Art. 15.
  1. Ai lavoratori dipendenti dai datori  di lavoro privati e ai soci
lavoratori delle cooperative di lavoro operanti nel comune di Niscemi
le  cui  attivita'  sono  state   interrotte  a  causa  del  dissesto
idrogeologico  verificatosi il  12 ottobre  1997, non  rientranti nel
campo   di   applicazione   degli  interventi   ordinari   di   cassa
integrazione, sospesi  dal lavoro  o lavoranti  ad orario  ridotto in
conseguenza  del predetto  evento, e'  corrisposta per  i periodi  di
sospensione o  di riduzione  dell'orario e comunque  non oltre  il 31
dicembre  1997, un'indennita'  pari al  trattamento straordinario  di
integrazione  salariale previsto  dalle vigenti  disposizioni, ovvero
proporzionata alla predetta riduzione  di orario, nonche' gli assegni
per il nucleo familiare ove spettanti.
  2.  L'indennita' di  cui al  comma 1  e' corrisposta  dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale su richiesta dei datori di lavoro,
da prodursi entro il termine di  cui all'art. 7, comma 1, della legge
20 maggio 1975, n. 164, e  secondo la procedura prevista dalla stessa
legge. Per i periodi di paga gia' scaduti, la richiesta dovra' essere
prodotta nel  termine di  trenta giorni  dalla data  di pubblicazione
della presente  ordinanza nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica
italiana.  Per la  richiesta i  datori di  lavoro si  atterranno alla
procedura prevista dalla legge n. 164 del 1975.
  3. Nel comune di cui al  comma 1 i periodi di trattamento ordinario
di integrazione salariale,  compresi tra la data dell'evento  e il 31
dicembre  1997, non  si computano  ai  fini del  calcolo dei  periodi
massimi di durata del trattamento ordinario di integrazione salariale
stabiliti dalle norme vigenti.
  4. Ai  fini dell'erogazione  dell'indennita' di cui  al comma  1 si
applicano  le  disposizioni  in   materia  di  assorbimento  previste
dall'art. 7,  comma 3,  del decreto-legge 24  novembre 1994,  n. 646,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.