Art. 13.
  1.  Il soggetto  attuatore per  le occupazioni  d'urgenza e  per le
eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle
opere e degli  interventi, di cui alla presente  ordinanza, una volta
emesso  il decreto  di  occupazione d'urgenza,  prescindendo da  ogni
altro  provvedimento,   provvede  alla   redazione  dello   stato  di
consistenza e del  verbale di immissione in possesso  dei suoli anche
con la sola presenza di due testimoni.