Art. 7. 1. Il commissario delegato, avvalendosi della commissione di cui all'art. 5, provvede ad individuare gli edifici danneggiati da demolire, nonche' a determinare l'eventuale possibilita' di recupero in sicurezza, di altri immobili sia danneggiati che non danneggiati interessati dal dissesto idrogeologico. 2. Ai soggetti residenti nel comune di Niscemi, proprietari o affittuari di unita' immobiliari, adibite ad abitazione principale, distrutte o dichiarate inagibili a seguito di ordinanze sindacali, e' concesso, per non piu' di dodici mesi, un contributo mensile massimo di lire seicentomila per l'autonoma sistemazione di ogni nucleo familiare evacuato. 3. All'assegnazione dei contributi provvede il commissario delegato avvalendosi del sindaco al netto di eventuali anticipazioni concesse ai sensi del successivo art. 9. 4. I contributi devono essere erogati entro sette giorni dall'avvenuta disponibilita' dei fondi da parte del sindaco. 5. La somma occorrente verra' trasferita dal Dipartimento della protezione civile sulla apposita contabilita' speciale intestata al commissario delegato per l'emergenza idrogeologica nel comune di Niscemi che il commissario stesso provvedera' ad aprire presso la tesoreria provinciale. 6. Il comune di Niscemi, in alternativa a quanto previsto dal precedente comma 2, potra' provvedere a stipulare direttamente i contratti di locazione e a liquidare il relativo importo ai soggetti locatori, fermi restando i limiti temporali e di spesa di cui allo stesso comma 2.