Art. 2.
  1. Il commissario  delegato, sulla base di un  primo censimento dei
danni e della  valutazione economica preventiva della  loro entita' e
degli accertamenti effettuati dal  genio civile competente predispone
entro  trenta  giorni  dalla  data di  pubblicazione  della  presente
ordinanza  nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana,  un
piano  di  interventi  urgenti  su infrastrutture  e  su  edifici  di
fruizione pubblica  danneggiati, avvalendosi dei fondi  assegnati con
la presente ordinanza.
  2. Nel  piano sono,  altresi', individuati  gli enti  attuatori dei
singoli interventi.
  3.  Il piano  comprende anche  eventuali interventi  finalizzati al
perseguimento  degli   obiettivi  di  cui  alla   presente  ordinanza
finanziati  con  disponibilita'  derivanti  da  fondi  comunitari  di
amministrazioni statali, regionali e degli enti locali.
  4.  Il  piano deve,  preliminarmente  alla  sua attuazione,  essere
sottoposto  alla  presa  d'atto  del  Dipartimento  della  protezione
civile.
  5. In  conseguenza di ulteriori  accertamenti il piano  puo' essere
rimodulato applicandosi quanto disposto dal precedente comma.
  6. Per la predisposizione del piano e l'attuazione degli interventi
di cui  al comma 1, il  commissario si avvale della  consulenza della
commissione di cui al successivo art. 5 e di un comitato dallo stesso
presieduto  e composto  da un  rappresentante del  Dipartimento della
protezione  civile, dal  prefetto  di  Caltanissetta, dal  presidente
dell'amministrazione  provinciale  di  Caltanissetta   o  da  un  suo
delegato e dal sindaco di Niscemi o da un suo delegato.