Art. 8.
  1. Il commissario delegato  provvede a favorire l'immediata ripresa
delle  attivita' produttive,  industriali, artigianali,  commerciali,
turistiche  e  di servizio  gravemente  danneggiate.  A tal  fine  e'
autorizzato ad  erogare ad ogni  soggetto interessato, sulla  base di
autocertificazione  ai sensi  della legge  4 gennaio  1968, n.  15, e
successive modificazioni, un contributo a fondo perduto rapportato al
danno  subito fino  ad un  massimo di  lire 10  milioni, al  netto di
eventuali  anticipazioni concesse  ai  sensi del  successivo art.  9.
L'erogazione  delle  somme  avviene  con   le  modalita'  di  cui  al
precedente art. 7, comma 3.