Proposta di disciplinare di produzione per i vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" e' riservata ai vini bianchi rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Tali vini sono i seguenti: "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco anche nelle tipologie frizzante e vino santo o vin santo; "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco scelto; "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso anche nelle tipologie frizzante e novello; "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto; "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso riserva; "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosato; "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante classico; "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Grechetto; "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot; "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon; "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay; "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot riserva; "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon riserva; "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay riserva. Art. 2. I vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Grechetto: Grechetto minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, autorizzati e / o raccomandati per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%. "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot: Merlot: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, autorizzati e / o raccomandati per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%. "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon: Cabernet Sauvignon: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, autorizzati e / o raccomandati per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%. "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay: Gamay: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, autorizzati e / o raccomandati per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%. "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco e "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" vino santo o vin santo: Trebbiano: almeno il 40%; Grechetto, Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio da soli o congiuntamente: almeno il 30%, possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca bianca autorizzati o raccomandati per la provincia di Perugia presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 30%. "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso e "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosato: Sangiovese: almeno il 40%; Ciliegiolo, Gamay, Merlot, Cabernet da soli o congiuntamente: almeno il 30%, possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca rossa autorizzati o raccomandati per la provincia di Perugia presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 30%. "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante classico: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Grechetto da soli o congiuntamente: almeno il 70%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 30%. "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco scelto: Vermentino, Grechetto, Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Sauvignon e Riesling italico: da soli o congiuntamente almeno l'85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 15%. "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto: Gamay, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Nero da soli o congiuntamente almeno il 70%; Sangiovese almeno il 15%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia nella misura massima del 15%. Art. 3. La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" comprende parte del territorio amministrativo dei comuni di Castiglione del Lago, Citta' della Pieve, Paciano, Piegaro, Panicale, Perugia, Corciano, Magione, Passignano sul Trasimeno e Tuoro sul Trasimeno. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dalla localita' Borghetto di Tuoro, sul confine tra l'Umbria e la Toscana e procedendo in senso orario, la linea di delimitazione della zona di produzione segue il confine regionale fino a C. L'Orso; da qui prendendo la strada vicinale C. L'Orso-Sanguineto giunge al capoluogo di Tuoro per seguire indi la statale n. 416 fino al confine tra i comuni di Tuoro e Lisciano Niccone; si svolge quindi a est lungo detto confine comunale per prendere poi a seguire quello tra i comuni di Tuoro e Passignano fino all'altezza del casale Piantatina, per risalire al casale Reppe (quota 331) a seguire successivamente la strada vicinale di casal Cerqueto fino a congiungersi con quella proveniente dalla statale n. 75 -bis del Trasimeno e seguirla fino alla fattoria del Pischiello; volgendosi verso sud - est fiancheggia la strada vicinale del Tapello - Saiona, la strada vicinale Pietramura - Cappuccini e la strada comunale che da Cappuccini conduce al casale Le Guardie (quota 516) da qui segue la strada vicinale che correndo lungo il crinale delle colline passa le quote 553, 570, 531, 569, casale Civitella, quota 529 - 558, Cerqueto (quota 512), fino a congiungersi con la provinciale che, proveniente dalla statale n. 75 -bis del Trasimeno, la segue fino a Castel Rigone; discende poi lungo l'altra provinciale fino a Col di Censo, da dove segue la vicinale che giunge a casale Bastia e da qui scende attraverso la mulattiera fino a casale Vegliela (quota 337) per proseguire indi su altra mulattiera che si innesta alla rotabile Magione - La Goga nel punto in cui questa tocca il confine comunale ed il fosso Formanuova, segue poi la rotabile sulla destra fino a Caligiana, segue verso nord - est la strada per col di Maggio e dopo averlo aggirato a ovest incrocia il confine comunale di Corciano; prosegue lungo questi verso nord e alle Cantinacce verso est, fino a La Maesta' (quota 457) da dove prende il sentiero verso nord per Borgo Caglione fino a incrociare il T. Innigati. Discende tale corso d'acqua in direzione est alla confluenza con il T. Sambro, segue quest'ultimo verso est e alla confluenza con il T. Caina, prosegue per breve tratto lungo una retta verso est immettendosi sulla strada che costeggia il corso d'acqua e lungo questa, prosegue verso sud fino al bivio per Compresso vecchio. Segue la strada verso est e prima di giungere a quota 394 prende quella in direzione sud - est toccando C. Cocilovo, Pod.e Prugneto, il Castellaccio da dove segue la strada verso nord - est per il Pod.e della Fonte e prima di giungere alla sorgente piega verso est e poi sud raggiungendo C. Torre (quota 453) da dove prosegue in direzione sudest raggiungendo, a nord - est il M. Canneto, la strada per Canneto; segue tale strada in direzione sud - ovest, attraversa Canneto e proseguendo nella stessa direzione passa a nord di Capocavallo lambisce p.te delle Cupe e all'altezza di questi segue la strada in direzione sud per Pod.e Cesaroni (quota 251); da qui segue la strada per Pod.e Marchesi e dopo circa 300 metri quella che verso sud - ovest raggiunge Pod.e Campatore, lo attraversa e prosegue per la strada verso ovest fino alla Cappella S. Anna. Da qui segue verso sud la strada per Corciano che costeggia il fosso omonimo in parte e alla quota 362 proseguendo verso sud sino a Chiugiana. Di qui giunge fino a Strozzacapponi, dove si raccorda con la statale Pievaiola n. 220 e la segue verso Citta' della Pieve fino all'incrocio con la statale Umbro - Casentinese n. 71, prendendo a seguire questa verso sud fino al confine tra le due provincie umbre e tra le circoscrizioni comunali di Citta' della Pieve e Monteleone di Orvieto; segue quindi detto confine provinciale e comunale fino alla ferrovia Roma - Firenze, ove volgendo a nord, prende a seguirla fino alla confluenza del fosso Paterno con il fosso Chianetta; da detta confluenza risale, sempre a nord, lungo il fosso Paterno fino al ponte della statale Umbro - Casentinese in localita' Po Bandino; da Po Bandino segue la statale Umbro - Casentinese fino all'incrocio di questa con la provinciale per Paciano prosegue fino al castello della ferrovia della linea Roma - Firenze; da qui discendendo a sud - ovest segue detta ferrovia fino al confine regionale Umbria - Toscana per proseguire poi verso nord lungo detto confine regionale fino alla localita' Borghetto di Tuoro, punto di inizio della delimitazione. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da escludere i vigneti ubicati in terreni piani e di fondo valle e quelli ad una quota superiore a m. 550 sul livello del mare. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. I nuovi impianti ed i reimpianti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densita' di almeno 2.200 ceppi per ettaro. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione di soccorso per non piu' di due volte all'anno prima dell'invaiatura. Le produzioni massime di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco, vino santo o vin santo, rosso e rosato non devono essere superiori a t 12,5. La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" con l'indicazione del vitigno grechetto non deve essere superiore a t 10. Le produzioni massime di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" con le indicazioni di vitigno merlot, cabernet sauvignon e gamay non devono essere superiori a t 9. Le produzioni massime di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco scelto e rosso scelto non devono essere superiori rispettivamente a t 10 e a t 9. La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante classico non deve essere superiore a t 10. Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti di resa uva / vino per i quantitativi di cui trattasi purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini rispettivamente i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi: "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco anche nelle tipologie frizzante e vino santo o vin santo .................................... 10% "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso anche nella tipologia frizzante ............... 10,50% "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" novello .. 11% "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco scelto 11% "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto e riserva ....................................... 12% "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante classico ........................................ 9,5% "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Grechetto 11% "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot 12% "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon 12% "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay 12% "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot riserva 12,50% "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon riserva .................................. 12,50% "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay riserva 12,50% Art. 5. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio di spumantizzazione e di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei Comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata dall'art. 3. E' comunque consentito l'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" nell'intero territorio della provincia di Perugia alle ditte che abbiano effettuato tale operazione prima dalla data di pubblicazione del presente disciplinare nella Gazzetta Ufficiale. Le operazioni di elaborazione del vino a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante classico possono essere effettuate anche fuori zona di produzione. Nella vinificazione dei vini a doc sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro specifiche caratteristiche. E' ammessa la correzione solamente con mosti concentrati prodotti da uve provenienti da terreni vitati iscritti agli albi dei vigneti della denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno", oppure con mosti concentrati rettificati. E' consentito per tutte le tipologie l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle normative comunitarie e nazionali. La resa di uva in vino finito per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" con esclusione della tipologia vino santo o vin santo non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Qualora la resa superi il 75% decade il diritto alla doc per tutto il prodotto. La resa in vino rispetto all'uva fresca nella produzione del Vin Santo o Vino Santo non deve superare il 40%. I vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso, rosato, bianco e bianco scelto con o senza riferimento al nome del vitigno devono essere immessi al consumo a decorrere dal 1 marzo successivo all'annata di produzione delle uve. Il vino a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto deve essere immesso al consumo a decorrere dal 1 ottobre successivo all'annata di produzione. Il vino a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso anche con nome di vitigno se sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi a decorrere dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve di cui almeno quattro mesi in botti di legno, puo' portare la qualificazione "riserva". Il vino a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante classico deve essere ottenuto mediante fermentazione in bottiglia nel rispetto delle pratiche previste per tale tipologia dalle normative comunitaria e nazionale. Le uve destinate alla produzione della tipologia vino santo o vin santo devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che puo' protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo alla vendemmia e la loro vinificazione non deve essere anteriore al 10 dicembre dell'anno di produzione delle uve. E' ammessa nella prima fase dell'appassimento l'utilizzazione di aria ventilata per la disidratazione delle uve fino ad ottenere un contenuto zuccherino minimo di 22 grammi / litro. L'appassimento delle uve deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto minimo di 25 grammi di zucchero per litro prima dell'ammostatura. La fermentazione e maturazione del vino santo o vin santo deve avvenire in recipienti in legno della capacita' massima di 550 litri per almeno 18 mesi a decorrere dalla data di vinificazione. Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche: "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Grechetto: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso fino al dorato; odore: leggermente vinoso, delicato, caratteristico; sapore: secco o leggermente abboccato, vellutato, retrogusto lievemente amarognolo, fruttato, caratteristico, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %; acidita' totale minima: 5 g / l; estratto secco netto minimo: 16 g / l. "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon e riserva: colore: rosso rubino intenso con lievi riflessi violacei tendente al granato con l'invecchiamento; odore: intenso, persistente, caratteristico; sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico, delicatamente erbaceo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%, per la menzione riserva 13%; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20 g/l. "Colli dcl Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay e riserva: colore: granato piu' o meno intenso, tendente al rosso mattone con l'invecchiamento; odore: vinoso delicato; sapore: asciutto, armonico, con sentore di mandorla; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%, per la menzione riserva 13%; acidita' totale minima: 4,5 g / l; estratto secco netto minimo: 20 g / l. "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot e riserva: colore: rosso rubino, con riflessi violacei talvolta tendente al rosso mattone con l'invecchiamento; odore: vinoso, gradevole; sapore: pieno, morbido, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%, per la menzione riserva 13%; acidita' totale minima: 4,5 g / l; estratto secco netto minimo: 20 g / l. "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco: colore: paglierino piu' o meno intenso talvolta con riflessi verdognoli; odore: delicato, fresco, fruttato; sapore: asciutto, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo totale: 10,50%; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto secco totale minimo: 15 g/l. E' prevista la tipologia frizzante. "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso: colore: rosso rubino; odore: vinoso fruttato; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo totale: 11,50%; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto secco totale netto minimo: 19 g/l. E' prevista la tipologia frizzante. "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosato: colore: rosato piu' o meno intenso; odore: vinoso, fruttato; sapore: fresco, vivace, asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo totale: 1 1,%; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto secco totale minimo: 15 g/l. "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante classico: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: gradevole, caratteristico; sapore: asciutto armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto secco totale minimo: 14 g/l; spuma: grana fine e persistente. "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco scelto: colore: paglierino chiaro talvolta con lieve riflesso verde; odore: fine, delicato, fruttato, persistente; sapore: asciutto, morbido, vellutato, armonico; titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,50%; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto secco netto minimo: 15 g/l. "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto: colore: rosso rubino talvolta con riflessi violacei; odore: vinoso, fragrante, intenso; sapore: asciutto, armonico, strutturato, persistente; titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12,50%; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 22 g/l. "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso riserva: colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento; odore: vinoso intenso, persistente; sapore: pieno, asciutto, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; estratto secco netto minimo: 22 g/l; acidita' totale minima: 4,5 g/l. "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" vino santo o vin santo: colore: dal paglierino all'ambrato, con riflesso dorato; odore: etereo, intenso, tipico caratteristico; sapore: tipico, persistente, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% volume di cui almeno 14% svolto e 2% da svolgere; acidita' totale minima: 4,5 g/l; acidita' volatile massima: 20 g/l; estratto minimo secco: 20 g/l. "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" novello: colore: rosso cerasuolo, vivace; odore: fruttato, fresco, caratteristico; sapore: vivace, fruttato caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima 5 g/l; estratto secco netto minimo: 18 g/l. Art. 7. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. E' consentito, altresi, l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unita' amministrative, frazioni, aree, zone o localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" di cui all'art. 1 puo' essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguita dal relativo toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'Albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento. Art. 8. Per i vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" qualora immessi al consumo in recipienti di capacita' pari o inferiore a litri cinque e' obbligatorio l'uso delle tradizionali bottiglie di vetro chiuse con tappo sughero raso bocca; e' ammesso pero' per le bottiglie di contenuto fino a litri 0,250 l'uso anche di tappi a vite o a strappo. Le tipologie bianco scelto, rosso scelto e riserva, anche con l'indicazione di vitigno, devono essere immesse al consumo solo in recipienti di capacita' inferiore o uguale a litri tre. Il vino a denominazione di origine controllata vino santo o vin santo deve essere immesso al consumo solo in recipienti da litri 0,375 a litri 0,750 chiusi con tappo di sughero raso bocca.