Art. 11. 1. All'art. 13 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 sono apportate le seguenti modifiche: al primo comma sono soppresse le parole "nella misura del 75 per cento" ed al comma 2 le parole "al relativo onere di" sono sostituite dalle parole "il contributo annuo a carico del Dipartimento della protezione civile e' fissato in".