Art. 2.
  La CONSAP  - Concessionaria servizi assicurativi  pubblici S.p.a. -
Gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada"
potra' apporre, al momento  della sottoscrizione della Convenzione di
cui all'art. 1,  le seguenti riserve, secondo  quanto richiesto dalla
stessa CONSAP:
  a)  si deve  intendere per  "stato di  insolvibilita'" dell'impresa
quale  presupposto  dell'intervento  del  Fondo di  garanzia  per  le
vittime della  strada il caso  in cui  l'impresa stessa si  trovi, al
momento del sinistro in stato di liquidazione coatta o vi venga posta
successivamente.
  L'intervento del Fondo  di garanzia per le vittime  della strada e'
subordinato  alla preventiva  conferma  da parte  della autorita'  di
vigilanza dello  Stato membro  del fondo debitore  circa lo  stato di
insolvibilita' dell'impresa;
  b) l'intervento del Fondo di  garanzia per le vittime della strada,
stante la riserva formulata dal fondo britannico, e' subordinato alla
preventiva espressa  delega del competente organismo  del Regno Unito
(Bureau  degli   assicuratori  ovvero  Bureau  di   protezione  degli
assicurati).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 ottobre 1997
                                         Il direttore generale: Cinti