Art. 2. 1. Il commissario delegato, sulla base di un primo censimento dei danni e della valutazione economica preventiva della loro entita' e degli accertamenti effettuati dal genio civile competente predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un piano di interventi urgenti su infrastrutture e su edifici di fruizione pubblica danneggiati, avvalendosi dei fondi assegnati con la presente ordinanza. 2. Nel piano sono, altresi', individuati gli enti attuatori dei singoli interventi. 3. Il piano comprende anche eventuali interventi finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza finanziati con disponibilita' derivanti da fondi comunitari di amministrazioni statali, regionali e degli enti locali. 4. Il piano deve, preliminarmente alla sua attuazione, essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile. 5. In conseguenza di ulteriori accertamenti il piano puo' essere rimodulato applicandosi quanto disposto dal precedente comma. 6. Per la predisposizione del piano e l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il commissario si avvale della consulenza della commissione di cui al successivo art. 5 e di un comitato dallo stesso presieduto e composto da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, dal prefetto di Caltanissetta, dal presidente dell'amministrazione provinciale di Caltanissetta o da un suo delegato e dal sindaco di Niscemi o da un suo delegato.