Art. 7.
  1. Il  commissario delegato,  avvalendosi della commissione  di cui
all'art.  5,  provvede  ad  individuare gli  edifici  danneggiati  da
demolire, nonche' a determinare  l'eventuale possibilita' di recupero
in sicurezza, di  altri immobili sia danneggiati  che non danneggiati
interessati dal dissesto idrogeologico.
  2.  Ai soggetti  residenti  nel comune  di  Niscemi, proprietari  o
affittuari di  unita' immobiliari, adibite ad  abitazione principale,
distrutte o dichiarate inagibili a seguito di ordinanze sindacali, e'
concesso, per non piu' di  dodici mesi, un contributo mensile massimo
di  lire  seicentomila per  l'autonoma  sistemazione  di ogni  nucleo
familiare evacuato.
  3. All'assegnazione dei contributi provvede il commissario delegato
avvalendosi del sindaco al  netto di eventuali anticipazioni concesse
ai sensi del successivo art. 9.
  4.  I   contributi  devono   essere  erogati  entro   sette  giorni
dall'avvenuta disponibilita' dei fondi da parte del sindaco.
  5.  La somma  occorrente verra'  trasferita dal  Dipartimento della
protezione civile  sulla apposita contabilita' speciale  intestata al
commissario  delegato per  l'emergenza  idrogeologica  nel comune  di
Niscemi che  il commissario  stesso provvedera'  ad aprire  presso la
tesoreria provinciale.
  6.  Il comune  di Niscemi,  in  alternativa a  quanto previsto  dal
precedente  comma 2,  potra'  provvedere a  stipulare direttamente  i
contratti di locazione e a  liquidare il relativo importo ai soggetti
locatori, fermi  restando i limiti temporali  e di spesa di  cui allo
stesso comma 2.