Art. 15. 1. Ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro operanti nel comune di Niscemi le cui attivita' sono state interrotte a causa del dissesto idrogeologico verificatosi il 12 ottobre 1997, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza del predetto evento, e' corrisposta per i periodi di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, un'indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonche' gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti. 2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale su richiesta dei datori di lavoro, da prodursi entro il termine di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla stessa legge. Per i periodi di paga gia' scaduti, la richiesta dovra' essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per la richiesta i datori di lavoro si atterranno alla procedura prevista dalla legge n. 164 del 1975. 3. Nel comune di cui al comma 1 i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi tra la data dell'evento e il 31 dicembre 1997, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata del trattamento ordinario di integrazione salariale stabiliti dalle norme vigenti. 4. Ai fini dell'erogazione dell'indennita' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.