Art. 11. 1. Per l'esecuzione degli interventi di cui agli articoli 2 e 5, nonche' per quelli infrastrutturali eventualmente gia' eseguiti in via di somma urgenza, il commissario delegato e' autorizzato alla complessiva spesa di lire 8,5 miliardi alla quale si fa fronte quanto a lire 7 miliardi a valere sui fondi di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, nella legge 25 settembre 1996, n. 496, intendendosi ridotto di un importo corrispondente l'ammontare del programma per dissesti idrogeologici nella regione siciliana di cui all'ordinanza n. 2621 del 1 luglio 1997, che conseguentemente sara' rimodulato con successivo separato provvedimento, e quanto a lire 1,5 miliardi mediante parziale utilizzo della somma di lire 3 miliardi, gia' trasferita nella contabilita' speciale intestata al "commissario di Governo per l'emergenza idrica nella regione siciliana" in forza dell'art. 4, comma 3, dell'ordinanza n. 2428 del 3 aprile 1996, che viene contestualmente revocata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 576 del 12 novembre 1996, convertito, con modificazioni nella legge 31 dicembre 1996, n. 677. 2. Per l'esecuzione degli interventi di cui agli articoli 7 e 8 il commissario delegato e' autorizzato ad una spesa complessiva non superiore a lire 1,5 miliardi alla quale si fara' fronte mediante parziale utilizzo della somma di lire 3 miliardi gia' trasferita nella contabilita' speciale di cui al comma 1 in forza dell'ordinanza n. 2428 del 3 aprile 1996. 3. Il presidente della regione siciliana, gia' commissario di Governo per l'emergenza idrica, provvedera' a trasferire direttamente la somma di lire 3 miliardi di cui ai commi 1 e 2 nella contabilita' speciale intestata al "commissario delegato per l'emergenza idrogeologica nel comune di Niscemi" di cui al precedente art. 7, comma 5. 4. Eventuali economie che si dovessero rendere disponibili dalla somma di cui al comma 2 saranno utilizzate per gli interventi di cui agli articoli 2 e 5 in aggiunta alle somme di cui al comma 1.