Art. 2.
  Dopo  l'attuale  art.  41,  con il  conseguente  scorrimento  della
numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi
articoli relativi alla istituzione del corso di diploma universitario
in operatore della pubblica amministrazione:
                   Corso di diploma universitario
             in operatore della pubblica amministrazione
  Art. 42. - Presso la facolta' di scienze politiche dell'Universita'
degli studi di  Messina, con ubicazione a Barcellona  Pozzo di Gotto,
e' istituito  il corso  di diploma  universitario in  operatore della
pubblica amministrazione.
  Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze
adeguate di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali
necessari   per  svolgere   attivita'  istruttoria   e  di   supporto
all'assunzione delle decisioni operative connesse allo svolgimento di
funzioni  amministrative, organizzative  e gestionali  della pubblica
amministrazione.
  La durata  del corso  di diploma e'  biennale. Al  compimento degli
studi  viene  conseguito  il   titolo  di  operatore  della  pubblica
amministrazione.
  Art. 43.  - L'iscrizione al  corso e' regolata in  conformita' alle
norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.
  Il  numero degli  iscritti  a  ciscun anno  di  corso e'  stabilito
annualmente dal senato  accademico sentito il consiglio  del corso di
diploma,  in  base  alle  strutture disponibili,  alle  esigenze  del
mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero
dell'universita' e  della ricerca scientifica e  tecnologica ai sensi
dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341 / 1990.
  Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
consiglio del corso di diploma.
  Art.  44. -  Ai fini  del proseguimento  degli studi,  il corso  di
diploma di cui all'art. 42 e'  riconosciuto affine ai corsi di laurea
in  scienze  politiche  (indirizzo  politico -  sociale  e  indirizzo
politicoamministrativo) e scienze dell'amministrazione.
  Gli esami di profitto sostenuti positivamente nell'ambito del corso
di studi per  conseguire il diploma universitario  di operatore della
pubblica amministrazione sono riconosciuti  ai fini del conseguimento
della laurea in scienze dell'amministrazione.
  Il  consiglio  di corso  di  laurea  riconoscera' gli  insegnamenti
seguiti  con  esito  positivo nel  diploma  universitario,  indicando
laddove  e'  necessario  le singole  corrispondenze  anche  parziali,
avendo  riguardo  alla  durata,   contenuti,  validita'  culturale  o
professionale per la formazione richiesta dai singoli corsi.
  Art. 45. - L'attivita' didattica comprende 1200 ore, di cui 360 ore
di  attivita' pratiche  di  tirocinio professionale  svolto sotto  la
guida di docenti di materie  professionali. Le attivita' di tirocinio
debbono essere  svolte presso  servizi e  uffici di  qualificati enti
pubblici  o   privati,  con   i  quali  saranno   stipulate  apposite
convenzioni.
  L'ordinamento  didattico e'  formulato  con  riferimento alle  aree
disciplinari  intese  come  insiemi  di  discipline  scientificamente
affini  raggruppate per  raggiungere definiti  obiettivi didattico  -
formativi.
  Al fine  di facilitare il  ricorso a esperienze  e professionalita'
esterne  i  moduli  relativi all'area  professionale  possono  essere
affidati  a esperti  forniti  di titoli  ed esperienza  professionale
documentati, ai sensi  dell'ultimo comma dell'art. 4  del decreto del
Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.
  Art. 46. - Il numero dei moduli d'insegnamento, comprendenti ognuno
almeno  30 ore  di  didattica,  e' fissato  in  20, individuati  come
indicato di seguito.
  Il  piano  di  studi  e' completato  da  ulteriori  4  insegnamenti
complementari, tutti semestrali, oltre due corsi semestrali di lingua
inglese e due d'informatica di base per la pubblica amministrazione.
  Gli  insegnamenti, scelti  in conformita'  a quanto  previsto dalla
tabella  III -ter  del decreto  ministeriale 31  maggio 1995,  sono i
seguenti:
  1 Anno:
    1) Istituzioni di diritto pubblico, semestrale (N09X);
    2) Diritto regionale e degli enti locali, semestrale (N10X);
    3) Diritto del lavoro, semestrale (N07X);
    4) Diritto sindacale, semestrale (N07X);
    5) Scienza dell'amministrazione, semestrale (Q02X);
    6) Analisi delle politiche pubbliche, semestrale (Q02X);
    7) Economia politica, semestrale (P0lA):
    8) Politica economica, semestrale (P01H);
    9) Statistica economica, semestrale (S02X);
   10) Sociologia dell'amministrazione, semestrale (Q05E);
   11) Storia del diritto italiano, semestrale (N19X);
   12)      Fondamenti   di      informatica     per     la  pubblica
amministrazione, semestrale (K05A);
   13) Insegnamento opzionale, semestrale;
   14) Lingua inglese, semestrale, primo corso.
  2 Anno:
    1) Istituzioni di diritto privato, annuale (N01X);
    2) Diritto delle Comunita' europee, semestrale (N14X);
    3) Diritto pubblico comparato, semestrale (N11X)
    4)   Economia   delle    aziende    e    delle    amministrazioni
pubbliche, semestrale (P02A);
    5) Tecnica professionale, semestrale (P02A);
    6) Sociologia dell'organizzazione, semestrale (Q05C);
    7) Diritto penale, semestrale (N20X);
    8) Organizzazione del lavoro, semestrale (P02D);
    9) Finanza degli enti locali, semestrale (P01C);
   10) Storia dell'amministrazione pubblica, semestrale (Q0lC);
   11) Informatica giuridica, semestrale (N18X);
   12) Insegnamento opzionale, semestrale;
   13) Insegnamento opzionale, semestrale;
   14) Lingua inglese, semestrale, secondo corso.
  Art. 47.  - Gli  insegnamenti complementari potranno  essere scelti
fra quelli  effettivamente attivati  nel corso  di laurea  in scienze
dell'amministrazione  e  nel  corso  di diploma  in  operatore  della
pubblica   amministrazione,  con   riferimento  ai   seguenti  gruppi
scientificodisciplinari: B01A,  B02X, B02B,  B04A, K05A,  K05B, N01X,
N02X, N03X,  N04X, N05X,  N07X, N08X, N09X,  N10X, N11X,  N13X, N14X,
N17X, N18X,  N19X, N20X,  N21X, P01A, P01B,  P01C, P01D,  P01E, P01F,
P01H, P01I,  P01J, P02A,  P02B, P02D, Q01B,  Q01C, Q02X,  Q05A, Q05C,
Q05E, S0lA, S02B, S02S.
  Art.  48.  - La  frequenza  alle  lezioni  e la  partecipazione  al
tirocinio  professionale  sono  obbligatorie  per  almeno  due  terzi
dell'orario  previsto.  Gli  esami   di  tirocinio  consistono  nella
discussione di una relazione dettagliata dell'attivita' professionale
svolta e documentata.
  All'esame  di diploma  lo  studente viene  ammesso  solo ove  abbia
frequentato i  corsi e superato  gli esami di tutti  gli insegnamenti
caratterizzanti  e opzionali  e  tenuto conto  della valutazione  del
tirocinio professionale.
  Art. 49. - La struttura  didattica competente, nelle forme previste
dal  regolamento   didattico  di   Ateneo,  provvede   annualmente  a
deliberare  l'ordinamento  didattico e  individua  i  criteri per  la
formazione dei piani di studio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Messina, 17 ottobre 1997
                                                Il rettore: Cuzzocrea