
Innigati.  Discende   tale  corso  d'acqua  in   direzione  est  alla
confluenza  con il  T. Sambro,  segue quest'ultimo  verso est  e alla
confluenza con il T. Caina, prosegue per breve tratto lungo una retta
verso est immettendosi sulla strada  che costeggia il corso d'acqua e
lungo questa, prosegue verso sud fino al bivio per Compresso vecchio.
Segue la  strada verso  est e  prima di giungere  a quota  394 prende
quella in direzione  sud - est toccando C.  Cocilovo, Pod.e Prugneto,
il Castellaccio da dove segue la strada verso nord - est per il Pod.e
della Fonte e  prima di giungere alla sorgente piega  verso est e poi
sud raggiungendo C.  Torre (quota 453) da dove  prosegue in direzione
sudest  raggiungendo, a  nord  - est  il M.  Canneto,  la strada  per
Canneto;  segue tale  strada  in direzione  sud  - ovest,  attraversa
Canneto  e  proseguendo  nella  stessa  direzione  passa  a  nord  di
Capocavallo lambisce p.te delle Cupe e all'altezza di questi segue la
strada in direzione sud per Pod.e  Cesaroni (quota 251); da qui segue
la strada per Pod.e Marchesi e  dopo circa 300 metri quella che verso
sud - ovest  raggiunge Pod.e Campatore, lo attraversa  e prosegue per
la strada verso ovest fino alla  Cappella S. Anna. Da qui segue verso
sud la strada per Corciano che  costeggia il fosso omonimo in parte e
alla quota 362 proseguendo verso sud  sino a Chiugiana. Di qui giunge
fino a Strozzacapponi,  dove si raccorda con la  statale Pievaiola n.
220 e  la segue  verso Citta'  della Pieve  fino all'incrocio  con la
statale Umbro -  Casentinese n. 71, prendendo a  seguire questa verso
sud  fino   al  confine  tra  le   due  provincie  umbre  e   tra  le
circoscrizioni  comunali  di  Citta'  della  Pieve  e  Monteleone  di
Orvieto; segue quindi detto confine  provinciale e comunale fino alla
ferrovia Roma - Firenze, ove volgendo  a nord, prende a seguirla fino
alla confluenza  del fosso Paterno  con il fosso Chianetta;  da detta
confluenza  risale, sempre  a nord,  lungo il  fosso Paterno  fino al
ponte della statale  Umbro - Casentinese in localita'  Po Bandino; da
Po Bandino segue la statale  Umbro - Casentinese fino all'incrocio di
questa con la provinciale per Paciano prosegue fino al castello della
ferrovia della linea Roma - Firenze; da qui discendendo a sud - ovest
segue detta ferrovia  fino al confine regionale Umbria  - Toscana per
proseguire poi  verso nord  lungo detto  confine regionale  fino alla
localita' Borghetto di Tuoro, punto di inizio della delimitazione.
                               Art. 4.
  Le condizioni  ambientali e di  coltura dei vigneti  destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del
Trasimeno" o "Trasimeno" devono essere quelle tradizionali della zona
e  comunque  atte  a  conferire  alle uve  ed  ai  vini  derivati  le
specifiche caratteristiche di qualita'.
  Sono pertanto da escludere i vigneti  ubicati in terreni piani e di
fondo valle e quelli ad una quota  superiore a m. 550 sul livello del
mare.
  I  sesti di  impianto,  le  forme di  allevamento  e  i sistemi  di
potatura devono  essere quelli generalmente  usati e comunque  atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
  I nuovi  impianti ed  i reimpianti effettuati  successivamente alla
data di  entrata in vigore  del presente disciplinare  dovranno avere
una densita' di almeno 2.200 ceppi per ettaro.
  E' vietata  ogni pratica di forzatura;  e' consentita l'irrigazione
di soccorso per non piu' di due volte all'anno prima dell'invaiatura.
  Le  produzioni massime  di uva  per ettaro  dei vigneti  in coltura
specializzata destinati  alla produzione dei vini  a denominazione di
origine controllata "Colli del  Trasimeno" o "Trasimeno" bianco, vino
santo o  vin santo, rosso  e rosato non  devono essere superiori  a t
12,5.
  La  produzione massima  di uva  per ettaro  dei vigneti  in coltura
specializzata destinati  alla produzione dei vini  a denominazione di
origine  controllata   "Colli  del   Trasimeno"  o   "Trasimeno"  con
l'indicazione del vitigno grechetto non deve essere superiore a t 10.
  Le  produzioni massime  di uva  per ettaro  dei vigneti  in coltura
specializzata destinati  alla produzione dei vini  a denominazione di
origine  controllata  "Colli  del  Trasimeno" o  "Trasimeno"  con  le
indicazioni di vitigno merlot, cabernet  sauvignon e gamay non devono
essere superiori a t 9.
  Le  produzioni massime  di uva  per ettaro  dei vigneti  in coltura
specializzata destinati  alla produzione dei vini  a denominazione di
origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco scelto
e rosso scelto non devono essere superiori rispettivamente a t 10 e a
t 9.
  La  produzione massima  di uva  per ettaro  dei vigneti  in coltura
specializzata destinati  alla produzione del vino  a denominazione di
origine  controllata "Colli  del  Trasimeno"  o "Trasimeno"  spumante
classico non deve essere superiore a t 10.
  Nei vigneti in  coltura promiscua le produzioni massime  di uva per
ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte
dalla vite.
  Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  "Colli  del  Trasimeno"   o  "Trasimeno"  devono  essere
riportati nei  limiti di cui sopra,  fermi restando i limiti  di resa
uva / vino  per i quantitativi di cui trattasi  purche' la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi.
  Le  uve  destinate alla  vinificazione  devono  assicurare ai  vini
rispettivamente  i seguenti  titoli  alcolometrici volumici  naturali
minimi:
  "Colli del  Trasimeno" o  "Trasimeno" bianco
anche  nelle tipologie frizzante e vino santo
o vin santo ....................................                 10%
  "Colli  del Trasimeno"  o "Trasimeno"  rosso
anche  nella tipologia frizzante ...............              10,50%
  "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" novello ..                 11%
  "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco scelto              11%
  "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto
e riserva .......................................                12%
  "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante
classico ........................................               9,5%
  "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Grechetto                  11%
  "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot                     12%
  "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon         12%
  "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay                      12%
  "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot riserva          12,50%
  "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet
Sauvignon riserva ..................................          12,50%
  "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay riserva           12,50%
                               Art. 5.
  Le operazioni  di vinificazione, di invecchiamento  obbligatorio di
spumantizzazione  e  di  imbottigliamento  devono  essere  effettuate
all'interno della zona di produzione delimitata all'art. 3.
  Tuttavia, tenuto conto delle  situazioni tradizionali di produzione
e'  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate  nell'intero
territorio dei Comuni anche se  soltanto in parte compresi nella zona
delimitata dall'art. 3.
  E' comunque consentito l'imbottigliamento  dei vini a denominazione
di   origine  controllata   "Colli  del   Trasimeno"  o   "Trasimeno"
nell'intero  territorio della  provincia  di Perugia  alle ditte  che
abbiano effettuato tale operazione  prima dalla data di pubblicazione
del presente disciplinare nella Gazzetta Ufficiale.
  Le operazioni di  elaborazione del vino a  denominazione di origine
controllata  "Colli del  Trasimeno" o  "Trasimeno" spumante  classico
possono essere effettuate anche fuori zona di produzione.
  Nella  vinificazione  dei  vini  a doc  sono  ammesse  soltanto  le
pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro
specifiche caratteristiche.
  E' ammessa  la correzione solamente con  mosti concentrati prodotti
da uve provenienti  da terreni vitati iscritti agli  albi dei vigneti
della denominazione  di origine  controllata "Colli del  Trasimeno" o
"Trasimeno", oppure con mosti concentrati rettificati.
  E'  consentito   per  tutte   le  tipologie   l'arricchimento  alle
condizioni stabilite dalle normative comunitarie e nazionali.
  La resa di uva  in vino finito per tutti i  vini a denominazione di
origine  controllata   "Colli  del   Trasimeno"  o   "Trasimeno"  con
esclusione della  tipologia vino  santo o vin  santo non  deve essere
superiore al 70%.
  Qualora  superi detto  limite, ma  non il  75%, l'eccedenza  non ha
diritto alla  denominazione di  origine controllata. Qualora  la resa
superi il 75% decade il diritto alla doc per tutto il prodotto.
  La resa  in vino rispetto  all'uva fresca nella produzione  del Vin
Santo o Vino Santo non deve superare il 40%.
  I vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno"
o  "Trasimeno" rosso,  rosato, bianco  e  bianco scelto  con o  senza
riferimento al  nome del vitigno  devono essere immessi al  consumo a
decorrere dal 1 marzo successivo all'annata di produzione delle uve.
  Il  vino   a  denominazione  di  origine   controllata  "Colli  del
Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto  deve essere immesso al consumo
a decorrere dal 1 ottobre successivo all'annata di produzione.
  Il  vino   a  denominazione  di  origine   controllata  "Colli  del
Trasimeno"  o  "Trasimeno"  rosso  anche   con  nome  di  vitigno  se
sottoposto ad un periodo di invecchiamento  non inferiore a 24 mesi a
decorrere dal  1 novembre  dell'anno di produzione  delle uve  di cui
almeno quattro mesi in botti di legno, puo' portare la qualificazione
"riserva".
  Il  vino   a  denominazione  di  origine   controllata  "Colli  del
Trasimeno"  o  "Trasimeno"  spumante classico  deve  essere  ottenuto
mediante  fermentazione  in  bottiglia nel  rispetto  delle  pratiche
previste per tale tipologia dalle normative comunitaria e nazionale.
  Le uve destinate  alla produzione della tipologia vino  santo o vin
santo devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che puo'
protrarsi fino al  30 marzo dell'anno successivo alla  vendemmia e la
loro vinificazione non deve essere anteriore al 10 dicembre dell'anno
di produzione delle uve.
  E' ammessa  nella prima  fase dell'appassimento  l'utilizzazione di
aria ventilata  per la disidratazione  delle uve fino ad  ottenere un
contenuto zuccherino minimo di 22 grammi / litro.
  L'appassimento delle  uve deve essere protratto  fino a raggiungere
un  contenuto  minimo  di  25  grammi di  zucchero  per  litro  prima
dell'ammostatura.
  La  fermentazione e  maturazione del  vino santo  o vin  santo deve
avvenire in recipienti in legno  della capacita' massima di 550 litri
per almeno 18 mesi a decorrere dalla data di vinificazione.
                               Art. 6.
  I vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno"
o   "Trasimeno"   all'atto    dell'immissione   al   consumo   devono
corrispondere alle seguenti caratteristiche:
   "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Grechetto:
  colore: giallo paglierino piu' o meno intenso fino al dorato;
    odore: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;
  sapore:  secco  o   leggermente  abboccato,  vellutato,  retrogusto
lievemente  amarognolo,  fruttato, caratteristico,  armonico;  titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %;
  acidita' totale minima: 5 g / l;
  estratto secco netto minimo: 16 g / l.
  "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon e riserva:
  colore: rosso  rubino intenso con lievi  riflessi violacei tendente
al granato con l'invecchiamento;
  odore: intenso, persistente, caratteristico;
  sapore:  asciutto,  con  retrogusto  caratteristico,  delicatamente
erbaceo;
  titolo  alcolometrico  volumico  totale   minimo:  12,50%,  per  la
menzione riserva 13%;
  acidita' totale minima: 4,5 g/l;
  estratto secco netto minimo: 20 g/l.
   "Colli dcl Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay e riserva:
  colore: granato piu' o meno  intenso, tendente al rosso mattone con
l'invecchiamento;
    odore: vinoso delicato;
    sapore: asciutto, armonico, con sentore di mandorla;
  titolo  alcolometrico  volumico  totale   minimo:  12,50%,  per  la
menzione riserva 13%;
    acidita' totale minima: 4,5 g / l;
    estratto secco netto minimo: 20 g / l.
   "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot e riserva:
  colore: rosso  rubino, con  riflessi violacei talvolta  tendente al
rosso mattone con l'invecchiamento;
    odore: vinoso, gradevole;
    sapore: pieno, morbido, armonico;
  titolo  alcolometrico  volumico  totale   minimo:  12,50%,  per  la
menzione riserva 13%;
    acidita' totale minima: 4,5 g / l;
    estratto secco netto minimo: 20 g / l.
   "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco:
  colore:  paglierino  piu'  o  meno intenso  talvolta  con  riflessi
verdognoli;
    odore: delicato, fresco, fruttato;
    sapore: asciutto, fresco, armonico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo totale: 10,50%;
    acidita' totale minima: 5 g/l;
    estratto secco totale minimo: 15 g/l.
   E' prevista la tipologia frizzante.
   "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso:
    colore: rosso rubino;
    odore: vinoso fruttato;
    sapore: asciutto, armonico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo totale: 11,50%;
    acidita' totale minima: 5 g/l;
    estratto secco totale netto minimo: 19 g/l.
   E' prevista la tipologia frizzante.
   "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosato:
    colore: rosato piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, fruttato;
    sapore: fresco, vivace, asciutto, armonico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo totale: 1 1,%;
    acidita' totale minima: 5 g/l;
    estratto secco totale minimo: 15 g/l.
   "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante classico:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: gradevole, caratteristico;
    sapore: asciutto armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 5,5 g/l;
    estratto secco totale minimo: 14 g/l;
    spuma: grana fine e persistente.
   "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco scelto:
  colore: paglierino chiaro talvolta con lieve riflesso verde;
    odore: fine, delicato, fruttato, persistente;
    sapore: asciutto, morbido, vellutato, armonico;
    titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,50%;
    acidita' totale minima: 5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 15 g/l.
   "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto:
    colore: rosso rubino talvolta con riflessi violacei;
    odore: vinoso, fragrante, intenso;
    sapore: asciutto, armonico, strutturato, persistente;
    titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12,50%;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 22 g/l.
   "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso riserva:
  colore:   rosso   rubino   intenso    tendente   al   granato   con
l'invecchiamento;
    odore: vinoso intenso, persistente;
    sapore: pieno, asciutto, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
    estratto secco netto minimo: 22 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l.
  "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" vino santo o vin santo:
  colore: dal paglierino all'ambrato, con riflesso dorato;
    odore: etereo, intenso, tipico caratteristico;
    sapore: tipico, persistente, armonico;
  titolo  alcolometrico volumico  totale  minimo: 16%  volume di  cui
almeno 14% svolto e 2% da svolgere;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    acidita' volatile massima: 20 g/l;
    estratto minimo secco: 20 g/l.
   "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" novello:
    colore: rosso cerasuolo, vivace;
    odore: fruttato, fresco, caratteristico;
    sapore: vivace, fruttato caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima 5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 18 g/l.
                               Art. 7.
  Nella  presentazione e  designazione  dei vini  a denominazione  di
origine controllata  "Colli del  Trasimeno" o "Trasimeno"  e' vietata
l'aggiunta  di qualsiasi  qualificazione  non  prevista dal  presente
disciplinare.
  E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni  sociali,  marchi  privati, purche'  non  aventi  significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
  E'  consentito,   altresi,  l'uso  di  indicazioni   geografiche  o
toponomastiche   aggiuntive  che   facciano  riferimento   ad  unita'
amministrative,  frazioni,   aree,  zone  o  localita'   dalle  quali
effettivamente provengono le uve da  cui il vino cosi' qualificato e'
stato ottenuto.
  Sulle bottiglie o altri  recipienti contenenti vini a denominazione
di  origine  controllata "Colli  del  Trasimeno"  o "Trasimeno"  deve
figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
  Nella designazione dei vini  a denominazione di origine controllata
"Colli del  Trasimeno" o  "Trasimeno" di cui  all'art. 1  puo' essere
utilizzata  la menzione  "vigna"  a condizione  che  sia seguita  dal
relativo  toponimo,  che  la relativa  superficie  sia  distintamente
specificata  nell'Albo  dei  vigneti,   che  la  vinificazione  e  la
conservazione del  vino avvengano in  recipienti separati e  che tale
menzione, seguita  dal toponimo,  venga riportata sia  nella denuncia
delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento.
                               Art. 8.
  Per  i  vini a  denominazione  di  origine controllata  "Colli  del
Trasimeno" o "Trasimeno" qualora immessi  al consumo in recipienti di
capacita' pari o inferiore a litri cinque e' obbligatorio l'uso delle
tradizionali bottiglie di vetro chiuse  con tappo sughero raso bocca;
e' ammesso  pero' per le  bottiglie di  contenuto fino a  litri 0,250
l'uso anche di tappi a vite o a strappo.
  Le  tipologie bianco  scelto,  rosso scelto  e  riserva, anche  con
l'indicazione di  vitigno, devono essere  immesse al consumo  solo in
recipienti di capacita' inferiore o uguale a litri tre.
  Il vino  a denominazione  di origine controllata  vino santo  o vin
santo  deve essere  immesso al  consumo solo  in recipienti  da litri
0,375 a litri 0,750 chiusi con tappo di sughero raso bocca.