Art. 3. 1. Il commissario delegato e gli enti attuatori possono affidare nell'urgenza la redazione dei progetti relativi agli interventi compresi nel piano anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo art. 7. 2. Il commissario delegato indice, entro sette giorni dalla disponibilita' del progetto, una conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 17, comma 2 -bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le cui disposizioni si applicano anche ai casi di cui all'art. 17, comma 3, della stessa legge 15 maggio 1997, n. 127 e, ove necessario, in deroga ai termini di cui all'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Alla conferenza sono invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e visti sul progetto affinche', una volta che lo stesso sia approvato, i lavori possano essere immediatamente appaltati. L'avviso si intende favorevolmente reso nel caso di soggetti assenti e la conferenza si esprime positivamente anche a maggioranza in deroga alle norme vigenti. L'approvazione dei progetti costituisce variante del piano regolatore comunale adottato dal consiglio comunale limitatamente alle aree interessate nonche' ai piani di settore (piano regolatore fognario, piano P.E.E.P., aree industriali e artigianali) in deroga alle norme statali e regionali in materia. 3. Gli interventi di cui all'art. 2 sono dichiarati urgenti ed indifferibili. 4. All'affidamento dei lavori urgenti previsti nel piano di cui all'art. 2 si procede a mezzo di trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte e comunque non inferiore a 5 aventi i requisiti di legge, adottando, ove necessario, le deroghe di cui al successivo art. 6. 5. La consegna dei lavori avviene entro novanta giorni dalla presa d'atto del piano. Gli interventi sono realizzati entro i successivi dodici mesi.