Art. 13.
  1.  All'art. 20  dell'ordinanza  n.  2694 del  13  ottobre 1997  e'
aggiunto il seguente comma:
  "  3.  Per l'installazione  di  prefabbricati,  containers e  altri
manufatti diretti a consentire  lo svolgimento di funzioni pubbliche,
di servizi  pubblici o da destinare  a sedi di fruizione  pubblica, e
per la realizzazione delle connesse opere di urbanizzazione, i comuni
possono  rilasciare  autorizzazioni   edilizie  provvisorie  fino  al
ripristino delle  sedi e  delle normali  condizioni di  attivita', in
deroga  alle  norme di  legge  e  regolamentari che  stabiliscono  la
preventiva  procedura di  variante agli  strumenti urbanistici  ed in
deroga alla  autorizzazione di cui  all'art. 7 della legge  29 giugno
1939, n.  1497, e successive modificazioni  ed integrazioni. Analoghe
autorizzazioni possono  essere rilasciate  per la  prosecuzione delle
attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile.".