Art. 4.
  1. L'ente attuatore con  il finanziamento assegnato dal commissario
provvede a  liquidare l'importo  contrattuale dei lavori,  indagini e
forniture,  compresi  i  maggiori  oneri derivanti  da  esigenze  non
prevedibili emerse in corso d'opera,  delle spese generali e tecniche
comprese  quelle   di  collaudo   delle  opere,   dell'I.V.A.,  delle
indennita' di esproprio ed occupazione, di indennizzi e canoni, danni
a  terzi dipendenti  dalla esecuzione  delle opere  e danni  di forza
maggiore  ed  ogni altro  onere  finanziario  comunque preordinato  e
conseguente  o   connesso  alla   realizzazione  dell'opera   e  agli
adempimenti della presente ordinanza.
  2.  Il Dipartimento  della protezione  civile e'  estraneo ad  ogni
rapporto contrattuale, comunque nascente da parte dell'ente attuatore
con terzi in  dipendenza della realizzazione degli  interventi di cui
alla presente  ordinanza (lavori, indagini,  incarichi professionali,
danni, contenziosi, maggiori oneri per ritardati pagamenti ecc.) e le
verifiche che saranno effettuate riguardano esclusivamente i rapporti
che  intercorrono  con  l'ente   attuatore  regolati  dalla  presente
ordinanza affinche' possa essere  garantito il rispetto di procedure,
modalita'  e tempi  di  attuazione dalla  stessa previsti.  Pertanto,
eventuali oneri  derivanti da ritardi, inadempienze  o contenzioso, a
qualsiasi titolo  insorgente, sono  a carico dell'ente  attuatore che
provvede  alla  relativa copertura  o  con  mezzi propri  o  reperiti
nell'ambito di altro finanziamento.