Art. 11.
  1.  All'art. 13  dell'ordinanza n.  2694 del  13 ottobre  1997 sono
apportate le  seguenti modifiche:  al primo  comma sono  soppresse le
parole "nella misura  del 75 per cento"  ed al comma 2  le parole "al
relativo onere di" sono sostituite  dalle parole "il contributo annuo
a carico del Dipartimento della protezione civile e' fissato in".