Art. 3.
  1. Il  commissario delegato e  gli enti attuatori  possono affidare
nell'urgenza  la  redazione  dei progetti  relativi  agli  interventi
compresi nel  piano anche  a liberi professionisti,  avvalendosi, ove
occorra, delle deroghe di cui al successivo art. 7.
  2.  Il  commissario  delegato  indice,  entro  sette  giorni  dalla
disponibilita'  del progetto,  una  conferenza dei  servizi ai  sensi
dell'art.  14 della  legge 7  agosto  1990, n.  241, come  modificato
dall'art. 17,  comma 2 -bis, della  legge 15 maggio 1997,  n. 127, le
cui disposizioni si applicano anche ai casi di cui all'art. 17, comma
3, della  stessa legge 15 maggio  1997, n. 127 e,  ove necessario, in
deroga  ai termini  di  cui  all'art. 1,  comma  59,  della legge  28
dicembre 1995, n. 549. Alla conferenza sono invitati tutti i soggetti
abilitati  ad  esprimere pareri,  nulla  osta  e visti  sul  progetto
affinche', una  volta che lo  stesso sia approvato, i  lavori possano
essere immediatamente  appaltati. L'avviso si  intende favorevolmente
reso  nel  caso  di  soggetti  assenti e  la  conferenza  si  esprime
positivamente  anche  a maggioranza  in  deroga  alle norme  vigenti.
L'approvazione dei progetti costituisce variante del piano regolatore
comunale  adottato dal  consiglio  comunale  limitatamente alle  aree
interessate nonche'  ai piani di settore  (piano regolatore fognario,
piano P.E.E.P., aree industriali e  artigianali) in deroga alle norme
statali e regionali in materia.
  3.  Gli interventi  di cui  all'art. 2  sono dichiarati  urgenti ed
indifferibili.
  4. All'affidamento  dei lavori  urgenti previsti  nel piano  di cui
all'art.  2 si  procede a  mezzo  di trattativa  privata previa  gara
ufficiosa tra un numero adeguato di  ditte e comunque non inferiore a
5 aventi i requisiti di  legge, adottando, ove necessario, le deroghe
di cui al successivo art. 6.
  5. La consegna dei lavori  avviene entro novanta giorni dalla presa
d'atto del piano.  Gli interventi sono realizzati  entro i successivi
dodici mesi.