Art. 4. 1. L'ente attuatore con il finanziamento assegnato dal commissario provvede a liquidare l'importo contrattuale dei lavori, indagini e forniture, compresi i maggiori oneri derivanti da esigenze non prevedibili emerse in corso d'opera, delle spese generali e tecniche comprese quelle di collaudo delle opere, dell'I.V.A., delle indennita' di esproprio ed occupazione, di indennizzi e canoni, danni a terzi dipendenti dalla esecuzione delle opere e danni di forza maggiore ed ogni altro onere finanziario comunque preordinato e conseguente o connesso alla realizzazione dell'opera e agli adempimenti della presente ordinanza. 2. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale, comunque nascente da parte dell'ente attuatore con terzi in dipendenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza (lavori, indagini, incarichi professionali, danni, contenziosi, maggiori oneri per ritardati pagamenti ecc.) e le verifiche che saranno effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'ente attuatore regolati dalla presente ordinanza affinche' possa essere garantito il rispetto di procedure, modalita' e tempi di attuazione dalla stessa previsti. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dell'ente attuatore che provvede alla relativa copertura o con mezzi propri o reperiti nell'ambito di altro finanziamento.