Art. 16.
  1.  Per  gli  interventi  eseguiti   e  da  eseguire  in  occasione
dell'evento  di cui  alla  presente ordinanza  la regione  siciliana,
l'amministrazione  provinciale di  Caltanissetta e  l'amministrazione
comunale di  Niscemi sono autorizzate  ad erogare con propri  fondi i
compensi  di lavoro  straordinario  al personale  dipendente oltre  i
limiti stabiliti dal decreto-legge 11 gennaio 1983, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 29 ottobre 1997
                                              Il Ministro: Napolitano