Art. 10.
  1. All'art. 10 dell'ordinanza n. 2694  del 13 ottobre 1997, dopo il
comma 1, sono inseriti i seguenti:
  "1  -bis.  L'indennita' di  cui  al  comma  1  e' dovuta  anche  ai
lavoratori  dipendenti residenti  o  dimoranti nei  territori di  cui
all'art. 1, comma 1, della  presente ordinanza, che, dal 26 settembre
1997 al 15 novembre 1997,  siano rimasti impossibilitati a recarsi al
lavoro  o  siano  stati  costretti a  sospendere  temporaneamente  le
prestazioni lavorative  per gravi danni alla  propria abitazione, per
esigenze di  assistenza urgente alla famiglia  o per impraticabilita'
delle vie di  comunicazione e trasporto. Tale indennita',  che non e'
cumulabile  con quella  di  cui  al comma  1,  e' proporzionata  alla
riduzione   delle  prestazioni   lavorative,   con  estensione   alla
erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.
  1 -ter. L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento, adottati in
conseguenza della  crisi sismica  nel territorio  di cui  all'art. 1,
comma  1, e'  sospesa  fino alla  data  del 31  dicembre  1997 ed  ai
lavoratori  interessati sono  applicabili le  disposizioni di  cui al
commi 1 e 1 -bis del presente articolo".
  2. All'art. 10 dell'ordinanza n. 2694  del 13 ottobre 1997 il primo
periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "Fino alla  data del 30  novembre 1997:  a) l'indennita' di  cui al
comma 1 e' corrisposta dall'INPS su richiesta del datore di lavoro o,
in caso  di impossibilita' da  parte di quest'ultimo,  del lavoratore
interessato, da produrre entro il termine di cui all'art. 7, comma 1,
della legge 20 maggio 1975, n. 164; b) l'indennita' di cui al comma 1
-bis e' corrisposta dall'INPS su richiesta del lavoratore interessato
da  produrre  entro il  medesimo  termine  di  cui alla  lettera  a).
Successivamente   le  indennita'   saranno  corrisposte   secondo  le
procedure ordinariamente previste dalla legge stessa".
  3.  All'art. 10  dell'ordinanza n.  2694  del 13  ottobre 1997,  e'
aggiunto il seguente comma:
  "  5. Per  i  titolari  di pensioni,  residenti  alla  data del  26
settembre 1997  nei comuni di cui  all'art. 1, comma 1,  il pagamento
del rateo di pensione in scadenza a dicembre puo' essere anticipato a
partire dal 15 novembre 1997".