Art. 12.
  1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi e la
rimozione di  situazioni di pericolo, compresi  quelli disposti dagli
enti locali, per  il rimborso degli oneri sostenuti  per il trasporto
dei  beni  mobili  della  protezione civile,  per  il  rimborso  alle
organizzazioni  di volontariato,  compresi  gli  oneri sostenuti  dai
datori di lavoro dei volontari  impiegati, nonche' per le prestazioni
di lavoro straordinario al  personale impegnato dalle amministrazioni
statali su  disposizione della prefettura di  Caltanissetta, compreso
quello dirigente, per fronteggiare l'emergenza, per la durata di mesi
tre ed  un massimo di  cinquanta ore mensili effettivamente  rese, e'
assegnata al prefetto  di Caltanissetta la complessiva  somma di lire
450 milioni.  A detti  interventi, ancorche'  disposti nella  fase di
emergenza  antecedente  alla  data di  pubblicazione  della  presente
ordinanza  nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana,  si
applicano  le deroghe  di  cui  all'art. 6  e  al  relativo onere  si
provvede  a  carico del  capitolo  7615,  rubrica  6 dello  stato  di
previsione  per  l'anno  1997  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri.
  2. Il commissario delegato al fine di potenziare l'organico tecnico
del comune di  Niscemi e' autorizzato a disporre per  la durata di un
anno  il distacco  presso il  comune di  quattro unita'  di personale
tecnico del quale si avvale ai sensi dell'art. 1, comma 2.