Art. 8. 1. Il commissario delegato provvede a favorire l'immediata ripresa delle attivita' produttive, industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizio gravemente danneggiate. A tal fine e' autorizzato ad erogare ad ogni soggetto interessato, sulla base di autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, un contributo a fondo perduto rapportato al danno subito fino ad un massimo di lire 10 milioni, al netto di eventuali anticipazioni concesse ai sensi del successivo art. 9. L'erogazione delle somme avviene con le modalita' di cui al precedente art. 7, comma 3.