Art. 10. 1. All'art. 10 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1 -bis. L'indennita' di cui al comma 1 e' dovuta anche ai lavoratori dipendenti residenti o dimoranti nei territori di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza, che, dal 26 settembre 1997 al 15 novembre 1997, siano rimasti impossibilitati a recarsi al lavoro o siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione, per esigenze di assistenza urgente alla famiglia o per impraticabilita' delle vie di comunicazione e trasporto. Tale indennita', che non e' cumulabile con quella di cui al comma 1, e' proporzionata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con estensione alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti. 1 -ter. L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento, adottati in conseguenza della crisi sismica nel territorio di cui all'art. 1, comma 1, e' sospesa fino alla data del 31 dicembre 1997 ed ai lavoratori interessati sono applicabili le disposizioni di cui al commi 1 e 1 -bis del presente articolo". 2. All'art. 10 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 il primo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente: "Fino alla data del 30 novembre 1997: a) l'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta dall'INPS su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilita' da parte di quest'ultimo, del lavoratore interessato, da produrre entro il termine di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 maggio 1975, n. 164; b) l'indennita' di cui al comma 1 -bis e' corrisposta dall'INPS su richiesta del lavoratore interessato da produrre entro il medesimo termine di cui alla lettera a). Successivamente le indennita' saranno corrisposte secondo le procedure ordinariamente previste dalla legge stessa". 3. All'art. 10 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, e' aggiunto il seguente comma: " 5. Per i titolari di pensioni, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, il pagamento del rateo di pensione in scadenza a dicembre puo' essere anticipato a partire dal 15 novembre 1997".