Art. 2. Dopo l'attuale art. 41, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione: Corso di diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione Art. 42. - Presso la facolta' di scienze politiche dell'Universita' degli studi di Messina, con ubicazione a Barcellona Pozzo di Gotto, e' istituito il corso di diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione. Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze adeguate di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali necessari per svolgere attivita' istruttoria e di supporto all'assunzione delle decisioni operative connesse allo svolgimento di funzioni amministrative, organizzative e gestionali della pubblica amministrazione. La durata del corso di diploma e' biennale. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di operatore della pubblica amministrazione. Art. 43. - L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciscun anno di corso e' stabilito annualmente dal senato accademico sentito il consiglio del corso di diploma, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341 / 1990. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio del corso di diploma. Art. 44. - Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma di cui all'art. 42 e' riconosciuto affine ai corsi di laurea in scienze politiche (indirizzo politico - sociale e indirizzo politicoamministrativo) e scienze dell'amministrazione. Gli esami di profitto sostenuti positivamente nell'ambito del corso di studi per conseguire il diploma universitario di operatore della pubblica amministrazione sono riconosciuti ai fini del conseguimento della laurea in scienze dell'amministrazione. Il consiglio di corso di laurea riconoscera' gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel diploma universitario, indicando laddove e' necessario le singole corrispondenze anche parziali, avendo riguardo alla durata, contenuti, validita' culturale o professionale per la formazione richiesta dai singoli corsi. Art. 45. - L'attivita' didattica comprende 1200 ore, di cui 360 ore di attivita' pratiche di tirocinio professionale svolto sotto la guida di docenti di materie professionali. Le attivita' di tirocinio debbono essere svolte presso servizi e uffici di qualificati enti pubblici o privati, con i quali saranno stipulate apposite convenzioni. L'ordinamento didattico e' formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico - formativi. Al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalita' esterne i moduli relativi all'area professionale possono essere affidati a esperti forniti di titoli ed esperienza professionale documentati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982. Art. 46. - Il numero dei moduli d'insegnamento, comprendenti ognuno almeno 30 ore di didattica, e' fissato in 20, individuati come indicato di seguito. Il piano di studi e' completato da ulteriori 4 insegnamenti complementari, tutti semestrali, oltre due corsi semestrali di lingua inglese e due d'informatica di base per la pubblica amministrazione. Gli insegnamenti, scelti in conformita' a quanto previsto dalla tabella III -ter del decreto ministeriale 31 maggio 1995, sono i seguenti: 1 Anno: 1) Istituzioni di diritto pubblico, semestrale (N09X); 2) Diritto regionale e degli enti locali, semestrale (N10X); 3) Diritto del lavoro, semestrale (N07X); 4) Diritto sindacale, semestrale (N07X); 5) Scienza dell'amministrazione, semestrale (Q02X); 6) Analisi delle politiche pubbliche, semestrale (Q02X); 7) Economia politica, semestrale (P0lA): 8) Politica economica, semestrale (P01H); 9) Statistica economica, semestrale (S02X); 10) Sociologia dell'amministrazione, semestrale (Q05E); 11) Storia del diritto italiano, semestrale (N19X); 12) Fondamenti di informatica per la pubblica amministrazione, semestrale (K05A); 13) Insegnamento opzionale, semestrale; 14) Lingua inglese, semestrale, primo corso. 2 Anno: 1) Istituzioni di diritto privato, annuale (N01X); 2) Diritto delle Comunita' europee, semestrale (N14X); 3) Diritto pubblico comparato, semestrale (N11X) 4) Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, semestrale (P02A); 5) Tecnica professionale, semestrale (P02A); 6) Sociologia dell'organizzazione, semestrale (Q05C); 7) Diritto penale, semestrale (N20X); 8) Organizzazione del lavoro, semestrale (P02D); 9) Finanza degli enti locali, semestrale (P01C); 10) Storia dell'amministrazione pubblica, semestrale (Q0lC); 11) Informatica giuridica, semestrale (N18X); 12) Insegnamento opzionale, semestrale; 13) Insegnamento opzionale, semestrale; 14) Lingua inglese, semestrale, secondo corso. Art. 47. - Gli insegnamenti complementari potranno essere scelti fra quelli effettivamente attivati nel corso di laurea in scienze dell'amministrazione e nel corso di diploma in operatore della pubblica amministrazione, con riferimento ai seguenti gruppi scientificodisciplinari: B01A, B02X, B02B, B04A, K05A, K05B, N01X, N02X, N03X, N04X, N05X, N07X, N08X, N09X, N10X, N11X, N13X, N14X, N17X, N18X, N19X, N20X, N21X, P01A, P01B, P01C, P01D, P01E, P01F, P01H, P01I, P01J, P02A, P02B, P02D, Q01B, Q01C, Q02X, Q05A, Q05C, Q05E, S0lA, S02B, S02S. Art. 48. - La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio professionale sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. Gli esami di tirocinio consistono nella discussione di una relazione dettagliata dell'attivita' professionale svolta e documentata. All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti caratterizzanti e opzionali e tenuto conto della valutazione del tirocinio professionale. Art. 49. - La struttura didattica competente, nelle forme previste dal regolamento didattico di Ateneo, provvede annualmente a deliberare l'ordinamento didattico e individua i criteri per la formazione dei piani di studio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Messina, 17 ottobre 1997 Il rettore: Cuzzocrea