Art. 16. 1. Per gli interventi eseguiti e da eseguire in occasione dell'evento di cui alla presente ordinanza la regione siciliana, l'amministrazione provinciale di Caltanissetta e l'amministrazione comunale di Niscemi sono autorizzate ad erogare con propri fondi i compensi di lavoro straordinario al personale dipendente oltre i limiti stabiliti dal decreto-legge 11 gennaio 1983, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 ottobre 1997 Il Ministro: Napolitano