Art. 13. 1. All'art. 20 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 e' aggiunto il seguente comma: " 3. Per l'installazione di prefabbricati, containers e altri manufatti diretti a consentire lo svolgimento di funzioni pubbliche, di servizi pubblici o da destinare a sedi di fruizione pubblica, e per la realizzazione delle connesse opere di urbanizzazione, i comuni possono rilasciare autorizzazioni edilizie provvisorie fino al ripristino delle sedi e delle normali condizioni di attivita', in deroga alle norme di legge e regolamentari che stabiliscono la preventiva procedura di variante agli strumenti urbanistici ed in deroga alla autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni. Analoghe autorizzazioni possono essere rilasciate per la prosecuzione delle attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile.".