Art. 11.
  1. Per  l'esecuzione degli interventi di  cui agli articoli 2  e 5,
nonche' per  quelli infrastrutturali  eventualmente gia'  eseguiti in
via di  somma urgenza,  il commissario  delegato e'  autorizzato alla
complessiva spesa di lire 8,5 miliardi alla quale si fa fronte quanto
a  lire  7  miliardi  a  valere  sui fondi  di  cui  all'art.  1  del
decreto-legge 26 luglio 1996,  n. 393, convertito, con modificazioni,
nella legge  25 settembre  1996, n. 496,  intendendosi ridotto  di un
importo  corrispondente   l'ammontare  del  programma   per  dissesti
idrogeologici nella  regione siciliana  di cui all'ordinanza  n. 2621
del  1  luglio  1997,   che  conseguentemente  sara'  rimodulato  con
successivo  separato  provvedimento, e  quanto  a  lire 1,5  miliardi
mediante  parziale utilizzo  della  somma di  lire  3 miliardi,  gia'
trasferita nella  contabilita' speciale intestata al  "commissario di
Governo  per l'emergenza  idrica  nella regione  siciliana" in  forza
dell'art. 4, comma  3, dell'ordinanza n. 2428 del 3  aprile 1996, che
viene contestualmente revocata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge
n.  576 del  12 novembre  1996, convertito,  con modificazioni  nella
legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  2. Per l'esecuzione degli interventi di  cui agli articoli 7 e 8 il
commissario  delegato e'  autorizzato  ad una  spesa complessiva  non
superiore a  lire 1,5  miliardi alla quale  si fara'  fronte mediante
parziale  utilizzo della  somma di  lire 3  miliardi gia'  trasferita
nella contabilita' speciale di cui al comma 1 in forza dell'ordinanza
n. 2428 del 3 aprile 1996.
  3.  Il  presidente della  regione  siciliana,  gia' commissario  di
Governo per l'emergenza idrica, provvedera' a trasferire direttamente
la somma di lire 3 miliardi di  cui ai commi 1 e 2 nella contabilita'
speciale   intestata  al   "commissario   delegato  per   l'emergenza
idrogeologica nel  comune di  Niscemi" di cui  al precedente  art. 7,
comma 5.
  4. Eventuali  economie che  si dovessero rendere  disponibili dalla
somma di cui al comma 2  saranno utilizzate per gli interventi di cui
agli articoli 2 e 5 in aggiunta alle somme di cui al comma 1.