Art. 12. 1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi e la rimozione di situazioni di pericolo, compresi quelli disposti dagli enti locali, per il rimborso degli oneri sostenuti per il trasporto dei beni mobili della protezione civile, per il rimborso alle organizzazioni di volontariato, compresi gli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari impiegati, nonche' per le prestazioni di lavoro straordinario al personale impegnato dalle amministrazioni statali su disposizione della prefettura di Caltanissetta, compreso quello dirigente, per fronteggiare l'emergenza, per la durata di mesi tre ed un massimo di cinquanta ore mensili effettivamente rese, e' assegnata al prefetto di Caltanissetta la complessiva somma di lire 450 milioni. A detti interventi, ancorche' disposti nella fase di emergenza antecedente alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, si applicano le deroghe di cui all'art. 6 e al relativo onere si provvede a carico del capitolo 7615, rubrica 6 dello stato di previsione per l'anno 1997 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Il commissario delegato al fine di potenziare l'organico tecnico del comune di Niscemi e' autorizzato a disporre per la durata di un anno il distacco presso il comune di quattro unita' di personale tecnico del quale si avvale ai sensi dell'art. 1, comma 2.