Art. 2. La CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" potra' apporre, al momento della sottoscrizione della Convenzione di cui all'art. 1, le seguenti riserve, secondo quanto richiesto dalla stessa CONSAP: a) si deve intendere per "stato di insolvibilita'" dell'impresa quale presupposto dell'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada il caso in cui l'impresa stessa si trovi, al momento del sinistro in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada e' subordinato alla preventiva conferma da parte della autorita' di vigilanza dello Stato membro del fondo debitore circa lo stato di insolvibilita' dell'impresa; b) l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, stante la riserva formulata dal fondo britannico, e' subordinato alla preventiva espressa delega del competente organismo del Regno Unito (Bureau degli assicuratori ovvero Bureau di protezione degli assicurati). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 ottobre 1997 Il direttore generale: Cinti