IL COMITATO CENTRALE
  per  l'Albo  nazionale  delle  persone  fisiche  e  giuridiche  che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi riunitosi nella
seduta del 23 ottobre 1997;
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;
  Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  7 novembre 1994,
n.  681,  recante  norme  sul   sistema  delle  spese  derivanti  dal
funzionamento    del    Comitato    centrale   per    l'Albo    degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  Considerato  che occorre  stabilire  la misura  delle quote  dovute
dagli  autotrasportatori  in rapporto  al  numero,  al tipo  ed  alla
portata dei  veicoli, al  fine di sopperire  alle spese  da sostenere
durante  l'anno 1998  per il  funzionamento dei  Comitati centrale  e
provinciali per l'Albo degli autotrasportatori, nonche' per la tenuta
degli albi provinciali;
  Considerate le  necessita' occorrenti  per garantire un  corretto e
produttivo  funzionamento delle  strutture  dei  Comitati centrale  e
provinciali, nonche'  per l'integrale adempimento da  parte di questi
di  tutte le  competenze e  funzioni loro  attribuite dalla  legge n.
298/1974 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 681/1994;
  Tenuto  conto delle  proposte formulate  e discusse  nella predetta
seduta  del Comitato  centrale del  23 ottobre  1997 e  riportate nel
relativo verbale;
  Rilevato che il  numero dei veicoli destinati al  trasporto di cose
per conto di terzi, attualmente  in circolazione nel Paese risulta di
circa 385.000;
                               Delibera:
                               Art. 1.
  Le  imprese  iscritte all'Albo  alla  data  del 31  dicembre  1997,
debbono corrispondere entro la stessa data sul conto corrente postale
n.  34171009, intestato  al  Comitato centrale  per l'Albo  nazionale
delle persone fisiche e  giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose  per conto  di terzi,  la  quota relativa  all'anno 1998,  nella
misura determinata ai sensi del successivo art. 2.
  Al fine di agevolare il  versamento della quota sara' recapitato, a
cura  del  Comitato centrale,  presso  la  sede di  ciascuna  impresa
iscritta, il bollettino di versamento gia' stampato e compilato.
  In caso  di mancato recapito  del bollettino  entro la data  del 15
dicembre  1997,  l'impresa  e'   comunque  tenuta  ad  effettuare  il
versamento entro la predetta data del 31 dicembre 1997, sulla base di
quanto  indicato all'art.  2,  utilizzando un  normale bollettino  di
versamento sul quale dovra' essere indicato il conto corrente postale
n. 34171009 intestato al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle
persone fisiche  e giuridiche che esercitano  l'autotrasporto di cose
per  conto di  terzi  ed  a retro  il  proprio  numero di  iscrizione
all'Albo ed il riferimento alla quota di iscrizione per l'anno 1998.
  Qualora non venga effettuato il  versamento entro il termine di cui
al primo comma, l'iscrizione all'Albo verra' sospesa con la procedura
prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.